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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
TERRADEIFORTI VALDADIGE
D.O.C.

TERRADEIFORTI VALDADIGE
D.O.C.
D.D. 7/NOVEMBRE/2006

 Art 1
La denominazione di origine controllata “Valdadige Terradeiforti” o “Terradeiforti Valdadige” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Enantio Enantio riserva Enantio passito Casetta Casetta riserva Pinot grigio Chardonnay passito
Art 2 I vini a DOC “Valdadige Terradeiforti o Terradeiforti Valdadige”, devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: “Valdadige Terradeiforti Enantio” “Valdadige Terradeiforti Enantio riserva” “Valdadige Terradeiforti Enantio passito” Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) minimo 85% possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Verona e di Trento, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%. “Valdadige Terradeiforti Casetta” “Valdadige Terradeiforti Casetta riserva” Casetta minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Verona e di Trento, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%. “Valdadige Terra dei Forti Chardonnay” Chardonnay minimo 85% “Valdadige Terra dei Forti Pino grigio” Pinot grigio minimo 85% possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Verona e di Trento, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%. “Valdadige Terradeiforti passito” Chardonnay minimo 60% possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per le province di Verona e di Trento, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Valdadige Terra dei Forti”. Devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di: Brentino Belluno Dolcé Rivoli Veronese In provincia di Verona Avio In provincia di Trento.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Terradeiforti Valdadige o Valdadige Terradeiforti” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di cui trattasi. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti, la densità minima di piante, in coltura specializzata, non deve essere inferiore a: 3.500 ceppi/ettaro Per i vini Chardonnay e Pinot grigio la densità minima non può essere inferiore a: 4.000 ceppi/ettaro I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona e quindi la spalliera semplice, la pergola mono e bilaterale inclinata. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Valdadige Terradeiforti” ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti: “Valdadige Terradeiforti Enantio” 10,00 ton/ettaro 11,50% vol. “Valdadige Terradeiforti Casetta” 10,00 ton/ettaro 11,50% vol. “Valdadige Terradeiforti Chardonnay” 12,00 ton/ettaro 10,50% vol. “Valdadige Terradeiforti Pinot grigio” 12,00 ton/ettaro 10,50% vol. “Valdadige Terradeiforti passito” 12,00 ton/ettaro 11,00% vol. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
Art 5
 Per i vini a DOC “Valdadige Terra dei Forti”, le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della rispettiva zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. In deroga, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nell’intero territorio amministrativo delle province di Verona e di Trento. E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’articolo 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite con esclusione della tipologia “passito”. E’ ammessa la colmatura dei vini di cui all’articolo 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell’invecchiamento.
La resa massima dell’uva in vino, compreso l’eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie, tranne che per quelle passite. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Per le tipologie “Enantio passito e passito” la resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 40%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 45%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di maturazione: Valdadige Terradeiforti Enantio 10 mesi Valdadige Terradei forti Enantio riserva 24 mesi Valdadige Terradeiforti Enantio passito 10 mesi Valdadige Terradeiforti Casetta 10 mesi Valdadige Terradeiforti Casetta riserva 24 mesi Valdadige Terradei forti Oinit grigio 4 mesi Valdadige Terradeiforti Chardonnay 4 mesi Valdadige Terradeiforti passito 10 mesi Tutti a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.
Art 6
 I vini a DOC “Valdadige Terradeiforti”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: “Valdadige Terra dei Forti Enantio” colore: rosso rubino intenso, con riflessi granata; profumo: gradevole, caratteristico, leggermente speziato; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l; “Valdadige Terra dei Forti Enantio riserva” colore: rosso rubino intenso tendente al granata con l’età; profumo: fruttato, caratteristico, leggermente speziato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l; “Valdadige Terradeiforti Casetta” colore: rosso rubino intenso, con riflessi granata; profumo: caratteristico, leggermente speziato; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l; “Valdadige Terradeiforti Casetta riserva” colore: rosso rubino intenso tendente al granata con l’età;
profumo: caratteristico, intenso, leggermente speziato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l; “Valdadige Terradeiforti Enantio passito” colore: rosso rubino, con riflessi granata se invecchiato; profumo: ampio, intenso, con sentori di frutti maturi; sapore: da amabile a dolce, pieno, caldo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 30,00 g/l; “Valdadige Terradeiforti Chardonnay” colore: giallo paglierino; profumo: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: seco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l; “Valdadige Terra dei Forti Pinot grigio” colore: giallo paglierino talvolta ramato; profumo: gradevole, caratteristico; sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l; “Valdadige Terradeiforti passito” colore; giallo dorato, con eventuali riflessi ambrati; profumo: fine, delicato, intenso; sapore: dolce, vellutato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 28,00 g/l; In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare un lieve sentore di legno. E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti di cui sopra per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
 Nella designazione, etichettatura e presentazione dei vini di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, vecchio, selezionato e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo enon idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione del vino a DOC “Valdadige Terradeiforti”, è obbligatorio riportare l’annata di produzione delle uve. La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Art 8
I vini a DOC “Valdadige Terradeiforti”, possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del volume nominale fino a litri 9,000. Per i vini della DOC “Valdadige Terradeiforti” con la menzione aggiuntiva “riserva” e nelle tipologie “passito” è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca. Per le altre tipologie è consentita la tappatura con i vari dispositivi ammessi dalla normativa vigente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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