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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
SQUINZANO
D.O.C.

SQUINZANO
D.O.C.
D.P.R. 6/LUGLIO/1976


Art 1
 La denominazione di origine controllata “Squinzano” è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
 I vini a DOC “Squinzano” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno:
Negro amaro minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni:
Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce e Sangiovese presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.
La presenza nei vigneti del vitigno Sangiovese non dovrà superare il 15% del totale delle viti.

Art 3
 Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Squinzano Novoli
e parte del territorio dei comuni di:
Campi Salentina Trepuzzi Surbo Lecce
in provincia di Lecce.
L’intero territorio dei comuni di
San Pietro Vernotico Torchiarolo
E parte del territorio comunale di:
Cellino San Marco
in provincia di Brindisi
Tale zona è così delimitata:
da Torre Rinalda sulla costa adriatica, il limite segue verso sud – ovest la provinciale per Squinzano, toccando la masseria Monacelli, masseria Cerrate grande fino a raggiungere la quota 31 sul confine del comune di Squinzano in prossimità della masseria Gagliardi.
Da qui prosegue in direzione sud – ovest per la strada che conduce a Trepuzzi, passando per le quote 37, 40, 43 (località Case Bianche); raggiunge il centro abitato di Trepuzzi, lo attraversa per seguire poi la strada verso sud che costeggia ad ovest la masseria Macchia sino a raggiungere, a quota 58, la strada statale Salentina n. 7 – ter per Campi Salentina, prosegue verso ovest lungo questa fino ad incrociare, in prossimità del km. 61,000, il confine del comune di Novoli che segue prima verso sud poi verso ovest e quindi verso nord (includendo così tutto il territorio comunale) fino ad incontrare nuovamente la strada statale n. 7 – ter in prossimità del km. 59,000.
Prosegue lungo quest’ultima in direzione ovest fino a quota 31 sulla circonvallazione di Campi Salentina e quindi verso nord – ovest per la strada che costeggia ad est il centro abitato, fino a raggiungere la quota 28.
Da quota 28 sulla circonvallazione segue la strada verso nord per la masseria Monaci e prima di giungervi incrocia quella per Cellino San Marco.
Segue verso nord – est tale strada, passando per la masseria La Macchia e La Padula, attraversa il centro abitato di Cellino San Marco e prosegue per la strada che verso nord conduce alla masseria Blasi per circa un chilometro e giunto a quota 58 prosegue verso nord – est per la strada che passando per le quote 59, 60, 58 incrocia il confine comunale di Tuturano.
Segue tale confine verso est fino ad incrociare quello di San Pietro Vernotico e quindi, proseguendo lungo quest’ultimo in direzione nord – est, raggiunge la costa per ridiscenderla in direzione sud – est sino ad incontrare Torre Rinalda da dove è iniziata la delimitazione.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Squinzano” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’alo di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963, unicamente i vigneti ubicati su terreno di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOC “Squinzano”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
14,00 tonnellate/ettaro.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore a:
Squinzano rosso 70%
Squinzano rosato 30%

Art 5
 Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve delimitata dall’articolo 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC “Squinzano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionale e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino a DOC “Squinzano rosato” deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una macerazione variante tra le 12 e 24 ore.
E’ consentito il ricorso alla pratica del rimontaggio per assicurare al vino la voluta tonalità del colore.
Il residuo delle uve destinate alla produzione della tipologia “rosato” non può essere utilizzato per la preparazione della tipologia “rosso”.

Art 6
I vini a DOC “Squinzano” , all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Squinzano rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, pieno, robusto ma vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
Squinzano rosato:
colore: dal rosso rubino chiaro al cerasuolo tenue;
profumo: vinoso, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, fine e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limite sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
 Il vino a DOC “Squinzano rosso”, ottenuto da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,50% vol.
qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno:
due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
può portare in etichetta la qualifica aggiuntiva di “riserva”.
Il vino a DOC “Squinzano rosso riserva”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi arancione ;
profumo: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, robusto ma vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l.

Art 8
 Alla DOC “Squinzano” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazio0ni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione di cui all’art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a DOC “Squinzano rosso riserva” deve figurare obbligatoriamente l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce con la DOC “Squinzano” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 10 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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