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Art 1
La denominazione di origine controllata “Sciacca”, è
riservata ai seguenti vini:
“Sciacca bianco”
“Sciacca Inzolia”
“Sciacca Grecanico”
“Sciacca Chardonnay”
“Sciacca riserva Rayana”
“Sciacca rosso”
“Sciacca Nero d’Avola”
“Sciacca Cabernet Sauvignon”
“Sciacca Merlot”
“Sciacca Sangiovese”
“Sciacca rosso riserva”
“Sciacca rosato”
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Sciacca” è
riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dalle uve di
vitigni provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
“Sciacca bianco”
Inzolia, Grecanico, Chardonnay, Catarratto bianco lucido, da soli o
congiuntamente minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate
per la provincia di Agrigento, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 30%.
“Sciacca rosso”
“Sciacca rosso riserva”
Merlot, Cabernet Sauvignon, Nero d’Avola, Sangiovese, da soli o
congiuntamente minimo 70%
Possono concorrer alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Agrigento, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 30%.
“Sciacca rosato”
Merlot, Cabernet Sauvignon, Nero d’Avola e Sangiovese (vinificate in
bianco”, da soli o congiuntamente minimo 70%
Oppure con mostificazione contemporanea delle uve bianche e rosse
di:
Merlot, Cabernet Sauvignon, Nero d’Avola e Sangiovese
Inzolia, Grecanico, Chardonnay, Catarratto bianco lucido,
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Agrigento, da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 30%
“Sciacca Inzolia”
Inzolia (detto anche Ansonica) minimo 85%
“Sciacca Grecanico”
Grecanico minimo 85%
“Sciacca Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Agrigento, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%.
“Sciacca Nero d’Avola”
Nero d’Avola minimo 85%
“Sciacca Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Sciacca Merlot”
Merlot minimo 85%
“Sciacca Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Agrigento, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Sciacca” con la menzione
della sottozona “Rayana” obbligatoriamente preceduta dalla tipologia
“riserva” è consentita ai soli “vini bianchi” ottenuti dai vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Catarratto bianco lucido e Inzolia, da soli o congiuntamente minimo
80%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Agrigento, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 20%.
Art 3
La produzione delle uve destinate all’ottenimento dei
vini di cui all’art. 2, devono provenire dagli interi territori
amministrativi dei comuni di:
Sciacca Caltabellotta
In provincia di Agrigento.
La d.o.c. “Sciacca riserva Rayana” è consentita ai “vini bianchi”
ottenuti dai vitigni di cui all’art. 2, provenienti esclusivamente
dai terreni ricadenti nella zona ricadente nel comune di Sciacca, in
provincia di Agrigento, così delimitata:
da una linea che partendo dal Fiume Carboj segue in direzione est la
ferrovia fino al punto di incontro con il vallone Foce San Marco,
che risale fino alla strada comunale Raganella in contrada
Purgatorio.
Imbocca detta strada fino a raggiungere l’ex strada statale n. 115,
che segue fino all’incrocio con l’ex Regia trazzera Maragani e la
consortile veloce.
Da qui la linea di delimitazione imbocca la strada consortile fino
all’incrocio con la Sciacca – Palermo a scorrimento veloce, che
percorre per un breve tratto fino ad incontrare il Torrente Carboj.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle
uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini, in ogni caso
vanno escluse le uve provenienti da vigneti con forme di allevamento
a tendone.
I nuovi vigneti dovranno avere una densità minima non inferiore a
3.000 ceppi/ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione come pratica di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non
deve essere superiore a:
“Sciacca riserva Rayana” 10,00 tonn./ettaro
“Sciacca rosso riserva” 10,00 tonn./ettaro
“Sciacca” tutti i vini bianchi 12,00 tonn./ettaro
“Sciacca” tutti i vini rossi e rosati 12,00 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Sciacca” devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i imiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
Art 5
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a
d.o.c. “Sciacca” devono assicurare ai medesimi un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Sciacca Grecanico” 10,00% vol.
“Sciacca” per i restanti vini bianchi 10,50% vol.
“Sciacca” vini rosati 10,50% vol.
“Sciacca” vini rossi 11,00% vol.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a d.o.c. “Sciacca
riserva Rayana” prevista dal presente disciplinare, devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
13,00% vol.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a d.o.c. “Sciacca rosso
riserva”, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di: 12,50% vol.
Le operazioni di vinificazione nonché di invecchiamento,
imbottigliamento e affinamento, debbono essere effettuate
nell’ambito della zona di cui all’art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali o comunque
Atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di
qualità.
La resa delle uve in vino finito, per tutte le tipologie di cui al
presente disciplinare, non deve essere superiore al 70%.
Qualora detta resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il
75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
Per i vini di cui all’art. 2, sono consentiti prima dell’immissione
al consumo, la fermentazione e l’affinamento in piccole botti di
legno.
E’ obbligo per i vini di cui all’art. 2 “Sciacca riserva Rayana” e
“Sciacca rosso riserva” che prima dell’immissione al consumo, siano
sottoposti ad un periodo di invecchiamento minimo di:
due anni, di cui almeno uno in botti di legno.
Art 6
I vini a DOC “Sciacca”, all’atto dell’immissione al
consumo, devonop rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Sciacca bianco”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, fine, fragrante;
sapore: secco, vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Sciacca Inzolia”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Sciacca Grecanico”
colore: giallo paglierino tendente al chiaro;
profumo: delicato, tipico;
sapore: secco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto seco netto minimo: 16,0 g/l;
“Sciacca Chardonnay”
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Sciacca riserva Rayana”
colore: giallo dorato carico;
profumo: intenso, persistente;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Sciacca rosso”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Sciacca rosso riserva”
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Sciacca Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso, caratteristico:
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Sciacca Nero d’Avola”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Sciacca Merlot”
colore: rosso rubino più o meno carico,
profumo: vinoso, piuttosto intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Sciacca Sangiovese”
colore: rosso rubino carico;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Sciacca rosato”
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: delicato, fine, fragrante;
sapore: asciutto, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti di cui sopra per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC
“Sciacca” è vietata l’utilizzazione di qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato
e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie,
zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui
i vini così qualificati sono stati ottenuti nel rispetto delle
normative vigenti in materia.
I vini di cui al presente disciplinare devono riportare
obbligatoriamente in etichetta, in modo veritiero e documentabile,
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Art 8
La tappatura delle bottiglie, di capacità nominale fino a
litri 3,000, deve essere fatta con tappi di sughero, raso bocca.
Per le confezioni fino a litri 0,375 è ammesso il tappo a vite. |