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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
SOAVE SUPERIORE
D.O.C.G. |
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SOAVE SUPERIORE
D.O.C.G.
D.D. 29/OTTOBRE/2002
Modificato D.D. 11/Luglio/2005 |
Art 1
la denominazione di origine controllata e garantita “Soave
superiore” già riconosciuta a DOC con DPR 28/Maggio/1968, è
riservata ai vini:
Soave superiore
Soave Classico superiore
Soave superiore riserva
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a denominazione di origine
controllata e garantita “Soave superiore” devono essere
ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Garganega minimo 70%
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, le uve dei vitigni:
Pinot bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano)
fino ad un massimo del 30%.
In tale ambito del predetto 30%, e fino ad un massimo del
5%, possono altresì concorrere le uve provenienti dai
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Verona.
Art 3
Le uve atte a produrre i vini a DOCG “Soave
superiore” devono essere prodotte nella zona che comprende i
tutto io in parte il territorio dei comuni di:
Soave Monteforte d’Alpone Colognola al Colle
Cazzano di Tramigna San Martino Buonalbergo Mezzane di Sotto
Montecchia di Corsara Roncà San Giovanni Ilarione
Calmiero Lavagno Illasi
in provincia di Verona;
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla zona ovest (San Martino Buonalbergo) e
precisamente da Marcellise in località San Rocco, da qui
scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre
costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina
si arriva alla Palù e poi fino a Casette in direzione San
Giacomo.
Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località
si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel
comune di Lavagno.
Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno)
sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura
e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto,
Turano, Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per
Lione, Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.
Da qui si prosegue verso est fino alla località Calle in
comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino
alla chiesa di san Zeno poi verso est fino alla località
Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la
strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di
località Naronchi e poi a sud per località San Pietro,
sempre costeggiando la strada si arriva a nord in località
Pontesello e Caneva fino ad Orgnano.
Da Orgnano si procede verso nord – est seguendo l’unghia del
monte, si arriva a San Vittore.
Da qui la strada punta a nord per località Molini fino ad
arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in località
Cantina Sociale.
Attraverso la provinciale si prende la strada a sud per
località Canova, fino ad arrivare in comune di Soave
località Costeggiola, risale per la strada del cimitero di
questa borgata, raggiunge un’altra strada secondaria e
scende alle case Batocchi raggiungendo ancora la strada
provinciale.
Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale
che passa per la Carcera fino ad attraversare, oltrepassando
di poco quota 54, la provinciale Soave – Castecerino.
Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale ai piedi
del monte Foscarino e del monte Cèrcene e sino all’incrocio
della provinciale Soave – Castecerino.
Deviando obliquamente a sud – ovest e comprendendo l’abitato
della borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna
incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave –
Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali
di Soave ed arriva alla porta di Verona, punto di partenza
della zona Classica.
Da qui si spinge verso nord – est seguendo le pendici del
monte Tondo fino ad incontrare il confine tra i territori
dei comuni di Soave e di Monteforte d’Alpone, e poi cammina
lungo le pendici del monte Zoppega, comprende l’abitato di
Monteforte d’Alpone, riattraversa il torrente Alpone per
comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente
Alpone, segue le pendici del colle Sant’Antonio, quelle del
monte Frosca e del monte Riondo, spingendosi prima a nord e
poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del
torrente Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema
collinare si spinge verso est attraversando la strada
Monteforte – Brognoligo e per Casarrsa seguendo le pendici
del monte Corè, giunge a comprendere la borgata di Casotti,
dove, poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte –
Brognoligo.
Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al
punto di incontro col torrente Carbonare, e piega
decisamente ad ovest correndo sulle pendici del monte Grande
Ridiscende poi, camminando verso est sulla sinistra della
valle del Carbonare, comprende l’abitato di Brognoligo, le
borgate Valle, Mezzavilla, nonché l’abitato di Costalunga.
A questo punto risale verso nord, seguendo la strada
comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza
della roggia Viennega con il torrente Alpone, segue il
confine nord del territorio di Monteforte d’Alpone, passando
per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po’
prima della Colombara per seguire le pendici del sistema
collinare del monte Castellano.
