|
Art 1
La denominazione di origine controllata “Solopaca” è
riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
Solopaca bianco
Solopaca Falanghina
Solopaca rosso
Solopaca rosso superiore
Solopaca rosato
Solopaca Aglianico
Solopaca spumante
La DOC “Solopaca” accompagnata dalla specificazione “Classico”, è
riservata ai vini bianchi e rossi, ottenuti esclusivamente dalla
vinificazione di uve prodotte nella zona appositamente delimitata
nell’art 3, per le seguenti tipologie:
Solopaca classico bianco
Solopaca classico rosso
Solopaca classico rosso riserva.
Art 2
I vini a DOC “Solopaca” devono essere ottenuti esclusivamente
mediante vinificazione delle uve, provenienti dalla zona di
produzione indicata nel successivo art 3, di vigneti che,
nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni
ampelografiche:
Solopaca bianco:
Trebbiano toscano dal 40 al 60%
Falanghina, Coda di Volpe, Malvasia toscana e Malvasia di Candia
(localmente detta uva di Cerreto), da soli o congiuntamente, per la
restante parte purché i vitigni aromatici nel complesso non superino
il 20%
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un
massimo del 20%.
Solopaca Falanghina:
Falanghina minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la
provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%.
Solopaca rosso e rosato:
Sangiovese (diversi cloni) dal 50 al 60%
Aglianico dal 20 al 40%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la
provincia di Benevento in special modo il Piedirosso e Sciascinoso,
da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%
Solopaca Aglianico:
Aglianico minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la
provincia di Benevento, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 15%.
Solopaca spumante:
Falanghina minimo 60%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la
provincia di Benevento, fino ad un massimo del 40%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC
“Solopaca” devono essere prodotte nella zona di produzione appresso
indicata che comprende l’intero territorio dei comuni di:
Solopaca Castelvenere Guardia Sanfrondi
San Lorenzo Maggiore
E parte del territorio dei comuni di:
Cerreto Sannita Faicchio Frasso Telesino
Melizzano San Lorenzello San Salvatore Telesino
Telese Vitulano
Tutti in provincia di Benevento.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla confluenza dei confini comunali di San Lorenzo
Maggiore, Guardia Sanfrondi, San Lupo e Cerreto Sannita in località
Ripe di Corvo, la linea di delimitazione segue verso sud il confine
orientale prima e meridionale poi di San Lorenzo Maggiore, fino ad
incrociare quello di Vitulano che segue verso sud, sud-est, fino ad
incontrare la mulattiera a quota 349 che segue verso sud-ovest e da
quota 305 si immette sul sentiero, verso ovest, passando per le
quote 272, 162, 165 e 219, dove incontra il confine del comune di
Solopaca e lo percorre verso sud e poi verso ovest fino ad
incontrare quello di Melizzano che segue verso ovest fino ad
incrociare in località Acquaviva la strada Solopaca-Frasso Telesino.
Prosegue sulla strada per Sant’Agata dei Goti sino al ponte in
prossimità della masseria Calabrese a quota 315. Da qui lungo il
corso d’acqua, verso sud, raggiunge il confine meridionale di Frasso
Telesino, lo segue verso ovest e poi in direzione nord sino alla
strada Dugenta-Frasso Telesino che segue verso nord fino in
prossimità della quota 165 e poi, sempre lungo la strada procede
verso sud per circa 100 metri sino a prendere, in direzione ovest,
quella che passando per la quota 74 in località Torre Maiorano,
raggiunge in prossimità della quota 39 la strada Dugenta-Telese,
segue questa in direzione est per la strada che conduce alla
località Piana che costeggia passando ad ovest della medesima fino a
raggiungere la carrareccia in prossimità della quota 72.
Da qui segue una retta che raggiunge, superato il torrente Maltempo,
l’edificio contrassegnato con il segno convenzionale degli opifici
sulla strada che porta a Melizzano. Da tale punto segue detta strada
in direzione nord-ovest sino a congiungersi con quella di
Dugenta-Telese, la percorre sino al ponte della Calce da dove
prosegue, in direzione nord-est, lungo il confine del comune di
Solopaca, sino a raggiungere, in località Pagnano, la carreggiabile
che delimita a nord la località Santo Frate.
Segue detta strada verso ovest per circa un chilometro e 250 metri e
piega poi verso nord lungo la scarpata tra le quote 52 e 45 fino a
raggiungere a quota 52 la ferrovia che verso nord attraversa
l’abitato di Telese. Segue poi la strada che, in direzione est, va
ad intersecare il confine comunale di Castelvenere che segue poi
verso nord sino ad incrociare la strada per Massa La Grotta.
