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D.P.R. 18
febbraio 1971
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino «Teroldego Rotaliano» e
approvazione del relativo disciplinare di produzione.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1971, n. 139.
D.P.R. 22 giugno 1987
Modificazione del disciplinare di produzione del vino a
denominazione di origine controllata
“Teroldego Rotaliano”.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente
norme per la tutela delle denominazioni
di origine dei vini;
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini
dell’Articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine
controllata «Teroldego Rotaliano» corredata dal parere del
comitato regionale dell’agricoltura per il
Trentino-Alto Adige;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei
vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Teroldego
Rotaliano» formulata dal
Comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22
giugno 1970, n. 155;
Sulla proposta del Ministro per l’agricoltura e le foreste
di concerto con il Ministro per l’industria, il
commercio e l’artigianato;
Decreta:
Articolo 1
E’ riconosciuta la denominazione di origine controllata
“Teroldego Rotaliano” ed è approvato, nel
testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo
disciplinare di produzione.
Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in
vigore il 1° novembre 1971.
Articolo 2
I conduttori che intendono porre in commercio il proprio
prodotto, a cominciare da quello
proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di
origine controllata “Teroldego
Rotaliano” sono tenuti ad effettuare la denuncia dei
rispettivi terreni vitati – ai sensi e per gli effetti
dell’Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1967, n. 506, recante norme
relative all’albo dei vigneti e alla denuncia delle uve –
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto, con l’osservanza delle modalità e
formalità all’uopo previste dal decreto del
Presidente della Reppublica sopra citato.
Articolo 3
In deroga a quanto previsto nell’Articolo 2 dell’unito
disciplinare – e fino al compimento di tre
annate agrarie a partire da quella dell’entrata in vigore
del disciplinare medesimo – possono essere
iscritti, a titolo transitorio, nell’albo previsto
dall’Articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano
presenti anche vitigni diversi da quelli
indicati nel suddetto Articolo 2, purchè essi non superino
il 5% del totale delle viti dei vitigni
previsti per la produzione del vino “Teroldego Rotaliano”.
Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di
cui al precedente comma saranno
cancellati d’ufficio dal rispettivo albo, qualora i
conduttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per
uniformare la loro composizione alle
disposizioni di cui all’Articolo 2 dell’unito disciplinare
di produzione, dandone comunicazione al
competente ispettorato provinciale dell’agricoltura.
Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti,
provvede a segnalare alla locale camera di
commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle
annotazioni nel rispettivo albo.
Articolo 4
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vignore del
diciplinare di produzione, coloro che
detengono vino “Teroldego Rotaliano” in corso di
invecchiamento, devono farne denuncia al
competente istituto incaricato dal Ministero
dell’agricoltura e delle foreste per la repressione delle
frodi ai fini della determinazione e del riconoscimento del
periodo minimo di invecchiamento.
Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di
deposito, la quantità del prodotto, la sua
gradazione alcoolica e l’annata di produzione.
Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di
magazzino previsto dall’Articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963. n.
930.
Le partite di vino in corso di invecchiamento – debitamente
denunciate nel termine e con le
modalità di cui ai comma precedenti – possono essere
commercializzate come vini a denominazione
di origine “controllata”, a condizione che, a seguito di
controlli effettuati nel predetto istituto di
vigilanza, su domanda delle ditte interesate, venga
accertato:
a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche
analitiche ed organolettiche previste dal
disciplinare di produzione;
b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo
di invecchiamento previsto dal
disciplinare;
c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per
quanto riguarda l’origine, la
proveneienza del prodotto dalla zona di produzione
delimitata.
Le partite dei vini invecchiate o in corso di
invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini
dell’imbottigliamento, devono essere accompagnate da una
dichiarazione del venditore, convalidata
dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la
denuncia della partite in invecchiamento,
contenente l’indicazione della denominazione di origine e
dell’annata di produzione, nonché gli
estremi della predetta denuncia.
Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei
sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere
redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate,
per le partite di vini che rispondano alle
condizioni ed ai requisiti prescritti per la
commercializzazione come vino a denominazione di
origine “controllata”, la relativa autorizzazione, con gli
estremi atti alla loro indentificazione.
Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono
essere allegate a cura delle ditte interessate
ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.
