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Art 1
La indicazione geografica tipica “Spello”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Spello” è riservata ai seguenti
vini:
bianco
rosso
rosato
I vini ad IGT “Spello” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca o rossa
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia.
La IGT “Spello”, con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/ o autorizzati per la provincia di Terni, è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Perugia fino ad un massimo
del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la IGT “Spello” comprende l’intero territorio
amministrativo del comune di:
Spello
in provincia di Perugia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Spello”, non deve essere superiore a:
Spello bianco 15,00 tonnellate/ettaro
Spello rosso e rosato 14,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Spello”
seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
9,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Spello”, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di:
Spello bianco 10,00% vol.;
Spello rosso 10,00% vol.;
Spello rosato 10,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Spello” è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi
tra quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di
produzione come utilizzabili singolarmente nella
designazione e presentazione dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Spello” è consentito a
condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due
vitigni ai quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno
dei due vitigni interessati non superi il corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente
disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia
inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due
vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all’effettivo rapporto delle uve da
essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Spello” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Spello” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |