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Art 1
La indicazione geografica tipica “Sibiola”, accompagnata o meno
dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Sibiola” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Sibiola” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sassari.
La IGT “Sibiola” con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sassari con
l’esclusione dei vitigni:
Cannonau
Carignano
Girò
Malvasia
Monica
Moscato
Nasco
Nuragus
Semidano
Vermentino
Vernaccia
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Sassari, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Sibiola” con la specificazione di uno dei vitigni di
cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella
tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca rossa alla
tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Sibiola”
comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Serdiana Soleminis
In provincia di Sassari;
La zona è così delimitata:
partendo dall’incrocio della strada statale n. 387 del Gerrei con il
bivio per Dolianova si procede per la circonvallazione di Serdiana
fino al bivio della strada provinciale per Ussana, si segue questa
fino al confine comunale di Serdiana, si segue tale confine per
tutti i lati ovest e sud fino all’incrocio del comune di Soleminis
presso il rio Funtana Basciu a quota 128, si prosegue lungo il rio
stesso fino all’incrocio della strada statale n. 387 del Gerrei, e
si procede fino al punto di partenza, cioè al bivio di Dolianova.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono
essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Sibiola”
seguita o meno dal riferimento del vitigno , non deve essere
superiore a:
Sibiola bianco 16,00 tonnellate/ettaro
Sibiola rosso e rosato 15,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Sibiola”, seguita
o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Sibiola bianco 9,50% vol.;
Sibiola rosso 10,00% vol.;
Sibiola rosato 10,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Sibiola” anche con la specificazione
del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Sibiola bianco 10,00% vol.;
Sibiola rosso 11,00% vol.;
Sibiola rosato 10,50% vol.;
Sibiola frizzante 10,50% vol.;
Sibiola novello 11,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Sibiola” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Sibiola” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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