Articolo 5
Al vino “Teroldego Rotaliano” che alla data di entrata in
vigore dell’unito disciplinare trovasi già
confezionato in bottiglie o altri recipienti di capacità non
superiore a cinque litri, è concesso, dalla
predetta data, un periodo di smaltimento:
di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici
o imbottigliatrici;
di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da
quelle di cui sopra;
di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio
o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze
di prodotto confezionato nei recipienti di
cui sopra, possono essere commercializzate fino ad
esaurimento, a condizione che entro quindici
giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate agli istituti di vigilanza del
Ministero dell’agricoltura e delle foreste per la
repressione delle frodi, competente per territorio, e
che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti
stessi, la stampigliatura: “Vendita autorizzata fino
ad esaurimento”.
Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti
diversi da quelli previsti dal primo
comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi: Tale
termine è elevato a dodici mesi per le
eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere
esportate allo stato sfuso e per quelle che i
produttori intendino cedere a terzi per l’imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai
competenti istituti di vigilanza per la
repressione delle frodi del ministero dell’agricoltura e
delle foreste entro quindici giorni dalla
scadenza del termine fino a sei mesi. All’atto della
cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi
devono essere accompagnate da un attestato del venditore,
convalidato dallo stesso istituto di
vigilanaza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere
indicati la destinazione del prodotto
nonché gli estremi della relativa denuncia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1971.
Disciplinare di produzione per il vino “Teroldego Rotaliano”
Articolo 1
La denominazione di origine controllata “Teroldego Rotaliano”
è riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino “Teroldego Rotaliano” deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dal vitigno “Teroldego.
Articolo 3
La zona di produzione del vino “Teroldego Rotaliano”
comprende la porzione del CampoRotaliano,
ricadente nei comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e nella
frazione di Grumo nel comune di S.
Michele all’Adige.
Tale zona è così delimitata:
Partendo dall’incrocio, a sud della località La Rocchetta
tra la strada statale della Val di Non (n. 43)
e la strada che porta a Mezzocorona, la linea di
delimitazione di zona segue, per breve tratto, la
strada per Mezzocorona dove incontra e segue verso nord, il
confine comunale di Mezzocorona fino
alle falde del Monte Mezzocorona. Da qui, segue, verso est,
le falde del monte suddetto passando a
sud della località le Scalette ed a nord di Ischia, S.
Gottardo, dell’abitato di Mezzocorona e
Sottomonte fino alla strada poderale che divide l’anzidetta
ultima località della Vicinia. La linea di
delimitazione piega quindi verso sud-est e seguendo la
suddetta strada poderale raggiunge la
ferrovia del Brennero (q. 209), che segue fino ad incontrare
la strada provinciale per Masetto (q.
209) e lungo questa fino al ponte sulla fossa di Caldaro.
Segue detto canale verso sud-ovest, finchè nei pressi del
cimitero di Grumo interseca e segue per
breve tratto in direzione est il limite comunale di S.
Michele all’Adige inserendosi quindi sulla
strada comunale che da Grumo conduce, attraversata la
ferrovia del Brennero, in località Fontane.
Da detto punto il confine si innesta sulla carrareccia che
in direzione nord reca alle località
Chiesuretti e da tale punto devia verso ovest, lungo il
limite sud delle pp.ff. 232-231-221/2, in
comune catastale di Grumo, e le susseguenti p.f. 993, 1002,
1046,1059 in comune catastale di
Mezzolombardo. Da detta ultima particella fondiaria il
confine prosegue lungo la carrareccia che
reca alla località Settepergole fino ad intersecare il
limite sud della p.f. 1210. Da quest’ultima il
confine segue i lati sud delle delle p.f. 1181- 1180 – 1179
– 1178 fino a raggiungere in
corrispondenza della p.f. 1177 la sponda sinistra del
torrente Noce. Indi il confine, oltrepassato il
torrente Noce, risale in direzione nord l’argine destro del
Noce, immettendosi in località Prati
Grandi sulla strada poderale che segue, in successione, i
lati sud delle pp.ff. 531-527/1- 528-519/1-
512/2 in direzione della località Braide, inserendosi sulla
roggia ononima e seguendola a ritroso
fino ad imboccare la strada statale n. 43 al km. 27,750.
Da detto punto il confine segue verso nord-ovest l’anzidetta
statale fino all’incrocio a sud della
Rocchetta, punto di partenza della linea di delimitazione,
comprendendo nell’ultimo tratto a nordovest
di Mezzolombardo (dal km. 25, q. 234) i vigneti situati tra
la strada statale n. 43 e le falde del
monte Fausior.
