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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
TERRADEIFORTI
VALDADIGE
D.O.C. |
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TERRADEIFORTI VALDADIGE
D.O.C.
D.D. 7/NOVEMBRE/2006 |
Art 1
La denominazione di origine controllata “Valdadige
Terradeiforti” o “Terradeiforti Valdadige” è riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie: Enantio Enantio riserva Enantio passito
Casetta Casetta riserva Pinot grigio Chardonnay passito
Art 2 I vini a DOC
“Valdadige Terradeiforti o Terradeiforti Valdadige”, devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica: “Valdadige Terradeiforti Enantio” “Valdadige
Terradeiforti Enantio riserva” “Valdadige Terradeiforti
Enantio passito” Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata)
minimo 85% possono concorrere alla produzione di detti vini,
le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per le province di Verona e di
Trento, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 15%. “Valdadige Terradeiforti Casetta”
“Valdadige Terradeiforti Casetta riserva” Casetta minimo
85%; possono concorrere alla produzione di detti vini, le
uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per le province di Verona e di
Trento, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 15%. “Valdadige Terra dei Forti
Chardonnay” Chardonnay minimo 85% “Valdadige Terra dei Forti
Pino grigio” Pinot grigio minimo 85% possono concorrere alla
produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a bacca
bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Verona e di Trento, presenti nei vigneti, da
soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Valdadige Terradeiforti passito” Chardonnay minimo 60%
possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di
altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati
per le province di Verona e di Trento, presenti nei vigneti,
da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC
“Valdadige Terra dei Forti”. Devono essere prodotte
esclusivamente nei territori dei comuni di: Brentino Belluno
Dolcé Rivoli Veronese In provincia di Verona Avio In
provincia di Trento.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOC “Terradeiforti Valdadige o
Valdadige Terradeiforti” devono essere quelle normali della
zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su
terreni ritenuti idonei per le produzioni della
denominazione di cui trattasi. Sono da escludere i terreni
eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. Per i
nuovi impianti e reimpianti dei vigneti, la densità minima
di piante, in coltura specializzata, non deve essere
inferiore a: 3.500 ceppi/ettaro Per i vini Chardonnay e
Pinot grigio la densità minima non può essere inferiore a:
4.000 ceppi/ettaro I sesti di impianto e le forme di
allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona e
quindi la spalliera semplice, la pergola mono e bilaterale
inclinata. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di
allevamento. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’
consentita l’irrigazione di soccorso. La produzione massima
di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Valdadige
Terradeiforti” ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici
naturali minimi devono essere i seguenti: “Valdadige
Terradeiforti Enantio” 10,00 ton/ettaro 11,50% vol.
“Valdadige Terradeiforti Casetta” 10,00 ton/ettaro 11,50%
vol. “Valdadige Terradeiforti Chardonnay” 12,00 ton/ettaro
10,50% vol. “Valdadige Terradeiforti Pinot grigio” 12,00
ton/ettaro 10,50% vol. “Valdadige Terradeiforti passito”
12,00 ton/ettaro 11,00% vol. Nelle annate favorevoli i
quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione
di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui
sopra, purché la produzione complessiva non superi del 20% i
limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di
cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del
20% non hanno diritto alla denominazione di origine. Oltre
detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
per tutto il prodotto.
Art 5
Per i vini a DOC “Valdadige Terra dei
Forti”, le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate all’interno della rispettiva zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3. In deroga, è consentito
che le operazioni di vinificazione siano effettuate in
cantine situate nell’intero territorio amministrativo delle
province di Verona e di Trento. E’ consentito
l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’articolo 1,
nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali,
con mosti concentrati oppure con mosto concentrato
rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite con esclusione della tipologia
“passito”. E’ ammessa la colmatura dei vini di cui
all’articolo 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con
vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di
uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti ad
invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la
complessiva durata dell’invecchiamento.
La resa massima dell’uva in vino, compreso l’eventuale
arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie, tranne che
per quelle passite. Qualora la resa uva/vino superi i limiti
di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto
alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il
diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
Per le tipologie “Enantio passito e passito” la resa massima
dell’uva in vino non deve essere superiore al 40%. Qualora
la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
45%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del
massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine, oltre detto limite decade il
diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di
maturazione: Valdadige Terradeiforti Enantio 10 mesi
Valdadige Terradei forti Enantio riserva 24 mesi Valdadige
Terradeiforti Enantio passito 10 mesi Valdadige
Terradeiforti Casetta 10 mesi Valdadige Terradeiforti
Casetta riserva 24 mesi Valdadige Terradei forti Oinit
grigio 4 mesi Valdadige Terradeiforti Chardonnay 4 mesi
Valdadige Terradeiforti passito 10 mesi Tutti a decorrere
dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.
Art 6
I vini a DOC “Valdadige Terradeiforti”,
all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche: “Valdadige Terra dei Forti Enantio”
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granata; profumo:
gradevole, caratteristico, leggermente speziato; sapore:
asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l; “Valdadige Terra
dei Forti Enantio riserva” colore: rosso rubino intenso
tendente al granata con l’età; profumo: fruttato,
caratteristico, leggermente speziato; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima:
4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
“Valdadige Terradeiforti Casetta” colore: rosso rubino
intenso, con riflessi granata; profumo: caratteristico,
leggermente speziato; sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore
minimo: 21,00 g/l; “Valdadige Terradeiforti Casetta riserva”
colore: rosso rubino intenso tendente al granata con l’età;
profumo: caratteristico, intenso, leggermente speziato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore
minimo: 24,00 g/l; “Valdadige Terradeiforti Enantio passito”
colore: rosso rubino, con riflessi granata se invecchiato;
profumo: ampio, intenso, con sentori di frutti maturi;
sapore: da amabile a dolce, pieno, caldo, armonico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.; acidità
totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo:
30,00 g/l; “Valdadige Terradeiforti Chardonnay” colore:
giallo paglierino; profumo: delicato, gradevole,
caratteristico; sapore: seco, armonico; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima:
4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
“Valdadige Terra dei Forti Pinot grigio” colore: giallo
paglierino talvolta ramato; profumo: gradevole,
caratteristico; sapore: secco, pieno, armonico,
caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non
riduttore minimo: 20,00 g/l; “Valdadige Terradeiforti
passito” colore; giallo dorato, con eventuali riflessi
ambrati; profumo: fine, delicato, intenso; sapore: dolce,
vellutato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 14,00% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 28,00 g/l; In relazione
all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il
sapore dei vini può rilevare un lieve sentore di legno. E’
facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
di cui sopra per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione, etichettatura e
presentazione dei vini di cui all’articolo 1 è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
vecchio, selezionato e similari. E’ tuttavia consentito
l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato
laudativo enon idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione del vino a DOC “Valdadige
Terradeiforti”, è obbligatorio riportare l’annata di
produzione delle uve. La menzione “vigna” seguita dal
relativo toponimo è consentita alle condizioni previste
dalla normativa vigente.
Art 8
I vini a DOC “Valdadige Terradeiforti”, possono essere
immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del
volume nominale fino a litri 9,000. Per i vini della DOC
“Valdadige Terradeiforti” con la menzione aggiuntiva
“riserva” e nelle tipologie “passito” è obbligatorio il
tappo di sughero raso bocca. Per le altre tipologie è
consentita la tappatura con i vari dispositivi ammessi dalla
normativa vigente. |
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