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Art.1
1. La denominazione di origine controllata “Soave”
e “Soave classico” è riservata ai vini
“Soave” (anche con la specificazione della sottozona
Colli Scaligeri), “Soave” spumante e “Soave
classico”, che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
2. Il vino a denominazione di origine controllata
“Soave” può essere accompagnato dal riferimento
della sottozona “Colli Scaligeri” a condizione che
il vino così designato provenga da detta zona di
produzione e risponda ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione.
Art. 2
1. I vini a denominazione di origine controllata
"Soave" e “Soave” Classico devono essere ottenuti
dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Garganega per almeno il 70%, e per il
rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave
(nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.
In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%,
possono altresì concorrere le uve provenienti dai
vitigni a bacca bianca, non aromatici, autorizzati e
raccomandati per la provincia di Verona.
Art.3
1. A - Le uve atte a produrre i vini a denominazione
di origine controllata "Soave" devono essere
prodotte nella zona che comprende in tutto o in
parte il territorio dei comuni di Soave,
Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo,
Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San
Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di
Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e
Lavagno in provincia di Verona.
Tale zona è così delimitata:
A sud, ad iniziare dal lato occidentale, parte dal
centro abitato di San Martino Buon Albergo e segue
la statale n. 11 fino alla località di S.Pietro.
Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero
e da qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e
Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla
statale n. 11 seguendo la strada comunale che
attraversa con un cavalcavia la ferrovia
Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con
la statale n. 11 sino al ponte sul fiume Alpone in
prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio da
dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino
a intersecare l’autostrada Serenissima, la quale a
sua volta delimita la zona sita in comune di San
Bonifacio sino al confine con la provincia di
Vicenza.
La delimitazione coincide con il confine con la
provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di
Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada
che attraversa il confine provinciale, a sud del
monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada
in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le
località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al
centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada
per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250,
corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo
per proseguire sin al punto in cui coincidono i
confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni
Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la
delimitazione segue il confine del comune di Cazzano
fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe,
correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso
nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di
qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara
raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la
strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per
la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge
la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale
località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano
e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo
il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino
ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il
quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana
Fora.
Si segue quindi il sentiero verso sud sino a
raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per
Faella piegando verso est all’altezza di Pissolo di
sotto sino a raggiungerlo.
Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per
Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue
una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la
quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la
medesima si giunge a Cazzano.
Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si
piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi
si discende verso sud sino al ponte della strada per
Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio
di S.Colombano e quindi si segue la strada sino alla
cappelletta (quota 135).
Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud
raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso
nord-est per la strada che incrocia quella per
S.Vittore, segue quest’ultima verso sud sino a
superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui
segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge
Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e
poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere
quella per Illasi, la segue verso ovest per breve
tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il
sentiero che costeggia a nord C.Troni, prosegue poi,
sempre in direzione ovest, per la strada che si
congiunge con quella per Illasi, percorre
quest’ultima verso sud per circa 250 metri e poi,
verso ovest, quella che passa a sud della località
Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16
la strada per Illasi, procede lungo questa verso
sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il
torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la
strada per i Guerri da dove segue, in direzione
ovest, una retta immaginaria che congiunge
Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale
linea incrocia il confine comunale di Illasi,
all’altezza di Montecurto di sopra, segue quindi
questo confine verso nord fino a raggiungere in
prossimità della quota 92 la strada per Lione la
segue verso nord passando per Lione, supera C.
Spiazzi e all’altezza di Leon S.Marco prende la
strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi
quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che
procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso
nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a
Mezzane di sotto, segue poi la strada che in
direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di
Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73
all’altezza di Villa Alberti, segue poi la strada
che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra
e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi
nord-ovest fino ad incrociare la strada per
S.Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta
e da qui prende il sentiero che in direzione ovest
raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando
di poco a sud di S.Rocco, Ca’ Brusà e prosegue poi
verso sud per la strada che passando per l’Arcandole
raggiunge San Martino Buon Albergo da dove è
iniziata la delimitazione.
B - Le uve atte a produrre il vino "Soave”
Classico, devono essere prodotte nella zona
riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre
1931 (Gazzetta Ufficiale n.289 del 16 dicembre
1931), che comprende in parte il territorio dei
comuni di Soave e Monteforte d’Alpone ed è così
delimitata:
Partendo dalla porta Verona della cittadina di
Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla
borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui,
si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte
Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori
dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina
lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende
l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il
torrente Alpone per comprendere la zona di
Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue
le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte
Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord
e poi ad est per escludere la parte alluvionale di
piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo
del sistema collinare si spinge verso est
attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per
Casarsa, seguendo le pendici del Monte Corè, giunge
a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo,
incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo.
