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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
"SOLOPACA" DOC

SOLOPACA
D.O.C.
D.D. 30/OTTOBRE/2002


Art 1
La denominazione di origine controllata “Solopaca” è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Solopaca bianco
Solopaca Falanghina
Solopaca rosso
Solopaca rosso superiore
Solopaca rosato
Solopaca Aglianico
Solopaca spumante
La DOC “Solopaca” accompagnata dalla specificazione “Classico”, è riservata ai vini bianchi e rossi, ottenuti esclusivamente dalla vinificazione di uve prodotte nella zona appositamente delimitata nell’art 3, per le seguenti tipologie:
Solopaca classico bianco
Solopaca classico rosso
Solopaca classico rosso riserva.

Art 2
I vini a DOC “Solopaca” devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve, provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art 3, di vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
Solopaca bianco:
Trebbiano toscano dal 40 al 60%
Falanghina, Coda di Volpe, Malvasia toscana e Malvasia di Candia (localmente detta uva di Cerreto), da soli o congiuntamente, per la restante parte purché i vitigni aromatici nel complesso non superino il 20%
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 20%.
Solopaca Falanghina:
Falanghina minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%.
Solopaca rosso e rosato:
Sangiovese (diversi cloni) dal 50 al 60%
Aglianico dal 20 al 40%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento in special modo il Piedirosso e Sciascinoso, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%
Solopaca Aglianico:
Aglianico minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Solopaca spumante:
Falanghina minimo 60%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 40%.

Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Solopaca” devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende l’intero territorio dei comuni di:
Solopaca Castelvenere Guardia Sanfrondi
San Lorenzo Maggiore
E parte del territorio dei comuni di:
Cerreto Sannita Faicchio Frasso Telesino
Melizzano San Lorenzello San Salvatore Telesino
Telese Vitulano
Tutti in provincia di Benevento.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla confluenza dei confini comunali di San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanfrondi, San Lupo e Cerreto Sannita in località Ripe di Corvo, la linea di delimitazione segue verso sud il confine orientale prima e meridionale poi di San Lorenzo Maggiore, fino ad incrociare quello di Vitulano che segue verso sud, sud-est, fino ad incontrare la mulattiera a quota 349 che segue verso sud-ovest e da quota 305 si immette sul sentiero, verso ovest, passando per le quote 272, 162, 165 e 219, dove incontra il confine del comune di Solopaca e lo percorre verso sud e poi verso ovest fino ad incontrare quello di Melizzano che segue verso ovest fino ad incrociare in località Acquaviva la strada Solopaca-Frasso Telesino.
Prosegue sulla strada per Sant’Agata dei Goti sino al ponte in prossimità della masseria Calabrese a quota 315. Da qui lungo il corso d’acqua, verso sud, raggiunge il confine meridionale di Frasso Telesino, lo segue verso ovest e poi in direzione nord sino alla strada Dugenta-Frasso Telesino che segue verso nord fino in prossimità della quota 165 e poi, sempre lungo la strada procede verso sud per circa 100 metri sino a prendere, in direzione ovest, quella che passando per la quota 74 in località Torre Maiorano, raggiunge in prossimità della quota 39 la strada Dugenta-Telese, segue questa in direzione est per la strada che conduce alla località Piana che costeggia passando ad ovest della medesima fino a raggiungere la carrareccia in prossimità della quota 72.
Da qui segue una retta che raggiunge, superato il torrente Maltempo, l’edificio contrassegnato con il segno convenzionale degli opifici sulla strada che porta a Melizzano. Da tale punto segue detta strada in direzione nord-ovest sino a congiungersi con quella di Dugenta-Telese, la percorre sino al ponte della Calce da dove prosegue, in direzione nord-est, lungo il confine del comune di Solopaca, sino a raggiungere, in località Pagnano, la carreggiabile che delimita a nord la località Santo Frate.
Segue detta strada verso ovest per circa un chilometro e 250 metri e piega poi verso nord lungo la scarpata tra le quote 52 e 45 fino a raggiungere a quota 52 la ferrovia che verso nord attraversa l’abitato di Telese. Segue poi la strada che, in direzione est, va ad intersecare il confine comunale di Castelvenere che segue poi verso nord sino ad incrociare la strada per Massa La Grotta.
Da tale punto di incrocio la linea di delimitazione prosegue verso nord-ovest per il sentiero che, passando per le quote 114 e 112 raggiunge, in prossimità di quest’ultima quota, la strada per le cave di pietra, la percorre per un tratto di circa 350 metri, segue quindi verso
nord il sentiero che, passando alle pendici della collina Della Rocca ed attraverso la località Vigne Vecchie, raggiunge la strada per Massa, seguendo, all’altezza dell’incrocio con la strada per la masseria del Barone, quella che aggira ad ovest l’abitato, raggiungendo così la sponda del torrente Titerno.
Segue verso est la riva del corso d’acqua sino ad incrociare il confine comunale di Cerreto Sannita, da qui segue l’affluente di sinistra del torrente Titerno e passando a sud del centro abitato di Cerreto Sannita, fino ad incrociare il sentiero che si congiunge alla strada per il convento dei cappuccini in prossimità dei ruderi. Una volta incrociato il sentiero lo segue verso sud, costeggiando le località Lomia di Spita e Cesine di Sopra e passando per le quote 380, 424, 425, 433, 415, 417 e 379 raggiunge il confine comunale di Guardia Sanfrondi che segue verso est raggiungendo, in prossimità delle Ripe di Corvo, il punto di incrocio dei confini comunali da cui era iniziata la delimitazione.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Solopaca Classico” devono essere prodotte nel territorio comunale di
Solopaca in provincia di Benevento
limitatamente alla zona di seguito specificata:
partendo dal ponte sul fiume Calore “Maria Cristina” in località Fontana Sala, si percorre la strada provinciale Bebiana in direzione ovest, fino a raggiungere la quota 64 e voltando a destra si percorre il margine superiore del dislivello, ancora verso ovest, fino a raggiungere la comunale in c/da Vatecupo, e ci si immette proseguendo sempre in direzione ovest, passando per la masseria Abbamondi a quota 67 e fino a raggiungere la masseria Ferri a quota 79; da qui si percorre il sentiero, andando in direzione ovest, fino alla quota 55, immettendosi sulla comunale San Pietro e proseguendo sempre verso nord – ovest, passando per le quote 55 e poi 50, fino al bivio che forma la via comunale con il sentiero che va verso sud; a questo punto si percorre il margine superiore della ripa naturale, ancora verso ovest superando la strada comunale in c/da Arena, proseguendo sempre sulla ripa fino a raggiungere in località Varriciello, la strada comunale del Procaccia; immettersi sulla strada e percorrerla ancora verso ovest e raggiungendo la via Bebiana proseguire ancora verso ovest fino al limite di confine del comune di Solopaca, in località Ponte della Calce.
Da questo punto si procede sul limite di confine comunale in direzione sud – est, passando in prossimità delle quote 152, 179, 181, ed in c/da San Vincenzo si incrocia con la via provinciale proveniente da Frasso Telesino, la si percorre in direzione est verso il centro abitato di Solopaca, fino alla quota 212; a questo punto imboccare lo stradone posto a destra e poi immediatamente proseguire a sinistra percorrendo la mulattiera raggiungendo il serbatoio e proseguendo sempre sulla mulattiera passando a quota 332 in località Gesucristiello, svoltare a destra sempre percorrendo la mulattiera passando per quota 281 e poi 228, cominciando a scendere in direzione nord voltando a destra secondo il dislivello naturale in prossimità delle case, proseguendo in direzione est, passando per le quote 196, 197 e sempre in direzione est si raggiunge la mulattiera proveniente da quota 201 a circa 50 metri da questa e sempre in direzione est si passa per le quote 214, 268, 273, 265 e fino alla quota 404, limite di confine tra Solopaca e Vitulano .
Lungo il limite di confine comunale, si scende verso nord raggiungendo la strada proveniente da Paupisi; si svolta a sinistra, verso il centro urbano di Solopaca fino ad immettersi in uno stradone posto a destra dopo la prima quota 86, raggiungendo il sentiero che passa per le quote 62, 64 e 76 in località Campaminico e fino a quota 85; da questo punto scendere a quota 60 e percorrere il sentiero in direzione ovest fino al ponte Maria Cristina, punto di partenza.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Solopaca e Solopaca classico” devono essere quelle tradizionali della zona o comunque
atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di tipicità e qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso - calcarea e ben drenati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai:
Solopaca bianco 15,00 tonnellate/ettaro
Solopaca Falanghina 15,00 tonnellate/ettaro
Solopaca spumante 15,00 tonnellate/ettaro
Solopaca Rosso e rosato 13,00 tonnellate/ettaro
Solopaca Aglianico 13,00 tonnellate/ettaro
In coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovrà essere superiore ai:
Solopaca bianco 6,00 kg/ceppo
Solopaca Falanghina 6,00 kg/ceppo
Solopaca spumante 6,00 kg/ceppo
Solopaca rosso e rosato 5,00 kg/ceppo
Solopaca Aglianico 5,00 kg/ceppo
Per le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Solopaca classico” la resa per ettaroin coltura specializzata, non dovrà essere superiore a:
Solopaca classico bianco 12,00 tonnellate/ettaro
Solopaca classico rosso 10,00 tonnellate/ettaro
Mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente:
Solopaca classico bianco 5,00 kg/ceppo
Solopaca classico rosso 4,00 kg/ceppo
A tali limiti, e solo esclusivamente per i vini a DOC “Solopaca”, la produzione dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un’accurata cernita delle uve, purché quella globale non superi del 20% i limiti massimi.
La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC “Solopaca” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Solopaca bianco 10,50%
Solopaca Falanghina 10,50%
Solopaca spumante 9,50%
Solopaca rosso e rosato 11,00%
Solopaca Aglianico 11,00%
Le uve destinate alla vinificazione della tipologia spumante devono essere oggetto di specifica denuncia e non possono essere destinate in alcun caso alla produzione di altre tipologie della DOC “Solopaca”
Le uve destinate alla produzione della tipologia “Solopaca rosso superiore” debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,00%
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Solopaca classico” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Solopaca classico bianco 11,50%
Solopaca classico rosso 12,00%

Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi la presa di spuma e l’invecchiamento, devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni compresi, anche solo in parte, nella zona di produzione.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio della provincia di Benevento.
L’uso della specificazione “classico” in aggiunta alla DOC “Solopaca” nei tipi “bianco, rosso e rosso riserva” è riservato al vino ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, delimitata dal precedente art. 3.
Il vino a DOC “Solopaca Aglianico” non può essere immesso al consumo prima di
Ottobre successivo all’annata di produzione delle uve.
Le operazioni di vinificazione dei vini a DOC “Solopaca classico”, ivi compreso l’invecchiamento, devono essere effettuate all’interno dell’intera zona di produzione della DOC “Solopaca”, di cui all’art 3.
Il vino a DOC “Solopaca rosso superiore” deve essere sottoposto ad un invecchiamento minimo di:
un anno
a partire dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle uve.
La menzione “classico” è riservata alle tipologie “bianco, rosso e rosso riserva” provenienti da uve aventi le caratteristiche di cui all’art 4, ultimo comma, del presente disciplinare di produzione e che vengono immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Solopaca classico bianco 12,00% vol.
Solopaca classico rosso 12,50% vol.
Il vino a DOC “Solopaca classico rosso” deve essere sottoposto ad un invecchiamento minimo di:
un anno
a decorrere dal 1° Dicembre dell’anno di produzione delle uve
Il vino a DOC “Solopaca classico rosso” se sottoposto ad un invecchiamento minimo di:
due anni
può fregiarsi in aggiunta della menzione “riserva”.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva-vino superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Art 6
I vini a DOC “Solopaca” devono rispondere rispettivamente, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Solopaca bianco:
colore giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Solopaca classico bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Solopaca Falanghina:
colore: giallo paglierino scarico;
profumo: vinoso, gradevole, fresco;
sapore: secco, armonico, lievemente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Solopaca rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso, attenuato con l’invecchiamento
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Solopaca classico rosso:
Solopaca classico rosso riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso, attenuato con l’invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,00 g/l;
Solopaca rosso superiore:
colore: rosso rubino più o meno intenso, attenuato con l’invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Solopaca rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
\ sapore: asciutto, talvolta vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
Solopaca Aglianico:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, tipico, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Solopaca spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: da secco a semisecco, tipico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minima: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
La menzione “superiore” è riservata alla tipologia “Solopaca rosso” proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all’art 4, ultimo comma, del presente disciplinare e che venga immessa al consumo con
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

Art 7
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Solopaca” il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Solopaca” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, podere, fattoria, cascina, ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal D.M. 22/aprile/1992.
Sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini a DOC “Solopaca e Solopaca classico” deve sempre figurare l’annata di produzione delle uve.

Art 8
Le tipologia di vino “Solopaca rosso superiore”, “Solopaca Falanghina”, “Solopaca Aglianico”, “Solopaca spumante” devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro di capacità fino a 3 litri con tappo di sughero, sono vietate le confezioni con tappo a corona o a strappo.
E’ ammesso il tappo a vite unicamente per i contenitori di capacità nominale non superiore a litri 0,375.
I vini a DOC “Solopaca” accompagnati dalla specificazione “classico”, dovranno essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro di capacità nominale di litri 0,750 ed è obbligatorio l’utilizzo di tappi di sughero raso bocca.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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