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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
Decreto del presidente della Repubblica del 18 luglio 1969.
Denominazione di origine controllata del vino
"Sizzano"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Sizzano" è
riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Sizzano" deve essere ottenuto dalle uve provenienti
dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
Nebbiolo (Spanna) dal 40 al 60%;
Vespolina dal 15 ai 40%;
Bonarda novarese (Uva rara) fino a un massimo del 25%.
Articolo 3.
Le uve destinate alla produzione del vino "Sizzano" devono
essere prodotte nel territorio amministrativo comunale di
Sizzano.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vino "Sizzano" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle
uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono
pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione
all'albo di cui all'articolo 10 del Dpr 12 luglio 1963, n.
930, soltanto i vigneti ubicati su terreni collinari di
giacitura e orientamento adatti, con esclusione di quelli
esposti a nord e dei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
E vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Sizzano"
non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto a
coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto
a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie
coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi dei 20%
il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento
obbligatorio per il vino "Sizzano" devono essere effettuati
nell'interno della zona di produzione di cui all'articolo 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni e
l'invecchiamento siano effettuate nell'ambito dell'intero
territorio della provincia di Novara.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Sizzano" una gradazione alcolica complessiva minima
naturale di gradi 11,5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
Per avere diritto alla denominazione di origine controllata
il vino "Sizzano" deve essere sottoposto a un periodo di
invecchiamento obbligatorio non inferiore a 3 anni dei quali
almeno due in botti di rovere o di castagno. Il periodo di
invecchiamento decorre dal lo gennaio successivo all'annata
di produzione delle uve.
Articolo 6.
Il vino "Sizzano" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino con riflessi di granato;
- odore: vinoso, con caratteristico profumo di violetta,
fine e gradevole;
- sapore: asciutto, sapido, armonico;
- gradazione alcolica minima complessiva: 12 gradi;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille;
- acidità totale minima: 5,5 per mille.
E’ facoltà del ministro dell'Agricoltura e delle Foreste,
con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli
aggettivi "superiore", "extra", "fine" "scelto"
"selezionato" e simili.
E’ tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano a
nomi, ragioni
sociali, marchi non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie, zone e località - comprese nella zona di cui
al precedente articolo 3 - e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Sizzano"
può figurare l’indicazione dell’annata di produzione, purché
veritiera e documentabile.
Articolo 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Sizzano" vino che non risponde alle condizioni
e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito
a norma dell’articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.
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