Da tale punto di incrocio la linea di delimitazione prosegue verso
nord-ovest per il sentiero che, passando per le quote 114 e 112
raggiunge, in prossimità di quest’ultima quota, la strada per le
cave di pietra, la percorre per un tratto di circa 350 metri, segue
quindi verso
nord il sentiero che, passando alle pendici della collina Della
Rocca ed attraverso la località Vigne Vecchie, raggiunge la strada
per Massa, seguendo, all’altezza dell’incrocio con la strada per la
masseria del Barone, quella che aggira ad ovest l’abitato,
raggiungendo così la sponda del torrente Titerno.
Segue verso est la riva del corso d’acqua sino ad incrociare il
confine comunale di Cerreto Sannita, da qui segue l’affluente di
sinistra del torrente Titerno e passando a sud del centro abitato di
Cerreto Sannita, fino ad incrociare il sentiero che si congiunge
alla strada per il convento dei cappuccini in prossimità dei ruderi.
Una volta incrociato il sentiero lo segue verso sud, costeggiando le
località Lomia di Spita e Cesine di Sopra e passando per le quote
380, 424, 425, 433, 415, 417 e 379 raggiunge il confine comunale di
Guardia Sanfrondi che segue verso est raggiungendo, in prossimità
delle Ripe di Corvo, il punto di incrocio dei confini comunali da
cui era iniziata la delimitazione.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Solopaca Classico”
devono essere prodotte nel territorio comunale di
Solopaca in provincia di Benevento
limitatamente alla zona di seguito specificata:
partendo dal ponte sul fiume Calore “Maria Cristina” in località
Fontana Sala, si percorre la strada provinciale Bebiana in direzione
ovest, fino a raggiungere la quota 64 e voltando a destra si
percorre il margine superiore del dislivello, ancora verso ovest,
fino a raggiungere la comunale in c/da Vatecupo, e ci si immette
proseguendo sempre in direzione ovest, passando per la masseria
Abbamondi a quota 67 e fino a raggiungere la masseria Ferri a quota
79; da qui si percorre il sentiero, andando in direzione ovest, fino
alla quota 55, immettendosi sulla comunale San Pietro e proseguendo
sempre verso nord – ovest, passando per le quote 55 e poi 50, fino
al bivio che forma la via comunale con il sentiero che va verso sud;
a questo punto si percorre il margine superiore della ripa naturale,
ancora verso ovest superando la strada comunale in c/da Arena,
proseguendo sempre sulla ripa fino a raggiungere in località
Varriciello, la strada comunale del Procaccia; immettersi sulla
strada e percorrerla ancora verso ovest e raggiungendo la via
Bebiana proseguire ancora verso ovest fino al limite di confine del
comune di Solopaca, in località Ponte della Calce.
Da questo punto si procede sul limite di confine comunale in
direzione sud – est, passando in prossimità delle quote 152, 179,
181, ed in c/da San Vincenzo si incrocia con la via provinciale
proveniente da Frasso Telesino, la si percorre in direzione est
verso il centro abitato di Solopaca, fino alla quota 212; a questo
punto imboccare lo stradone posto a destra e poi immediatamente
proseguire a sinistra percorrendo la mulattiera raggiungendo il
serbatoio e proseguendo sempre sulla mulattiera passando a quota 332
in località Gesucristiello, svoltare a destra sempre percorrendo la
mulattiera passando per quota 281 e poi 228, cominciando a scendere
in direzione nord voltando a destra secondo il dislivello naturale
in prossimità delle case, proseguendo in direzione est, passando per
le quote 196, 197 e sempre in direzione est si raggiunge la
mulattiera proveniente da quota 201 a circa 50 metri da questa e
sempre in direzione est si passa per le quote 214, 268, 273, 265 e
fino alla quota 404, limite di confine tra Solopaca e Vitulano .
Lungo il limite di confine comunale, si scende verso nord
raggiungendo la strada proveniente da Paupisi; si svolta a sinistra,
verso il centro urbano di Solopaca fino ad immettersi in uno
stradone posto a destra dopo la prima quota 86, raggiungendo il
sentiero che passa per le quote 62, 64 e 76 in località Campaminico
e fino a quota 85; da questo punto scendere a quota 60 e percorrere
il sentiero in direzione ovest fino al ponte Maria Cristina, punto
di partenza.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Solopaca e Solopaca classico” devono
essere quelle tradizionali della zona o comunque
atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di tipicità e qualità. Sono pertanto da considerarsi
idonei i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso
- calcarea e ben drenati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai:
Solopaca bianco 15,00 tonnellate/ettaro
Solopaca Falanghina 15,00 tonnellate/ettaro
Solopaca spumante 15,00 tonnellate/ettaro
Solopaca Rosso e rosato 13,00 tonnellate/ettaro
Solopaca Aglianico 13,00 tonnellate/ettaro
In coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovrà
essere superiore ai:
Solopaca bianco 6,00 kg/ceppo
Solopaca Falanghina 6,00 kg/ceppo
Solopaca spumante 6,00 kg/ceppo
Solopaca rosso e rosato 5,00 kg/ceppo
Solopaca Aglianico 5,00 kg/ceppo
Per le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Solopaca
classico” la resa per ettaroin coltura specializzata, non dovrà
essere superiore a:
Solopaca classico bianco 12,00 tonnellate/ettaro
Solopaca classico rosso 10,00 tonnellate/ettaro
Mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente:
Solopaca classico bianco 5,00 kg/ceppo
Solopaca classico rosso 4,00 kg/ceppo
A tali limiti, e solo esclusivamente per i vini a DOC “Solopaca”, la
produzione dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, attraverso un’accurata cernita delle uve, purché quella
globale non superi del 20% i limiti massimi.
