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Art 1 La denominazione
di origine controllata e garantita “Sforzato di Valtellina o
Sfurzat di Valtellina” è riservata al vino rosso che
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di
Valtellina” deve essere ottenuto esclusivamente da uve
preventivamente appassite provenienti da vigneti aventi, in
ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati o
autorizzati per la provincia di Sondrio, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
Art 3
La zona di produzione del vino a DOCG “Sforzato di
Valtellina o Sfurzat di Valtellina” comprende:
in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni
in pendio ubicati tra il tracciato della strada statale 38
ed una quota di livello di metri 700 s.l.m., dal comune di
Ardendo al comune di Tirano, inclusi.
In territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i
pendii vitati si spingono al di là della strada statale n.
38 fino al fiume Adda.
In sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano,
frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in
pendio compresi tra il fiume Adda ed una quota di livello di
metri 600 s.l.m.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o
Sfurzat di Valtellina” devono essere quelle normali della
zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato
le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell’iscrizione
all’albo di cui all’art 15 della legge n. 164 del
10/02/1992, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni
declivi e di natura brecciosa, ben esposti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura
devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione
e comunque atti a non modificare le caratteristiche
tradizionali delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i
reimpianti devono essere composti da una densità non
inferiore a:
4.000 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva da destinare alla produzione
del vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di
Valtellina”, in coltura specializzata, non deve essere
superiore a:
8,00 tonnellate/ettaro
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita.
Tuttavia le eccedenze delle uve nel limite massimo del 20%
hanno diritto alla produzione del vino a DOC “Valtellina
rosso o rosso di Valtellina”, purché ne posseggano i
requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
Le uve destinate all’appassimento per l produzione del vino
a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina”
devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,00%
le medesime uve al momento della vinificazione, dopo
l’appassimento, devono poter assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di
14,00%
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia,
sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il
Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle
condizioni ambientali e di coltura che si sono verificate,
può stabilire con decreto un limite massimo di produzione,
dandone immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alla
C.C.I.A.A. di Sondrio.
Art 5
Le operazioni di appassimento delle uve, di
vinificazione, di invecchiamento, di affinamento e di
imbottigliamento del vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o
Sfurzat di Valtellina” devono essere effettuate nella zona
di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia,
tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le
sole operazioni di invecchiamento, affinamento e di
imbottigliamento potranno essere autorizzate dal Ministero
per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
sentita la regione Lombardia per l’intero territorio
amministrativo della provincia di Sondrio e della Valle di
Poschiavo in territorio elvetico, a condizione che le ditte
richiedenti dimostrino di aver effettuato dette operazioni,
prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di
produzione.
La detenzione delle uve per la produzione del vino a DOCG
“Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” deve essere
preventivamente segnalato all’Ispettorato repressione frodi
competente per territorio.
La pigiatura e la vinificazione delle uve destinate alla
produzione del vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat
di Valtellina”, sia in periodo di vendemmia, sia dopo tale
periodo deve essere preventivamente segnalata all’organismo
di cui sopra.
In nessun caso la pigiatura delle uve potrà essere
effettuata anteriormente al
10 Dicembre dell’annata di produzione delle uve.
Non è consentita la pratica dell’arricchimento e della
concentrazione, anche parziale (anche se trattasi di
concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa).
La resa massima dell’uva fresca in vino finito (variabile
condizionata dallo stato di appassimento dell’uva medesima),
non potrà essere superiore al 50% (pari ad un massimo di
40,00 ettolitri/ettaro) per il vino a DOCG “Sforzato di
Valtellina o Sfurzat di Valtellina.
Qualora superi detto limite, ma non il 55%, l’eccedenza ha
diritto alla DOC Valtellina rosso o rosso di Valtellina”
(pari ad un massimo di 4,00 ettolitri/ettaro).
Il vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di
Valtellina” può essere immesso al consumo dopo un periodo di
invecchiamento e di affinamento di:
venti mesi di cui dodici in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra
riportato decorre dal
1 Aprile dell’anno successivo a quello di produzione delle
uve.
Art 6
Il vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o
Sfurzat di Valtellina” all’atto dell’immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino con eventuali riflessi granata;
profumo: intenso con sentore di frutti maturi, ampio;
sapore: asciutto, grande morbidezza, strutturato e di
carattere,
con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 27,00 grammi/litro;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto non riduttore.
Art 7
Alla DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi Extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ invece consentito, in conformità al disposto del decreto
ministeriale 22/Aprile/1992, l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a
comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e
similari, nonché della sottospecificazione “costa” e di
altri sinonimi di uso locale, costituite da arre, località
mappali, inclusi nella zona di produzione delle uve
delimitata nel precedente art 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto.
Art 8
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il
vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve
sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino predetto
devono essere di forma “bordolese o borgognona”, di vetro
scuro e chiusa con tappo di sughero, ma comunque di capacità
consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,375 litri
e non superiore a 5 litri.
E’ vietato il confezionamento e la presentazione di
bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che
siano tali da compromettere il prestigio del vino.
Il vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di
Valtellina”, anche se imbottigliato nel territorio della Val
Poschiavo, dovrà sempre riportare in etichetta la
denominazione di origine controllata e garantita “Sforzato
di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” nella sola lingua
italiana.
Art 9
Ai fini dell’utilizzazione della DOCG
“Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” ai sensi
dell’art 13, comma 1, della legge 10/02/1992, n. 164, devono
essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi
chimico – fisica ed organolettica.
Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se
lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque
sempre prima della sua commercializzazione, anche se
trattasi di transizioni fra produttore e commerciante e fra
produttore ed imbottigliatore, detto vino deve essere
sottoposto ad un ulteriore esame organolettico nella fase di
imbottigliamento, secondo le norme all’uopo impartite dal
Ministero delle politiche agricole e forestali.
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