Segue allora questa strada spingendosi verso nord
fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e
piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del
Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est,
sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende
l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle,
Mezzavilla, nonché‚ l'abitato di Costalunga.
A questo punto, risale verso nord, seguendo la
strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto
di confluenza della Roggia Viennega col torrente
Alpone, segue il confine nord del territorio di
Monteforte, passando per la Colombaretta e,
staccandosi da detto confine un po' prima della
Colombara per seguire le pendici del sistema
collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge
nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad
incontrare il confine di Soave presso Moscatello,
continua lungo il confine del territorio di Soave,
supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara
nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da
qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine,
prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331
presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la
carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca
quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui,
raggiunge il ramo secondario della Valle Anguane‚,
che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano.
Corre lungo questa strada fino a comprendere le
ultime case di Costeggiola, risale per la strada del
cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra
strada secondaria e scende alle case Battocchi
raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui
cammina verso est, seguendo la carreggiabile
comunale che passa per la Carcera fino ad
attraversare normalmente, oltrepassando di poco
quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi
scende verso sud per la carreggiabile comunale a
piè‚ del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino
all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino.
Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo
l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il
torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud
fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega
verso est lungo le mura meridionali di Soave e
arriva alla porta di Verona, punto di partenza della
zona Classica.
C - Le uve atte a produrre i vini "Soave"
designati con la specificazione aggiuntiva della
sottozona “ Colli Scaligeri” devono essere
prodotte nella zona che è così delimitata:
partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo)
e precisamente da Marcellise in località San Rocco,
da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon,
da qui sempre costeggiando la strada che divide la
pianura dalla collina si arriva alla Palù e poi fino
a Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando
il colle che sovrasta la medesima località si
ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli
nel comune di Lavagno.
Si prosegue per località Fontana arrivando a San
Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che
fa da confine tra pianura e collina si prosegue per
Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni
fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione,
Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.
Da qui si prosegue verso est fino a località Calle
in comune di Illasi quindi a sud per la strada
provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso
est fino a località Ceriani, da qui si prosegue in
località Villa e si segue la strada che delimita il
monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e
poi a sud per località San Pietro, sempre
costeggiando la strada si arriva a nord in località
Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano si
procede verso nord-est seguendo l’unghia del Monte,
si arriva a San Vittore. Da qui la strada punta a
nord per località Molini fino ad arrivare in comune
di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale.
Attraverso la provinciale si prende la strada a sud
per località Canova, fino ad arrivare in comune di
Soave località Costeggiola. Risale verso nord est
seguendo il confine del Soave Classico per località
Casa Nui, Villa Visco, valle Crivellara continuando
poi verso est sempre costeggiando la zona classica
per Meggiano e Ca’ Vecchie.
La delimitazione riprende proseguendo a nord per
località i Motti in comune di Montecchia di Crosara
proseguendo per località Castello, passando per il
centro di Montecchia toccando località Biondari fino
a località Lauri, da qui la strada prosegue
attraverso la provinciale alla cava di basalti
quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto,
Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di
Roncà a est passando per località Prandi giungendo
fino al centro abitato di Roncà, da qui si prende in
direzione Vittori e a sud località Momello, Binello
fino ad arrivare in località Calderina al limite con
il comune di Gambellara.La delimitazione segue il
confine con la provincia di Vicenza dei comuni di
Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino
alla strada che attraversa il confine provinciale, a
sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale
strada in direzione di San Giovanni Ilarione,
toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e
Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui
segue poi la strada per località Cereghi, Fornace,
Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino
alla località Soejo per proseguire sin al punto in
cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di
San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la
delimitazione segue il confine del comune di Cazzano
fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe,
correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso
nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di
qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara
raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la
strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per
la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge
la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale
località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano
e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo
il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino
ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il
quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana
Fora.
Si segue quindi il sentiero verso sud sino a
raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per
Faella piegando verso est all’altezza di Pissolo di
sotto sino a raggiungerlo.
Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per
Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue
una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la
quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la
medesima si giunge a Cazzano.
Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si
piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi
si discende verso sud sino al ponte della strada per
Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio
di S.Colombano e quindi si segue la strada sino alla
cappelletta (quota 135).
Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud
raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso
nord-est per la strada che incrocia quella per
S.Vittore, segue quest’ultima verso sud sino a
superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui
segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge
Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e
poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere
quella per Illasi, la segue verso ovest per breve
tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il
sentiero che costeggia a nord C.Troni, prosegue poi,
sempre in direzione ovest, per la strada che si
congiunge con quella per Illasi, percorre
quest’ultima verso sud per circa 250 metri e poi,
verso ovest, quella che passa a sud della località
Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16
la strada per Illasi, procede lungo questa verso
sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il
torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la
strada per i Guerri da dove segue, in direzione
ovest, una retta immaginaria che congiunge
Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale
linea incrocia il confine comunale di Illasi,
all’altezza di Montecurto di sopra, segue quindi
questo confine verso nord fino a raggiungere in
prossimità della quota 92 la strada per Lione la
segue verso nord passando per Lione, supera C.
Spiazzi e all’altezza di Leon S.Marco prende la
strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi
quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che
procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso
nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a
Mezzane di sotto, segue poi la strada che in
direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di
Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73
all’altezza di Villa Alberti, segue poi la strada
che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra
e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi
nord-ovest fino ad incrociare la strada per
S.Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta
e da qui prende il sentiero che in direzione ovest
raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a
S.Rocco
Fanno parte di detta zona anche i rilievi collinari
del monte Rocca e del monte Gazzo in comune di
Caldiero e del monte Bisson in comune di Soave così
delimitati su cartografia scala 1:2.000, che si
allega:
Delimitazione “Monte Gazzo”- “Monte Rocca” – Comune
di Caldiero.
Partendo dalla Statale Padana n. 11 all’altezza
delle terme di Giunone si percorre la strada che
porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte
Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra
seguendo l’unghia di collina che delimita il Monte
Rocca fino ad incontrare la strada comunale. Si
prende a sinistra verso il centro di Caldiero fino
alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino
ad imboccare a sinistra la strada comunale
Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire
verso nord seguendo la quota fino a giungere alla
ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia
proseguendo verso est fino all’inizio della
delimitazione.
Delimitazione “Monte Bisson” – Comune di Soave
Partendo all’altezza del capitello in località
Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si
continua sulla strada comunale del Bisson, fino
all’incrocio della strada che porta all’abitato di
San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra
seguendo l’unghia del monte in direzione sud, a
quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in
quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la
strada comunale che ci riconduce in località
Fornello in Comune di Colognola ai Colli.
Art.4
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a denominazione
controllata "Soave” e “Soave” Classico devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati, o comunque atti a non modificare
le caratteristiche delle uve e del vino.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a
spalliera semplice o doppia, o a pergola unilaterale
semplice o pergoletta veronese mono o bilaterale.
Per vigneti piantati prima dell’approvazione del
presente disciplinare e allevati a pergola veronese
è fatto obbligo la tradizionale potatura, a secco ed
in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione
nell’interfila e una carica massima di 50 mila
gemme/ettaro.
E’ fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo
l’approvazione del presente disciplinare un numero
di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.
3. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita
l'irrigazione di soccorso.
4. La produzione massima di uva per ettaro dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “Soave” e
“Soave” Classico ed il rispettivo titolo
alcolometrico volumico minimo deve essere il
seguente:
tipologia Prod. max Titolo alc.
uva/ha T vol. nat. minimo
“Soave” 15 9,50
“Soave classico“ 14 10,00
“Soave “ Colli Scaligeri 14 10,00
Le uve destinate alla produzione del tipo spumante,
possono avere un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. a quelli
sopra specificati purché la destinazione delle uve
alla spumantizzazione venga espressamente indicata
negli appositi registri.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva
ottenuti da destinare alla produzione dei vini di
cui all’articolo 2, devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i
limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%,
non hanno diritto alla denominazione di origine
controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la
produzione massima per ettaro di vigneto in coltura
promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie
coperta dalla vite.
La Regione Veneto, su richiesta motivata delle
organizzazioni di categoria interessate e del
Consorzio di Tutela Vini Soave e Recioto di Soave,
con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel
periodo immediatamente precedente la vendemmia, può
stabilire di ridurre i quantitativi di uva per
ettaro ammessi alla certificazione, anche in
riferimento a singole zone geografiche, rispetto a
quelli sopra fissati, dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole
e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
5 - Le uve raccolte nelle unità vitate omogenee
coltivate con le varietà Garganega, Pinot bianco e
Chardonnay iscritti negli albi della denominazione
di origine controllata “Soave” e “Soave” Classico
sono utilizzabili anche per produrre i
corrispondenti vini designati con la denominazione
di origine controllata dei vini “Garda” alle
condizioni previste dal relativo disciplinare di
produzione.
