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Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Sovana" e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie: rosso, rosso superiore, rosso riserva e rosato.
Per le prime tre tipologie, in luogo della indicazione
rosso, e' consentita, quando ricorrono i requisiti di cui al
successivo
articolo, la menzione dei seguenti vitigni: Sangiovese,
Aleatico, Cabernet Sauvignon, Merlot.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata "Sovana"
devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti
aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
vini rosso, rosso superiore e rosato (senza la
specificazione di vitigno):
Sangiovese: almeno il 50%. Possono concorrere alla
produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca rossa,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella provincia
di Grosseto e prodotte nella zona di produzione delimitata
nel successivo art. 3 fino ad un massimo del 50%.
I vini a D.O.C. "Sovana" rosso superiore con la menzione di
uno dei seguenti vitigni: Sangiovese, Aleatico, Cabernet
Sauvignon, Merlot, devono essere ottenuti da uve provenienti
dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono
concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve dei vitigni a
bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per
la provincia di Grosseto.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a denominazione d'origine controllata "Sovana" e'
collocata all'interno della provincia di Grosseto e
comprende per intero i comuni di Pitigliano, Sorano e parte
del comune di
Manciano.
La delimitazione inizia: a nord dall'incrocio dei comuni di
Sorano, Semproniano e Manciano, prosegue a ovest lungo
il limite comunale di Manciano fino alla strada provinciale
della Follonata. Scende a sud inoltrandosi nel comune di
Manciano, per la vecchia strada fino all'abitato di Poggio
Capanne. Da questa localita' la linea di delimitazione
scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia,
fino ad incontrare nuovamente la strada provinciale della
Follonata che segue fino al fosso Stellata.Risale il corso
di detto fosso fino a quota 191, continua a sud per la
strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di Montemerano,
attraversa la strada statale n. 323, continua, deviando a
sudovest, lungo la vecchia strada Dogana e raggiunge la
fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva al fiume
Albegna in corrispondenza della confluenza del fosso Vivavio.
Prosegue a sud lungo il corso del fiume Albegna fino
all'intersecazione con la strada di bonifica n. 17. Segue
detta strada passante per case del Lasco, prosegue poi per
la strada di bonifica n. 19 che passa per case Pinzuti, per
Casalnuovo e case
Poggio Lepraio (quota 39). La delimitazione segue sulla
strada statale n. 74 fino alla localita' Sgrillozzo e si
innesta nella
strada provinciale della Vallerana, proseguendo verso sudest
fino a raggiungere il confine fra il comune di Manciano e il
comune di Capalbio. Prosegue a nord lungo il confine
comunale di Manciano, Pitigliano e Sorano per ricongiungersi
al punto di partenza.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini denominazione di origine
controllata "Sovana"
devono essere quelle normali della zona di produzione e,
comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche
caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi
idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura
ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non
sufficientemente soleggiati; La densita' dell'impianto deve
essere quella generalmente usata in funzione delle
caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi
impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi non puo'
essere inferiore a 3.300 piante per ettaro. I sesti di
impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli in
uso nella zona.
E' vietata ogni pratica colturale avente carattere di
forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La
produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico
volumico minimo naturale sono le seguenti:
Tipologia"Sovana"
Rosso e rosato: Produzione uva tonnellate/ha11 Titolo
alcolometrico volumico naturale minimo 10,50 vol.
Rosso superiore e rosso con la menzione del vitigno:
Produzione uva tonnellate/ha 9 Titolo alcolometrico volumico
naturale minimo 11,50 vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine
controllata "Sovana" devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi; fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.Per i vigneti in coltura
promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere
rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla
vite.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento devono
essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di
cui al precedente art. 3. L'imbottigliamento deve essere
effettuato nell'intera provincia di Grosseto.
Qualora le uve dei vigneti esistenti in ambito aziendale
vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie
previste dall'art.