La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i
Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per
località Biondari fino alla località Lauri, da qui la strada
prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti
quindi verso sud in direzione Danesi di sotto, Casarotti Dal
Cero, quindi prosegue in comune di Roncà ad est passando per
località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà,
da qui si prende in direzione Vittori e a sud località
Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al
limite con il comune di Gambellara.
La delimitazione segue il confine provinciale tra Verona e
Vicenza dei comuni di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino
alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del
Monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in
direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località
Deruti , Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato
suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghi,
Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino
alla località Soejo per proseguire sino al punto in cui
coincidono i confini comunali di Tregnago, di San Giovanni
Ilarione e di Cazzano.
Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune
di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe
correndo sotto le pendici del Monte Bastia, prima verso nord
e quindi verso est passa sotto Ca’ Andreani.
Da qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara
raggiunge per risalirlo il rio Albo.
Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud
per la quota 300 che passa sotto Ca’ Brustoloni raggiunge la
strada che per la quota 326 porta a Dami; da tale località
si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a
quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e
Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un
sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a Ca’
Fontana Fora.
Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere
Pissolo di Sopra, e poi la strada per Faella piegando verso
est all’altezza di Pissolo di Sotto sino a raggiungerlo.
Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova
fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta
in direzione sud – est raggiungendo quota 72 sulla strada
per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.
Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega
verso ovest sino al torrente Tramigna e lungo questi si
discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si
percorre questa verso ovest sino al bivio di San Colombano e
quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).
Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud
raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord – est
per la strada che incrocia quella per San Vittore, segue
quest’ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la
quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud –
ovest raggiunge Bocca Scalucce e segue il sentiero verso
nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a
raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per
breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il
sentiero che costeggia a nord Ca’ Troni, prosegue poi,
sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge
con quella per Illasi, percorre quest’ultima verso sud per
circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud
della località Marmontea fino a raggiungere in prossimità
del km 16,000 la strada per Illasi, procede lungo questa
verso sud – ovest costeggiando infine per breve tratto il
torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada
per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta
immaginaria che congiunge Montecurto di Sopra con i Guerri,
seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi,
all’altezza di Montecurto di Sopra, segue quindi questo
confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della
quota 92 la strada per Lione, la segue verso nord passando
per Lione, supera Ca’ Spiazzi e all’altezza di Leon San
Marco prende la strada che in direzione nord – est raggiunge
Ca’ Santi a quota 135.
Da qui segue la strada per Fratta, che procede circa per
circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa
Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di Sotto, segue
poi la strada che in direzione sud costeggia Casotti,
Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota
73 all’altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in
direzione sud – ovest raggiunge Barco di Sopra e prosegue
quindi in direzione ovest prima e poi nord .
ovest fino ad incrociare la strada per San Briccio, la segue
verso nord – est raggiunge la strada lungo la quale prosegue
fino a San Rocco.
Fanno parte di detta zona anche i rilievi collinari del
monte Rocca e del monte Gazzoin comune di Caldiero e del
monte Bisson in comune di Soave così delimitati:
delimitazione Monte Gazzo e Monte Rocca in comune di
Caldiero:
partendo dalla strada statale n. 11 all’altezza delle terme
di Giunone so percorre la strada che porta alle terme
fiancheggiando le pendici del monte Gazzo fino alla quota
53, da qui si svolta a sinistra seguendo l’unghia di collina
che delimita il monte Rocca fino ad incontrare la strada
comunale.
Si prende a sinistra verso il centro di Caldiero fino alla
piazza.
Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a
sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi
subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a
giungere alla ferrovia.
Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino
all’inizio della delimitazione.
Delimitazione Monte Bisson in comune di Soave:
partendo all’altezza del capitello in località Fornello e
proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla
strada comunale del Bisson, fino all’incrocio della strada
che porta all’abitato di San Vittore.
Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l’unghia
del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina
Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione
ovest verso la strada comunale che ci riconduce in località
Fornello in comune di Colognola ai Colli.
