Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti
costituiti dal vitigno Aglianico; possono concorre altri
vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o
autorizzati per la provincia di Avellino, fino a un massimo
del 15%.
Articolo 3.
La zona di origine delle uve idonee a produrre il vino Docg
"Taurasi" comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni di Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul
Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano,
Montefalcione, Montemarano, Montemileto, Paternopoli,
Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore,
Torre le Nocelle e Venticano, tutti in provincia di
Avellino.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Taurasi" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari o
comunque di giacitura ed esposizioni adatte, con assoluta
esclusione di quelli impiantati su terreni di fondovalle,
umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le peculiari caratteristiche dell'uva
e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima per ettaro di coltura specializzata
non deve essere superiore a 100 q.li di uva.
Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione
massima di uva ammessa dovrà essere calcolata in relazione
alla effettiva estensione di terreno vitato.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la produzione complessiva non
superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
La Regione Campania con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni
ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,
dandone immediata comunicazione al ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Taurasi" un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale dell'11,5% e alla tipologia "riserva" un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 12%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito del
territorio della provincia di Avellino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche.
La conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati
secondo i metodi tradizionali e comunque in maniera tale da
non modificare le caratteristiche proprie del vino.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
deve essere effettuato esclusivamente con mosti concentrati
provenienti dalla zona di produzione delle uve di cui al
precedente articolo 3 o con mosto concentrato rettificato.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno tre anni di cui almeno uno in botti
di legno.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
nella tipologia "riserva" deve essere sottoposto a un
periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno quattro
anni, di cui almeno diciotto mesi in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre
dell'annata di produzione delle uve.
È consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino "Taurasi"
più giovane a identico "Taurasi" più vecchio, o viceversa,
nella misura massima del 15% nel rispetto delle disposizioni
CEE in materia.
In tal caso, in etichetta dovrà figurare il millesimo del
vino che concorre in misura preponderante.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70% al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo il
periodo di invecchiamento obbligatorio.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: rubino intenso, tendente al granato fino ad
acquistare riflessi arancioni con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico, etereo, gradevole più o meno
intenso;
- sapore: asciutto, pieno, armonico, equilibrato, con
retrogusto persistente;
- titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille.
È facoltà del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,
con proprio decreto, stabilire limiti minimi diversi per
l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Taurasi"
riserva, proveniente da uve che assicurano un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 12% e sottoposto
alle condizioni di invecchiamento di cui all'articolo 5 del
presente disciplinare, all'atto dell'immissione al consumo
deve possedere un titolo alcolometrico volumico minimo
complessivo del 12,5%.
Articolo 7.
Nella designazione e presentazione del vino Docg "Taurasi"
la specificazione di tipologia "riserva" deve figurare al di
sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e
garantita" ed essere scritta in caratteri di dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per la denominazione di
origine "Taurasi", della stessa evidenza e riportata sulla
medesima base colorimetrica.
È vietato usare assieme alla denominazione di origine
controllata e garantita "Taurasi" qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "selezionato" e similari.
È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria",
"tenuta", "podere", "cascina" e altri termini similari sono
consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali
in materia.
È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità
amministrative, frazioni, aree e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino Docg "Taurasi"
deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile,
dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Ai fini dell'utilizzazione della Docg il vino "Taurasi", ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 164/1992,
deve essere sottoposto nella fase di produzione a un'analisi
chimico-fisica e organolettica e a un ulteriore esame
organolettico nella fase precedente l'imbottigliamento,
secondo le norme all'uopo impartite dal ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste.
Il vino a Docg "Taurasi" deve essere immesso al consumo in
bottiglia o altri recipienti di vetro di capacità non
superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato,
applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa
essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno
stesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 164/1992.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere di
forma bordolese, di vetro scuro, chiusi con tappo di sughero
e, per quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai
tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata e garantita "Taurasi" vini che non rispondono
alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e
31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.