1 e' consentito destinare, tramite scelta vendemmiale, una
parte delle uve alla produzione della tipologia "rosso" e
della tipologia
"rosato" purche' risultino rispettati i requisiti posti dal
presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente
a una data
tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto
destinate ad altra tipologia.E' consentito l'arricchimento
dei mosti e dei
vini di cui all'art.1, nei limiti e condizioni stabilite
dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati
ottenuti da
uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal
precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato
rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite. La
tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione
"in rosato" delle uve a bacca rossa. La resa massima
dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, compresa
l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di
vino per ettaro sono le seguenti:
Tipologia
Rosso e rosato Resa vino/uva 70% Produzione massima vino/ha
77 Hl
Rosso superiore e rosso con menzione del vitigno Resa
vino/uva70% Produzione massima vino/ha 63 Hl
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma
non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al
di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto
alla denominazione di origine controllata. Oltre detto
limite decade il diritto alla D.O.C. per tutta la partita. I
vini rossi con le specificazioni del vitigno, che sono stati
oggetto di invecchiamento in botte di legno, per un periodo
non inferiore a ventiquattro mesi, e di un periodo di
affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi, possono
essere designati con la menzione "riserva". I vini rossi,
ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico
minimo naturale di 11,50 e senza la specificazione del
vitigno, possono essere designati con la menzione
"Superiore".
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di
seguito indicata:
Tipologia Data
Rosato 1 gennaio (anno successivo alla vendemmia)
Rosso 1 marzo (anno successivo alla vendemmia)
Rosso Superiore 1 giugno (anno successivo alla vendemmia)
Rosso Riserva 1 maggio (30 mesi dal 1 novembre anno
vendemmia)
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Sovana"
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti
caratteristiche:
"Sovana" rosso:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: vinoso;
sapore: armonico ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l;
"Sovana" rosso superiore:
colore: rosso intenso tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso e caratteristico che si
affina nel corso
dell'invecchiamento;
sapore: corposo, armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00 % vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l;
"Sovana" Sangiovese:
colore: rosso rubino tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, talvolta con note prevalenti di
ciliegia e viola;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l;
"Sovana" Aleatico:
colore: rosso rubino acceso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00 % vol. di cui
almeno 9, 50 svolti;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l;
"Sovana" Cabernet Sauvignon:
colore: rosso intenso con riflessi violacei,
tendenti al granato
con l'invecchiamento;
odore: vinoso con note speziate;
sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l;
"Sovana" Merlot:
colore: rosso con riflessi violacei, tendente
al granato con
l'invecchiamento;
odore: tipico con note fruttate; sapore: ampio e vellutato;
titolo alcometrico volumico totale minimo: 12 % vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo 20 g/l;
"Sovana" Rosato:
colore: rosato con riflessi rosso rubino;
odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;
sapore: armonioso, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole,
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di< origini e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto secco netto con proprio decreto. In relazione
all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore
dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di origine controllata "Sovana" e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi menzione qualificativa diversa da quelle previste
dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi extra, fine,
scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso
di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore. Sono
consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle
del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione
e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. Il
riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita',
dalle quali provengono le uve, e' consentito soltanto in
conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile
1992. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita'
agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria,
tenuta, podere, cascina, vigna e altri termini similari sono
consentite in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali
in materia. L'indicazione dell'annata di produzione e'
sempre obbligatoria per le tipologie "Superiore" e
"Riserva".
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata "Sovana"
possono essere immessi al consumo in recipienti di volume
nominale fino a 60 litri ad eccezione della tipologia "Rosso
Superiore" e "Riserva" per i quali e' consentita
l'immissione al consumo
in recipienti di vetro fino a cinque litri obbligatoriamente
chiusi con tappo di sughero per cio' che concerne la
presentazione.
Per la tappatura, di tutti i vini, e' obbligatorio il tappo
di sughero raso bocca, se confezionati in recipienti di
capacita' di
litri 0,750 e di litri 1,500. Per tutti i vini i recipienti
fino a litri 5 devono essere di vetro.
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