Hanno diritto inoltre di utilizzare la DOCG Soave superiore”
anche i vigneti le cui uve, nel quinquennio immediatamente
anteriore alla data di entrata in vigore del presente
disciplinare di produzione sono state prodotte nel restante
territorio della DOC “Soave” per l’ottenimento di tale vino,
per una quantità annuale non superiore a quella massima
verificatasi nel quinquennio di riferimento.
Detti vigneti devono in ogni caso avere già i requisiti
previsti ai commi 3 e 5 del successivo art 4.
La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a
DOCG “Soave superiore” designato con la menzione “Classico”,
di cui all’art 5, è quella riconosciuta con decreto del
23/Ottobre/1931 comprendente parte dei territori
amministrativi dei comuni di:
Soave Monteforte d’Alpone
in provincia di Verona;
ed è così delimitata:
da una linea che, partendo dalla porta Verona della
cittadina di Soave, segue la strada Soave – Monteforte, fino
alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si
spinge verso nord, seguendo le pendici del monte Tondo, fino
ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave
e di Monteforte, e poi prosegue lungo le pendici del monte
Zoppega, comprende l’abitato di Monteforte d’Alpone,
attraversa il torrente Alpone, per comprendere la zona di
Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le
pendici del colle San Antomio, quelle del monte Frosca e del
monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per
escludere la parte alluvionale di piano del torrente Ponsara.
Indi, seguendo sempre il bordo del sistema collinare, si
spinge verso est attraversando la strada Monteforte –
Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del monte Corè,
giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove, poco dopo,
incontra di nuovo la strada Monteforte – Brognoligo. Segue
allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di
incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente ad
ovest correndo sulle pendici del monte Grande fino ad
incontrare il confine del territorio di Soave. Ridiscende
poi, camminando verso est, sulla sinistra della Valle del
Carbonare, comprende l’abitato di Brognoligo, le borgate
Valle, Mezzavilla e Bramaludame, nonché l’abitato di
Costalunga.
A questo punto risale verso nord, seguendo la strada
comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza
della Roggia Viennega col torrente Alpone; segue il confine
nord del territorio di Monteforte, passando per la
Colombaretta e, staccandosi dal detto confine un po’ prima
della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare
del monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente 300 metri dopo
e lo segue sino ad incontrare il confine comunale di Soave
presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio
di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle
Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo.
Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine,
prosegue verso ovest raggiunge la quota 331 presso Villa
Alberti.
Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal
Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la casa
Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguane, che
segue poi fino alla provinciale Soave – Cazzano.
Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case
di Costeggiala, risale per la strada del cimitero di questa
borgata, raggiunge un’altra strada secondaria e scende alle
case Batocchi raggiungendo ancora la strada provinciale.
Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale
che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente,
oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave –
Castecerino.
Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pié
del monte Foscarino e del monte Cèrcene e sino all’incrocio
della provinciale Soave – Castelcerino.
Deviando obliquamente a sud – ovest e comprendendo l’abitato
della borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna
incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave –
Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali
di Soave e arriva alla porta Verona.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita “Soave superiore” devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
Per gli impianti realizzati dopo l’approvazione del presente
disciplinare di produzione devono essere utilizzate
esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.
Per gli impianti esistenti alla data dell’entrata in vigore
del presente disciplinare di produzione sono ammesse
tuttavia le forme di allevamento a pergola semplice
inclinata unilaterale e la pergoletta veronese mono e
bilaterale.
Il numero minimo di ceppi, per i vigneti in coltura
specializzata piantati dopo l’approvazione del presente
disciplinare e di:
4.000 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in
coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a
DOCG “Soave superiore” non deve essere superiore a:
10,00 tonnellate/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOCG “Soave superiore”
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva/vino di cui al successivo
art 5, per i quantitativi predetti.
Le eccedenze delle uve, nel limite del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La regione Veneto, su richiesta motivata delle
organizzazioni di categoria interessate e del Consorzio di
tutela vini Soave e Recioto di Soave, con proprio
provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo
immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di
ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla
certificazione, anche in riferimento a singole zone
geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone
immediata comunicazione al Ministero per le politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per le tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino a DOCG “Soave superiore” un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
11,00% vol.