Art.5
1. Le operazioni di vinificazione delle uve
destinate alla produzione dei vini “Soave” anche con
la specificazione aggiuntiva della sottozona devono
essere effettuate all'interno della zona di
produzione delimitata nel precedente art.3, lettera
a).
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali
di produzione, è consentito che tali operazioni
siano effettuate nell'intero territorio della
provincia di Verona e nel territorio amministrativo
dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia
di Vicenza.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate
alla produzione del vino "Soave” Classico devono
aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero
territorio amministrativo dei comuni rientranti, in
tutto o in parte, nella zona delimitata dal
precedente art. 3, lettera b).
Tuttavia tali operazioni sono consentite se
autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su
richiesta dei conduttori delle superfici vitate
iscritte agli appositi albi camerali e previa
istruttoria della Regione Veneto, nelle proprie
cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative
di cui sono soci situate al di fuori della predetta
zona ma comunque all'interno del territorio
amministrativo dei comuni rientranti in tutto o in
parte nelle zone delimitate di cui al precedente
art. 3, lettera a) del disciplinare “Soave”.
2. La resa massima delle uve in vino finito non deve
essere superiore al 70%, per la tipologia spumante
la resa è calcolata al netto dei prodotti aggiunti
per la presa di spuma.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata e può essere preso in carico
come IGT.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
3. I vini a denominazione di origine controllata
“Soave” devono essere immessi al consumo dopo il 1°
dicembre dell’anno della vendemmia; il vino “Soave”
Classico e i vini “Soave” designati invece con la
specificazione della sottozona devono essere immessi
al consumo dopo il 1° febbraio dell’anno successivo
alla vendemmia.
4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
5. I mosti e vini a denominazione di origine
controllata “Soave” possono essere elaborati nella
versione spumante, attuando esclusivamente la
pratica della rifermentazione naturale.
6. Le operazioni di elaborazione di detti vini
spumanti devono essere effettuate in stabilimenti
siti nell’ambito territoriale della Regione Veneto.
7. È consentito l’arricchimento alle condizione e
nelle modalità previste dalle tipologie
nazionali e comunitarie.
8. Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita “Soave” Superiore prima dell’immissione al
consumo può essere designato con la denominazione di
origine controllata “Soave” e “Soave” Classico
sempre che il vino abbia i requisiti previsti per
detta denominazione di origine controllata.
Art.6
1. Il vino a denominazione di origine controllata
"Soave" e "Soave” Classico all'atto dell'immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
A) "Soave" e "Soave” Classico:
– colore: giallo paglierino tendente a volte al
verdognolo;
– odore: caratteristico con profumo intenso e
delicato;
– sapore: asciutto, di medio corpo e armonico,
leggermente amarognolo;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%
vol per il “Soave” e 11,0% vol per il “Soave”
Classico e per “Soave” Colli Scaligeri;
– acidità totale minima: 4.5 g/l;
– estratto secco netto minimo: 16,0 g/l per il
“Soave” e 18,0 g/l per il “Soave” Classico e per
“Soave” Colli Scaligeri;
B) “Soave” spumante:
– spuma: fine e persistente;
– colore: giallo paglierino tendente a volte al
verdognolo brillante;
– odore: caratteristico con profumo intenso e
delicato;
– sapore: di medio corpo, armonico, leggermente
amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o
dry;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%
vol.;
– acidità totale minima: 5 g/l;
– estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
I vini di cui al presente articolo, possono essere
talvolta elaborati secondo la pratica tradizionale
anche in recipienti di legno.
2. È in facoltà del Ministero delle politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco
netto.
Art.7
1. Nella designazione e presentazione dei vini a
denominazione di origine controllata "Soave" è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "riserva",
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a
denominazione di origine controllata “Soave”
Classico e “Soave” Colli Scaligeri è obbligatorio
riportare l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
3. I vini a denominazione di origine controllata
"Soave” e “Soave” Classico devono essere immessi al
consumo unicamente in contenitori di vetro
tradizionali con abbigliamento consono al loro
carattere di pregio.
4. Fino a 5 litri è obbligatorio l’uso delle
tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca,
mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è
previsto l’uso del tappo a vite.
5. Per i vini a denominazione di origine controllata
“Soave” Classico e “Soave” Colli Scaligeri sono
consentite, in osservanza alle disposizioni
comunitarie e nazionali in materia, le indicazioni
tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore, quali “viticoltore”,
“fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri
termini similari.
Per detti vini è, altresì, consentito il riferimento
alle indicazioni geografiche e toponomastiche di
unità amministrative, o frazioni, aree, zone,
località, dalle quali provengono le uve, in
conformità al disposto del decreto ministeriale del
22 aprile 1992. |