Articolo 4
I vigneti destinati alla produzione del vino «Teroldego
Rotaliano» devono rispondere, per
condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali
della zona e comunque devono esser atti a
conferire alle uve ed al vino le sue determinate e
specifiche caratteristiche.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatutra devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino:
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
“Teroldego Rotaliano”, non deve
essere superiore a q.li 170 per ettaro di vigneto a coltura
specializzata.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà
essere riportata, attraverso un’accurata
cernita delle uve a detto limite, purchè la produzione non
superi del 20% il limite massimo.
La provincia autonoma di Trento, con proprio provvedimento,
sentite le organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può
stabilire un limite massimo di produzione
o utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati
dal presente disciplinare, dandone
comunicazione immediata al Ministero dell’Agricoltura e
delle foreste ed al comitato nazionale per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70 per cento.
L’eventuale eccedenza deve essere utlizzata come vino da
tavola o altro.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell’interno della zona di produzione
delimitata dall’Articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle
situazioni tradizionali di produzione, è
consentito che tali operazioni siano effettuate entro
l’intero territorio della provincia di Trento.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino “Teroldego Rotaliano” una gradazione
alcoolica complessiva minima naturale di 10,5°.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
E’ consentito l’arricchimento a termini di legge con un
incremento in volume massimo del 6,5%
anche con mosti provenienti da altre zone.
Il vino “Teroldego Rotaliano” avente un tenore zuccherino
residuo fino a 4 g/l con e massimo, o
fino a 9 g/l come massimo quando il tenore di acidità
totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è
inferiore di più di 2g/l al tenore di zucchero residuo, può
essere qualificato con la locuzione
“secco”.
Articolo 6
Il vino «Teroldego Rotaliano» all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosato, tendente al granato (nel tipo rosato e
Kretzer); rosso rubino piuttosto intenso, talora
con orli violacei (nel tipo rosso);
odore: caratteristico, gradevolmente di fruttato,
particolarmente intenso nel tipo rosso;
sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, con lieve
gusto di mandorla; un po’ più di corpo
e leggermente tannico (nel tipo “rosso”);
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5 gradi;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo (rosato): 19 per mille;
estratto secco netto minimo (rosso): 21 per mille.
Il vino rosso può portare in etichetta la specificazione
“Rubino”, mentre il vino rosato deve portare
in etichetta la specificazione “rosato” o “kretzer”.
Articolo 7
Il vino «Teroldego Rotaliano» che abbia una gradazione
alcoolica complessiva naturale non
inferiore a gradi 11,5 può fregiarsi della qualificazione
“superiore” e qualora sia stato sottoposto ad
un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni può
portare in etichetta la qualificazione
aggiuntiva “riserva”.
Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre
dell’anno di produzione delle uve e deve
avvenire entro la zona di vinificazione di cui all’Articolo
5.
Il vino “Teroldego Rotaliano” nelle qualificazioni di cui al
primo comma, deve essere immesso al
consumo esclusivamente in bottiglie di capacità nominale non
superiore a 750 cc con tappo di
sughero e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al rosso
mattone;
odore: gradevole, etereo caratteristico e persistente;
sapore: asciutto, sapido, pieno con piacevole retrogusto
amarognolo, un po’ tannico, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva:12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Articolo 8
È in facoltà del Ministro per l’agricoltura e le foreste di
modificare, con prooprio decreto, i limiti
minimi dell’acidità totale e dell’estratto secco netto
indicati nei precedenti articoli 6 e 7.
Articolo 9
Alla denominazione “Teroldego Rotaliano” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi
gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”,
“selezionato” e similari.
Sulle bottiglie contenenti i vini “Teroldego Rotaliano” e
“Teroldego Rotaliano” superiore, può
figurare l’indicazione dell’annata di produzione, purchè
veritiera e documentabile.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
topomastiche che facciano riferimento a
comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località – comprese
nella zona delimitata nel precedente
Articolo 3 – e dalle quali effettivamente provengonono le
uve da cui i vini così qualificati sono stati
ottenuti.
Articolo 10
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comuque
distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata “Teroldego Rotaliano”
vino che non risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito
a norma dell’Articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. |