I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni
anno tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle
uve e sulla base anche dell’evoluzione dei mercati, possono,
al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette
uve la DOC “Soave e Soave Classico”.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e di
imbottigliamento del vino a DOCG “Soave superiore” devono
aver luogo in tutto il territorio amministrativo della
provincia di Verona.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita.
Oltre il 75% decede il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
L’uso della specificazione “Classico” in aggiunta alla DOCG
“Soave superiore” è riservato al prodotto ottenuto da uve
raccolte nella zona di origine più antica, indicata all’art
3 lettera b) del presente disciplinare, vinificate nella
stessa e nell’ambito dei comuni il cui territorio rientra,
in tutto o in parte, nella zona medesima.
Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal
Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Veneto,
anche in cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative,
situate al di fuori della predetta zona ma comunque
all’interno della zona di produzione del vino a DOC “Soave”.
I vini a DOCG “Soave superiore” e “Soave Classico superiore”
devono essere immessi al consumo dopo un periodo di
affinamento in bottiglia di almeno
3 mesi
e comunque non prima del:
1° Settembre dell’anno successivo a quello di produzione
delle uve
Il vino a DOCG “Soave superiore” e “Soave Classico
superiore” designato con la qualifica “riserva” deve essere
sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di
almeno
Due anni
di cui almeno 3 mesi in bottiglia
a partire dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche di qualità.
E’ ammesso l’arricchimento con mosti concentrati prodotti da
uve della zona di produzione della DOC “Soave e Soave
Classico” con mosti concentrati rettificati.
Prima dell’immissione al consumo i vini della DOCG “Soave
superiore e Soave Classico superiore” possono essere
designati, a cura dei detentori con la DOC “Soave e Soave
Classico” se ne hanno i requisiti.
Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve
provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina i
volumi e gli estremi dei vasi vinari interessati e darne
comunicazione all’Ispettorato centrale repressione delle
frodi competente per territorio ed alla C.C.I.A.A. di
Verona.
Art 6
Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita “Soave superiore” all’atto dell’immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Soave superiore”
“Soave superiore Classico”:
colore: giallo paglierino a volte intenso con possibili
riflessi verdi e oro;
profumo: ampio, caratteristico, floreale;
sapore: secco, pieno, delicatamente amarognolo, nei prodotti
maturati in legno il sapore può essere più intenso e
persistente, anche con note di vaniglia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 6,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Soave superiore riserva”
“Soave Classico superiore riserva”:
colore: giallo paglierino intenso, con possibili riflessi
verde e oro;
profumo: ampio, profondo, con note di vaniglia;
sapore: secco, intenso, avvolgente con una vena leggermente
amarognolo nel finale, può presentare anche note di
vaniglia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 6,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini a
DOCG “Soave superiore” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, scelto, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta,
podere, cascina ed altri termini similari sono consentiti in
osservanza delle disposizioni comunitarie in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità
amministrative, frazioni, aree, fattorie, e località dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalla
vigente normativa.
Nella designazione dei vini a DOCG “Soave superiore” può
essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia
seguito dal corrispettivo toponimo che la relativa
superficie sia distintamente specificata
nell’albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e
conservazione del vino avvengano in recipienti separati e
che tale menzione, seguita da toponimo, venga riportata sia
nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei
documenti di accompagnamento.
Art 8
Per i vini a DOCG “Soave superiore” è
obbligatorio indicare l’annata di produzione delle uve da
cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
I vini a DOCG “Soave superiore” devono essere immessi al
consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino
a 3 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di
pregio.
Per le tradizionali bottiglie di vetro fino a 3 litri, è
obbligatorio l’uso della chiusura con tappo raso bocca.
A richiesta delle ditte interessate o degli organismi
interprofessionali di cui agli art. 19 e20 della legge n.
164 del 10/02/1992, può essere consentita, con specifica
autorizzazione del Ministero per le politiche agricole e
forestali l’utilizzo di contenitori tradizionali in vetro di
capacità di litri 6, 9, 12, 18 e superiori e solo per fini
promozionali. |
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