La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione,
dandone immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e
delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC
“Solopaca” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Solopaca bianco 10,50%
Solopaca Falanghina 10,50%
Solopaca spumante 9,50%
Solopaca rosso e rosato 11,00%
Solopaca Aglianico 11,00%
Le uve destinate alla vinificazione della tipologia spumante devono
essere oggetto di specifica denuncia e non possono essere destinate
in alcun caso alla produzione di altre tipologie della DOC
“Solopaca”
Le uve destinate alla produzione della tipologia “Solopaca rosso
superiore” debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di: 12,00%
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Solopaca classico”
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
Solopaca classico bianco 11,50%
Solopaca classico rosso 12,00%
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi la presa di
spuma e l’invecchiamento, devono essere effettuate nel territorio
amministrativo dei comuni compresi, anche solo in parte, nella zona
di produzione.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero
territorio della provincia di Benevento.
L’uso della specificazione “classico” in aggiunta alla DOC
“Solopaca” nei tipi “bianco, rosso e rosso riserva” è riservato al
vino ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica,
delimitata dal precedente art. 3.
Il vino a DOC “Solopaca Aglianico” non può essere immesso al consumo
prima di
Ottobre successivo all’annata di produzione delle uve.
Le operazioni di vinificazione dei vini a DOC “Solopaca classico”,
ivi compreso l’invecchiamento, devono essere effettuate all’interno
dell’intera zona di produzione della DOC “Solopaca”, di cui all’art
3.
Il vino a DOC “Solopaca rosso superiore” deve essere sottoposto ad
un invecchiamento minimo di:
un anno
a partire dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle uve.
La menzione “classico” è riservata alle tipologie “bianco, rosso e
rosso riserva” provenienti da uve aventi le caratteristiche di cui
all’art 4, ultimo comma, del presente disciplinare di produzione e
che vengono immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
Solopaca classico bianco 12,00% vol.
Solopaca classico rosso 12,50% vol.
Il vino a DOC “Solopaca classico rosso” deve essere sottoposto ad un
invecchiamento minimo di:
un anno
a decorrere dal 1° Dicembre dell’anno di produzione delle uve
Il vino a DOC “Solopaca classico rosso” se sottoposto ad un
invecchiamento minimo di:
due anni
può fregiarsi in aggiunta della menzione “riserva”.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva-vino superi la percentuale sopra indicata, ma
non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
Art 6
I vini a DOC “Solopaca” devono rispondere
rispettivamente, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti
caratteristiche:
Solopaca bianco:
colore giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Solopaca classico bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Solopaca Falanghina:
colore: giallo paglierino scarico;
profumo: vinoso, gradevole, fresco;
sapore: secco, armonico, lievemente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Solopaca rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso, attenuato con
l’invecchiamento
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Solopaca classico rosso:
Solopaca classico rosso riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso, attenuato con
l’invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,00 g/l;
Solopaca rosso superiore:
colore: rosso rubino più o meno intenso, attenuato con
l’invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Solopaca rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
\ sapore: asciutto, talvolta vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
Solopaca Aglianico:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, tipico, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Solopaca spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: da secco a semisecco, tipico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minima: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti
minimi per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
La menzione “superiore” è riservata alla tipologia “Solopaca rosso”
proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all’art 4,
ultimo comma, del presente disciplinare e che venga immessa al
consumo con
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
Art 7
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC
“Solopaca” il nome del vitigno deve figurare in etichetta in
caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati
per indicare la denominazione di origine.
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Solopaca” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, podere, fattoria, cascina,
ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto,
alle condizioni previste dal D.M. 22/aprile/1992.
Sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini a DOC “Solopaca e
Solopaca classico” deve sempre figurare l’annata di produzione delle
uve.
Art 8
Le tipologia di vino “Solopaca rosso superiore”,
“Solopaca Falanghina”, “Solopaca Aglianico”, “Solopaca spumante”
devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro
di capacità fino a 3 litri con tappo di sughero, sono vietate le
confezioni con tappo a corona o a strappo.
E’ ammesso il tappo a vite unicamente per i contenitori di capacità
nominale non superiore a litri 0,375.
I vini a DOC “Solopaca” accompagnati dalla specificazione
“classico”, dovranno essere immessi al consumo unicamente in
contenitori di vetro di capacità nominale di litri 0,750 ed è
obbligatorio l’utilizzo di tappi di sughero raso bocca.
|