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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
TARANTINO
I.G.T.

TARANTINO
I.G.T.
D.M. 20/Luglio/1996
Modificato D.M. 13/Agosto/1997

Art 1
La indicazione geografica tipica “Tarantino”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2
 La IGT “Tarantino” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Tarantino” bianchi e rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto.
I vini ad IGT “Tarantino” rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca nera analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto, vinificate in rosato.
La IGT “Tarantino” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto, esclusi i vitigni:
Montepulciano
Ottavianello
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto, fino ad un massimo del 15%.
La specificazione del nome dei due vitigni:
Negroamaro e Malvasia nera
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale da:
Negroamaro minimo 70% massimo 80%
Malvasia nera minimo 20% massimo 30%
I vini ad IGT “Tarantino” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie:
frizzante e passito per tutti i vitigni
novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art 3
 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Tarantino” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Taranto.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Tarantino”, non deve essere superiore a:
Tarantino bianco 22,00 tonnellate/ettaro
Tarantino rosso e rosato 19,00 tonnellate/ettaro
Tarantino bianco, rosso e rosato con vitigno 18,00 tonnellate/ettaro
Per quanto concerne la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Tarantino”, seguito o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Tarantino bianco 10,00% vol.;
Tarantino rosso 11,50% vol.;
Tarantino rosato 10,50% vol.
Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la regione Puglia può autorizzare con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, la riduzione di detti valori dello 0,50% vol.

Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito che non deve essere superiore al 50%.
Per le uve destinate alla produzione della IGT “Tarantino passito” è consentito un leggero appassimento, anche sulla pianta.

Art 6
I vini ad IGT “Tarantino” anche con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Tarantino bianco 10,00% vol.;
Tarantino rosso 11,50% vol.;
Tarantino novello 11,00% vol.;
Tarantino rosato 11,00% vol.;
Tarantino passito 15,00% vol.

Art 7
 Alla IGT “Tarantino” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Tarantino” è consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.

Art 8
 Alla IGT “Tarantino” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Tarantino” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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