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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
SFORZATO DI VALTELLINA
SFURZAT DI VALTELLINA
 DOCG

SFORZATO DI VALTELLINA
SFURZAT DI VALTELLINA
D.O.C.G.
D.D. 19/MARZO/2003


Art 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” deve essere ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Sondrio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
Art 3
La zona di produzione del vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” comprende:
in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della strada statale 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m., dal comune di Ardendo al comune di Tirano, inclusi.
In territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della strada statale n. 38 fino al fiume Adda.
In sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano, frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda ed una quota di livello di metri 600 s.l.m.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art 15 della legge n. 164 del 10/02/1992, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque atti a non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da una densità non inferiore a:
4.000 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva da destinare alla produzione del vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina”, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:
8,00 tonnellate/ettaro
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Tuttavia le eccedenze delle uve nel limite massimo del 20% hanno diritto alla produzione del vino a DOC “Valtellina rosso o rosso di Valtellina”, purché ne posseggano i requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
Le uve destinate all’appassimento per l produzione del vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,00%
le medesime uve al momento della vinificazione, dopo l’appassimento, devono poter assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
14,00%
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alla C.C.I.A.A. di Sondrio.
Art 5
Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento, di affinamento e di imbottigliamento del vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le sole operazioni di invecchiamento, affinamento e di imbottigliamento potranno essere autorizzate dal Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia per l’intero territorio amministrativo della provincia di Sondrio e della Valle di Poschiavo in territorio elvetico, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di aver effettuato dette operazioni, prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
La detenzione delle uve per la produzione del vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” deve essere preventivamente segnalato all’Ispettorato repressione frodi competente per territorio.
La pigiatura e la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina”, sia in periodo di vendemmia, sia dopo tale periodo deve essere preventivamente segnalata all’organismo di cui sopra.
In nessun caso la pigiatura delle uve potrà essere effettuata anteriormente al
10 Dicembre dell’annata di produzione delle uve.
Non è consentita la pratica dell’arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche se trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa).
La resa massima dell’uva fresca in vino finito (variabile condizionata dallo stato di appassimento dell’uva medesima), non potrà essere superiore al 50% (pari ad un massimo di 40,00 ettolitri/ettaro) per il vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina.
Qualora superi detto limite, ma non il 55%, l’eccedenza ha diritto alla DOC Valtellina rosso o rosso di Valtellina” (pari ad un massimo di 4,00 ettolitri/ettaro).
Il vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di:
venti mesi di cui dodici in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato decorre dal
1 Aprile dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art 6
 Il vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino con eventuali riflessi granata;
profumo: intenso con sentore di frutti maturi, ampio;
sapore: asciutto, grande morbidezza, strutturato e di carattere,
con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 27,00 grammi/litro;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Art 7
Alla DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi Extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ invece consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22/Aprile/1992, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché della sottospecificazione “costa” e di altri sinonimi di uso locale, costituite da arre, località mappali, inclusi nella zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Art 8
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino predetto devono essere di forma “bordolese o borgognona”, di vetro scuro e chiusa con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,375 litri e non superiore a 5 litri.
E’ vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da compromettere il prestigio del vino.
Il vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina”, anche se imbottigliato nel territorio della Val Poschiavo, dovrà sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata e garantita “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” nella sola lingua italiana.
Art 9
 Ai fini dell’utilizzazione della DOCG “Sforzato di Valtellina o Sfurzat di Valtellina” ai sensi dell’art 13, comma 1, della legge 10/02/1992, n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico – fisica ed organolettica.
Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transizioni fra produttore e commerciante e fra produttore ed imbottigliatore, detto vino deve essere sottoposto ad un ulteriore esame organolettico nella fase di imbottigliamento, secondo le norme all’uopo impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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