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Art 1
La denominazione di origine controllata “Savuto” è
riservata ai
vino rosso
vino rosato
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Savuto” devono essere ottenuti dalle
uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella
percentuale appresso indicata:
Gaglioppo (localmente noto come Magliocco e Arvino) dal 35 al 45%;
Greco nero, Nerello Cappuccio, Magliocco Canino e Sangiovese, da
soli o congiuntamente dal 30 al 40% con la presenza massima del 10%
per il Sangiovese.
Malvasia bianca e Pecorino da soli o congiuntamente fino ad un
massimo del 25%.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende in parte il territorio dei comuni di:
Rogliano Santo Stefano di Rogliano Marzi
Belsito Grimaldi Altilia Aiello Calabro
Cleto Serra d’Aiello Pedivigliano Malito
Amantea Scagliano Carpanzano
in provincia di Cosenza
Motta Santa Lucia Martirano Vecchio Martirano Lombardo
San Mango d’Aquino Nocera Terinese Conflenti
in provincia di Catanzaro
Tale zona è così delimitata:
il limite parte dalla foce del fiume Oliva seguendo il corso fino ad
incontrare la strada statale Terrati – Aiello Calabro n. 108, che
segue verso nord – est, fino ad incrociare in località Piano Lago,
la strada statale n. 19 in prossimità del km. 290,000, segue
quest’ultima fino all’abitato di Rogliano, da qui prosegue lungo la
strada provinciale Rogliano – Parenti fino al ponte Ischiaromana per
scendere lungo la riva sinistra del fiume Savuto fino all’altezza
della stazione della ferrovia calabro – lucana di Parenti, da qui il
confine corre lungo la strada ferrata calabro – lucana fino alla
stazione di Carpanzano, segue verso sud la strada che passando ad
est del centro abitato conduce verso Casa Petrilli fino ad
incontrare quella per Diano, la segue in direzione di questo centro
abitato sino al km 6,800 circa dove incrocia la strada per
Agrifoglio, che segue verso est sino ad incontrare la quota 777
(località Castello), da qui segue una retta verso sud sino alla
quota 556 sulla strada provinciale che conduce a Pedivigliano, segue
tale strada sino al km. 17,000.
Da qui prosegue lungo questa strada sino all’inizio dell’abitato di
Motta Santa Lucia e quindi lungo quella che porta al centro abitato
del comune di Conflenti Inferiore per proseguire poi lungo la
provinciale in direzione sud – ovest sino a Nocera Terinese dopo
aver attraversato Martirano Lombardo e San Mango d’Aquino; da Nocera
Terinese segue la strada statale n. 18 (Tirrena inferiore) fino ad
incontrare il confine del comune di Falerna in località Piano della
Corte, segue quindi tale confine comunale in direzione ovest
raggiungendo la costa, quindi verso nord lungo la medesima sino alla
foce del fiume Oliva da dove è iniziata la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Savuto” devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di
pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOC “Savuto”,
in vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
11,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate all’interno della zona di
produzione delle uve di cui all’articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero
territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona
di produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Art 6
I vini a DOC “Savuto” all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Savuto rosso:
colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Savuto rosato:
colore: rosato cerasuolo o rubino chiaro;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valutazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Il vino a DOC “Savuto rosso” ottenuto da uve aventi un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol. e sottoposto ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno:
due anni
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
può portare in etichetta la qualifica aggiuntiva di “superiore”
Il vino a DOC “Savuto rosso superiore”, all’atto dell’immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso, con toni aranciati con
l’invecchiamento;
profumo: etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
Art 8
Alla DOC “Savuto” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione di cui
all’articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui
il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a DOC “Savuto”
può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve,
purché veritiera e documentabile.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Savuto” vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del
D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930. |