|
Art 1
La denominazione di origine controllata “Tarquinia” è
riservata ai vini bianco (secco, amabile, frizzante), rosso (secco,
amabile, novello), rosato, ottenuti in conformità alle condizi0oni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Tarquinia” devono essere ottenuti
esclusivamente mediante la vinificazione delle uve prodotte da
vigneti situati nella zona indicata dal successivo art. 3 e che,
nell’ambito aziendale, abbiano la seguente composizione
ampelografica:
“Tarquinia bianco”
Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) e Trebbiano giallo,
da soli p congiuntamente minimo 50%
Malvasia di Candia e Malvasia del Lazio, da soli o congiuntamente
massimo 35%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le uve a
bacca bianca provenienti da vitigni – ad esclusione del Pinot grigio
– raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e di Viterbo,
da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 30%.
“Tarquinia rosso e rosato”
Sangiovese e Montepulciano congiuntamente minimo 60% con un minimo
di presenza dell’uno o dell’altro vitigno non inferiore al 25%
Cesanese comune massimo 25%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a
bacca rossa, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per
le province di Roma e di Viterbo, da soli o congiuntamente, sino ad
un massimo del 30%.
Art 3
La zona di produzione delle uve ammessa alla
produzione dei vini a DOC “Tarquinia” è costituita dagli interi
territori amministrativi dei seguenti comuni:
Allumiere Tolfa Bracciano
Cerveteri Ladispoli Civitavecchia
Santa Marinella Canale Monterano Manziana
Trevignano Romano Anguillara
Ed in parte dei territori amministrativi dei comuni di:
Campagnano Romano Roma Fiumicino
Formello
Tutti in provincia di Roma
Gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni:
Montalto di Castro Tarquinia Blera
Oriolo Romano Sutri Bassano Romano
Villa San Giovanni in Tuscia Barbarano Romano
Vejano
E in parte il territorio amministrativo dei comuni di:
Tessennano Tuscania Monteromano
Ronciglione Arlena diCastro Capranica
Tutti in provincia di Viterbo
Tale zona è cos’ delimitata:
partendo dall’intersezione fra le province di Viterbo e di Grosseto
con il Mar Tirreno la linea di demarcazione della zona segue questo
confine regionale fino ad incontrare, lungo la strada dell’Abbadia,
il confine del territorio comunale di Canino.
Segue il confine di Canino prima in direzione nord, poi verso sud e
poi ancora verso sud . est ed infine a nord – est, fino ad
intersecare la strada che da Canino conduce a Tessennano.
Prosegue lungo questa strada passando per i centri abitati di
Tessennano, Arlena di Castro e Tuscania. Da qui prosegue sempre su
questa strada, in direzione di Vetralla, fino ad incrociare, in
località Ponte della Leia, il confine comunale di Viterbo.
Percorrendo in direzione sud – ovest questo confine, verso Monte
Romano, arriva ad intersecare il confine comunale di Vetralla.
Segue ancora questo confine in direzione sud per poi risalire verso
nord – est in direzione Villa San Giovanni in Tuscia.
Continuando lungo il confine comunale di Vetralla, arriva ad
intersecare, in località Madonna del Loreto, la strada statale n. 2
Cassia, che percorre fino ad intersecare il confine comunale di
Capranica.
Prosegue su detto confine fino ad intersecare, in località Madonna
del Piano, la strada che da Capranica conduce a Ronciglione.
Continua la suddetta strada incrociando la via Cassia Antica che
percorre fino ad intersecare il confine del comune di Sutri.
Proseguendo a sud lungo detto confine arriva ad intersecare il
confine comunale di Trevignano Romano (confine di provincia), che
segue fino ad incrociare la strada statale n. 2 Cassia, percorrendo
la quale incontra il Gran Raccordo Anulare di Roma.
Prosegue lungo il raccordo anulare in direzione ovest fino
all’intersezione con il Fiume Tevere, che prende come confine fino
alla diramazione del Canale di Porto, che passando per il centro di
Fiumicino, si immette nel Mar Tirreno.
