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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Serrapetrona” è riservata al vino rosso che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a denominazione di origine
controllata “Serrapetrona” deve essere ottenuto dalle uve di
vigneti che, nell’ambito aziendale, siano composti dal
vitigno:
Vernaccia nera per almeno l’85%.
possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve
provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Macerata, da
soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15%.
Art 3
La zona di produzione del vino a
denominazione di origine controllata “Vernaccia di
Serrapetrona” comprende in tutto il territorio del comune
di:
Serrapetrona
ed in parte quello dei comuni di:
Belforte del Chienti San Severino Marche
in provincia di Macerata.
Tale zona è così delimitata:
ad est, partendo dal punto di incrocio dei confini dei
comuni di Serrapetrona, Tolentino e San Severino Marche, la
linea di delimitazione segue, verso nord, il confine tra i
comuni di San Severino Marche e Tolentino fino ad
intersecare la strada che conduce alla frazione Cusiano di
San Severino Marche. Lungo detta strada, verso nord – ovest,
raggiunge e segue quella che attraverso la località Terrante
passando per casa Bordoni (quota 302), casa Falcitelli
(quota 373) e all’altezza della quota 391, piega verso nord
– ovest per raggiungere Cusiano.
Da Cusiano, in direzione nord segue la strada per la
località Casette fino al bivio per Maestà (quota 249); da
dove verso nord – ovest e attraverso Casa Giacchetti (quota
307), raggiunge quota 315 sulla strada che da Casette
conduce alla località Uvaiolo.
Da quota 315 prosegue verso sud – ovest sino ad incontrare
la quota 314 sulla strada statale che congiunge San Severino
Marche con Serrapetrona, prosegue quindi sulla medesima
verso San Severino Marche sino alla quota 303.
Dalla quota 303 in linea retta verso sud – ovest,
attraversando la località Uvaiolo, raggiunge quota 369, e
per la strada che porta a san Severino Marche raggiunge
quota 379, quindi segue la strada per casa Caglini in
direzione sud – ovest fino a raggiungerla, passando per le
quote 448, 432, 442 e 434; da casa Caglini (quota 464) segue
in direzione sud il sentiero per casa Luzi (quota 474),
prosegue quindi per la strada prima e per il sentiero poi
che passano per le quote 446, 613 e 583 fino ad incrociare
il confine del comune di Serrapetrona nei pressi della Posta
Bruschetti.
La linea di delimitazione inizialmente verso ovest, segue il
confine occidentale e poi parte di quello meridionale del
comune di Serrapetrona sino alla confluenza del medesimo con
quello di Belforte del Chienti, in prossimità di casa
Pizzini e, continuando su detto confine, in direzione ovest,
raggiunge (in prossimità del km. 62,500) la strada statale
77.
Prosegue su detta statale, verso nord – est, fino ad
incontrare nuovamente il confine comunale di Belforte del
Chienti in prossimità di casa Serani; da questo punto segue,
verso nord – ovest il confine comunale di Belforte fino ad
incrociare quello si Serrapetrona, e
lungo quest’ultimo, in direzione nord, raggiunge il punto
d’incontro delle delimitazioni territoriali tra i comuni di
Serrapetrona, Tolentino e San Severino Marche.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino a DOC“Serrapetrona”
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque
atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura
ed orientamento adatti con una altitudine non superiore ai
700 metri; sono esclusi i terreni di fondovalle o non
sufficientemente soleggiati e quelli preminentemente
argillosi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla
produzione del vino a DOC “Serrapetrona” dalla data di
entrata in vigore del presente disciplinare di produzione,
la densità minima per ettaro non deve essere inferiore a:
2.200 ceppi/ettaro
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
DOC “Serrapetrona” non deve superare le:
10,00 tonnellate/ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a DOC “Serrapetrona”
devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo
restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il
limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite,
decade per l’intero quantitativo prodotto il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie
coperta dalla viti.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
che concorrono alla produzione del vino a DOC “Serrapetrona”
non deve essere inferiore a:
10,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, compreso
l’invecchiamento, devono essere effettuate nell’interno
della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione
del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, sentita la regione Marche, in cantine
situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre i
5,000 km in linea d’aria dal confine, sempre che tali
cantine siano di pertinenza di aziende che vinifichino uve
idonee alla produzione del vino di cui all’art 1, ottenute
da propri vigneti ricadenti nella zona di produzione della
DOC “Serrapetrona”
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche, leali e costanti, atte a conferire al vino le
sue peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino, compreso l’arricchimento,
non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre
il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Art 6
Il vino a DOC “Serrapetrona”all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, caratteristico, con fondo amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di
legno il vino a DOC “Serrapetrona” può rilevare lieve
sentore di legno.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazione geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto
secco netto.
Art 7
Nell’etichettatura, designazione e presentazione
del vino spumante di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualifica diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente, nonché l’impiego di indicazioni che
facciano riferimento a comuni, frazioni, arre, zone e
località comprese nella zona delimitata dal precedente art.
3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino così qualificato è stato ottenuto.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali vigna, viticoltore, fattoria,
tenuta, podere, sono consentite in osservanza alle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Sulle bottiglie contenenti il vino a DOC “Serrapetrona” deve
figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Art 8 Il vino a DOC “Serrapetrona” deve essere immesso al
consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non
superiore a 3,000 litri.
La tappatura dei recipienti deve essere raso bocca
utilizzando sughero o altri materiali innovativi consentiti
dalla normativa, ad eccezione dei recipienti di capacità non
superiore a 0,375 litri per i quali è consentito l’uso del
dispositivo di chiusura a vite.
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