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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
SEBINO
IGT |
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SEBINO
I,G,T
D. D. 03/Luglio/2008 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Sebino” è riservata ai
mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
bianco
rosso
rosso novello
bianco passito
o dalle specificazioni di uno dei seguenti vitigni:
Chardonnay
Pinot nero
Pinot nero
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Merlot
Carmemère
Nebbiolo
Barbera
Art 2
I vini di cui all’articolo 1 devono essere ottenuti dalle
uve prodotte dai vigneti, nell’ambito aziendale le seguenti
composizioni ampelografiche:
La IGT “Sebino rosso” è riservata al vino rosso ottenuto da
uve a bacca rossa provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla
coltivazione nella provincia di Brescia.
La IGT “Sebino rosso novello” è riservata al vino rosso
ottenuto da uve a bacca rossa provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei
alla coltivazione per la provincia di Brescia.
La IGT “Sebino bianco” è riservata al vino bianco ottenuto
da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla
coltivazione per la provincia di Brescia.
La IGT “Sebino passito” è riservata al vino bianco ottenuto
da uve a bacca bianca, provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla
coltivazione per la provincia di Brescia.
La IGT “Sebino” accompagnata da una delle seguenti menzioni
di vitigni:
Pinot nero
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Carmenère
Merlot
Nebbiolo
Barbera
Chardonnay
Pinot bianco
è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno il 85%
dal corrispondente vitigno.
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei vini sopra indicati, le uve provenienti dai
vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione
per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti
e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Sebino”
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Capriolo Paratico Palazzolo sull’Oglio Adro
Erbusco Cortefranca Iseo Ome
Monticelli Brusati Rodengo Saiano Paderno Franciacorta
Passirano
Provaglio d’Iseo Gussago Coccaglio Cologne
Rovato Cazzago San Martino Brione
e la parte ovest del territorio comunale di Brescia, meglio
identificato come zona della collina di S. Anna, fra il
confine comunale di Brescia, a sud la ex strada statale n.
11 e la strada provinciale per Cellatica ad est, fino ad
innestarsi prima sul confine amministrativo del comune di
Cellatica il cui territorio comunale è escluso dalla
delimitazione e poi il confine del comune di Cussago.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Sebino” per le tipologie bianco, rosso e rosato con o
senza la specificazione del vitigno, non deve essere
superiore a:
13,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Sebino”,
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
Sebino bianco 10,00% vol.;
Sebino rosso 10,00% vol.;
Sebino rosso novello 10,00% vol.;
Sebino bianco passito 10,00% vol.;
Sebino Pinot nero 10,50% vol.;
Sebino Cabernet Sauvignon 10,50% vol.;
Sebino Cabernet Franc 10,50% vol.;
Sebino Carmenère 10,50% vol.;
Sebino Merlot 10,50% vol.;
Sebino Nabbiolo 10,50% vol.;
Sebino Barbera 10,50% vol.;
Sebino Chardonnay 10,50% vol.;
Sebino Pinot bianco 10,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi
di vino ad eccezione del passito per il quale non deve
essere superiore al 50%.
Art 6
I vini ad IGT “Sebino” anche con la specificazione del nome
del vitigno, per tutte le tipologie, all’atto
dell’immissione al consumo, devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di:
Sebino bianco 11,00% vol.;
Sebino rosso 11,00% vol.;
Sebino novello 11,00% vol.;
Sebino passito 14,00% vol.;
Sebino Chardonnay 11,50% vol.;
Sebino Pinot bianco 11,50% vol.;
Sebino Pinot nero 11,50% vol.;
Sebino Cabernet Sauvignon 11,50% vol.;
Sebino Cabernet Franc 11,50% vol.;
Sebino Carmenère 11,50% vol.;
Sebino Merlot 11,50% vol.;
Sebino Nebbiolo 11,50% vol.;
Sebino Barbera 11,50% vol.
Art 7
Alla IGT “Sebino” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Sebino” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
Art 8 I vini di cui all’articolo1 possono essere immessi in
commercio in contenitori di qualunque capacità prevista per
legge.
Tutti i vini di cui all’articolo 1, se confezionati in
recipienti inferiori a litri 5,000, devono essere immessi al
consumo solo in bottiglie di vetro.
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