Da qui segue la linea di costa fino ad incontrare il confine
regionale tra le province di Grosseto e di Viterbo da dove era
partita.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Tarquinia” devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Non sono ammessi i vigneti dei fondovalle, umidi e quelli esposti su
pendii ripidi insufficientemente soleggiati.
L’altitudine massima e minima, è quella presente nella zona
delimitata all’art. 3.
La densità dell’impianto minima, è quella di 2.500 ceppi/ettaro, nei
nuovi impianti e nei reimpianti.
La potatura può essere corta, media o lunga, purché assicuri le
caratteristiche tradizionali delle uve e il rispetto delle rese
massime consentite.
Nei nuovi impianti e nei reimpianti i sistemi di allevamento devono
essere a controspalliera, o ad altro sistema che assicuri le
caratteristiche tradizionali delle uve, ma sono escluse le forme
espanse.
E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ ammessa l’irrigazione di
soccorso.
La resa massima della uva per ettaro è la seguente:
“Tarquinia bianco” 15,00 tonn./ettaro
“Tarquinia rosso e rosato” 14,00 tonn./ettaro
Nella coltura promiscua la resa va calcolata, sulla superficie
effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Tarquinia” devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando la resa uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Tarquinia bianco” 10,00% vol.;
“Tarquinia rosso e rosato” 10,50% vol.
La regione Lazio, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno, tenuto conto dell’andamento
stagionale, con proprio decreto da emanarsi prima dell’inizio della
vendemmia, può stabilire una resa massima unitaria delle uve minore
di quelle fissate dal presente disciplinare, dandone immediata
comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle
C.C.I.A.A. di Roma e di Viterbo.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione delle uve delimitata nel
precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
I prodotti utilizzati per la correzione dei mosti e dei vini
dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti
iscritti all’Albo della d.o.c. “Tarquinia” ad esclusione del mosto
concentrato rettificato.
Art 6
I vini a DOC “Tarquinia”, all’atto dell’immissione
al consumo, devono presentare i seguenti requisiti minimi:
“Tarquinia bianco secco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Tarquinia bianco amabile”
colore: giallo paglierino;
profumo: fruttato, gradevole;
sapore: amabile, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Tarquinia bianco frizzante”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, delicato;
sapore: secco, talvolta abboccato, vivace, vinoso, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Tarquinia rosso secco”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso;
sapore: asciutto, sapido, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Tarquinia rosso amabile”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: amabile, vinoso, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Tarquinia rosso novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, lievemente fruttato;
sapore: asciutto, vinoso, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Tarquinia rosato”
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: fruttato, gradevole;
sapore: asciutto, fine, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla denominazione di origine controllata “Tarquinia” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito indicare l’attività dell’imbottigliatore o del
produttore agricolo e dell’azienda, purché in osservanza delle
vigenti norme comunitarie e nazionali.
E’ consentito indicare nomi di unità amministrative o località dalle
quali provengono le uve da cui il vino cos’ designato è stato
ottenuto.
Nella designazione del vino a DOC “Tarquinia” può essere utilizzata
la menzione “vigna”, a condizione che sia seguita dal corrispondente
toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata
nell’Albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino
avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal
toponimo, venga riportata nella denuncia delle uve, sia nei registri
che nei documenti di accompagnamento.
Art 8
I vini a DOC “Tarquinia”, qualora confezionati in
recipienti di capacità uguale o inferiore a cinque litri, devono
essere imbottigliati in recipienti di vetro, di forma consona
all’immagine di un vino di qualità e aventi le capacità previste
dalle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.
I recipienti di capacità nominale da 0,500 a 1,500 litri devono
essere muniti di una chiusura con tappo di sughero o con tappo a
vite.
Per tutti i recipienti è esclusa la tappatura con capsula a strappo
o tappo a corona.
E’ obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle
uve purché veritiera e documentabile.
|