|
Art 1
La indicazione geografica tipica “Sillaro o Bianco
del Sillaro”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti
parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Sillaro o Bianco del Sillaro” è riservata ai
seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco novello
I vini ad IGT “Sillaro o Bianco del Sillaro” bianchi devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Albana minimo 70%
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini fino ad un
massimo del 30%.
Per i vini ad IGT “Sillaro o Bianco del Sillaro” tipologia frizzante
è vietata la gassificazione artificiale.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Sillaro o
Bianco del Sillaro” comprende l’intero territorio amministrativo dei
comuni di:
Borgo Tossignano Casalfiumanese Castelguelfo Castel S. Pietro Terme
Dozza Fontanelice Imola Medicina
Mordano Ozzano Emilia
in provincia di Bologna;
Bertinoro Castrocaro Terme e Terre del Sole Cesena
Civitella Romagna Dovadola Forlì Forlimpopoli
Gambettola Longiano Meldola Mercato Saraceno
Modigliana Montiano Predappio Roncofreddo
Savignano al Rubicone
in provincia di Forlì – Cesena;
Bagnara di Romagna Brisighella Casola Valsenio Castelbolognese
Cotignola Faenza Riolo Terme
in provincia di Ravenna;
Coriano Rimini S. Arcangelo di Romagna Verucchio
in provincia di Rimini.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Sillaro o
Bianco del Sillaro”, non deve essere superiore a:
18,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Sillaro o Bianco
del Sillaro” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
9,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75%.
Art 6
I vini ad IGT “Sillaro o Bianco del Sillaro”, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di:
Sillaro o Bianco del Sillaro 10,00% vol.;
Sillaro o Bianco del Sillaro novello 11,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Forlì” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
I vini ad IGT “Forlì” possono essere immessi al consumo nei
contenitori previsti dalla normativa vigente.
Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro possono essere
presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo
ancorato a gabbietta metallica tradizionale usato nella zona di
produzione.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Forlì” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |