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Art 1
La denominazione di origine controllata “Scavigna”
è riservata ai vini
Bianco
Rosso
Rosato
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Scavigna” devono essere ottenuti
esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalla
zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che,
nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni
ampelografiche:
“Scavigna bianco”
Trebbiano toscano massimo 50%
Chardonnay massimo 30%
Greco bianco massimo 20%
Malvasia bianca massimo 10%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 35%.
“Scavigna rosso e rosato”
Gaglioppo massimo 60%
Nerello Cappuccio massimo 40%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Catanzaro, da soli o congiuntamente. Fino ad un massimo del 40%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC
“Scavigna” di cui al precedente art. 2 devono essere prodotte nella
zona omonima di produzione appresso indicata, che comprende parte
dei territori a vocazione viticola dei comuni di:
Nocera Terinese Falerna
In provincia di Catanzaro.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal km 386 della strada statale Tirrena inferiore n. 18,
località Bracia, la linea di delimitazione segue la strada statale
n. 18 diramazione che sale verso l’abitato di Nocera Terinese fino
ad incrociare l’altro bivio, chiamato bivio Fanciano a quota 261.
Da questo punto la linea prosegue verso est lungo la predetta strada
statale n. 18 diramazione fino a raggiungere l’abitato di Falerna.
Da tale località segue la strada provinciale in direzione sud fino a
raggiungere la località Falerna Marina.
Da tale punto d’incrocio, la delimitazione prosegue verso ovest di
nuovo lungo la strada statale n. 18 a raggiungere il km. 386 da cui
era iniziata la linea di delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Scavigna” di cui all’art.
2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicati
su terreni di natura argilloso – calcarea e ben drenati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, non deve essere superiore a:
“Scavigna bianco” 10,00 tonn/ettaro
“Scavigna rosso e rosato” 9,00 tonn/ettaro
mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i:
“Scavigna bianco” 5,000 kg/ceppo
“Scavigna rosso e rosato” 4,000 kg/ceppo
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita
delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti
massimi sopra stabiliti.
La regione Calabria con proprio decreto, sentiti gli organismi
interessati, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire
un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello
fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla
C.C.I.A.A. di Catanzaro.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Scavigna bianco” 10,50% vol.
“Scavigna rosso e rosato” 11,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione ed affinamento dei
vini di cui all’art. 2 devono essere effettuate all’interno del
territorio dei due comuni anche se compresi solo in parte nella zona
di produzione.
I vini a DOC. “Scavigna” non possono essere immessi al consumo prima
del mese di:
gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti e comunque atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore
al 70%.
Qualora la resa vino/uva superi la percentuale sopra indicata
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
Art 6
I vini a DOC “Scavigna” di cui all’art. 2, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Scavigna bianco”
colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al verdognolo;
profumo: fresco, vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico, piacevolmente fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Scavigna rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, robusto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Scavigna rosato”
colore: rosa più o meno intenso, talvolta con sfumature
arancione;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, fresco, armonico, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella presentazione designazione dei vini a DOC
“Scavigna” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza alle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive di aree, zone e località dalle quali
effettivamente provengono le uve di cui il vino così qualificato è
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale
22/04/1992.
Sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini a DOC “Scavigna” deve
figurare l’annata di produzione delle uve.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo on la DOC “Scavigna”, vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29
30 e 31 della Legge 10/02/1992, n. 164.
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