portale internet  di informazione e promozione delle aziende vinicole italiane

 

 
Homepage
indice disciplinari
produttori
elenco aziende

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
TERRATICO DI BIBBONA
D.O.C.

TERRATICO DI BIBBONA
D.O.C.
D.D. 28/GIUGNO/2006


Art 1
 La denominazione di origine controllata “Terratico di Bibbona”, è riservata ai vini bianchi, rossi, rosso superiore e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Terratico di Bibbona bianco,
Terratico di abbona rosso,
Terratico di Bibbona rosso superiore,
Terratico di Bibbona rosato,
Terratico di Bibbona trebbiano,
Terratico di Bibbona Vermentino
Terratico di Bibbona Sangiovese,
Terratico di Bibbona Merlot,
Terratico di Bibbona Cabernet Sauvignon,
Terratico di Bibbona Syrah.

Art 2
 I vini a DOC “Terratico di Bibbona” devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalle zone di produzione del successivo articolo 3, da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
Terratico di Bibbona bianco:
Vermentino minimo 50%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%;
Terratico di Bibbona rosso:
Terratico di Bibbona rosso superiore,
Terratico di Bibbona rosato:
Sangiovese minimo 35%,
Merlot minimo 35%,
possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana fino ad un massimo del 30%;
Terratico di Bibbona Trebbiano:
Trebbiano toscano minimo 85%;
Terratico di Bibbona Vermentino:
Vermentino minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;
Terratico di Bibbona Sangiovese:
Sangiovese minimo 85%;
Terratico di Bibbona Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon minimo 85%;
Terratico di Bibbona Merlot:
Merlot minimo 85%;
Terratico di Bibbona Syrah:
Syrah minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

Art 3
 La zona di produzione dei vini a DOC “Terratico di Bibbona” ricade nei territori amministrativi dei seguenti comuni:
Rosignano Marittimo Cecina Bibbona Collesalvetti
In provincia di Livorno.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Terratico di Bibbona” di cui all’articolo 2, devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati atti, comunque, a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi espansi.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati precedentemente all’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, purché rispettosi della base ampelografica di cui all’articolo 2, hanno il diritto di essere iscritti nell’albo dei vigneti per la produzione dei vini di cui all’articolo 1 del presente disciplinare, anche se con un numero di ceppi/ettaro inferiore a quello disposto al seguente comma.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, dovranno avere una densità di almeno:
4.000 ceppi/ettaro.
Le produzioni massime di uva per ettaro di vigneto specializzato non dovranno essere superiori ai seguenti limiti:
Terratico di Bibbona bianco 10,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona rosso 9,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona rosso superiore: 8,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona rosato: 9,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona Trebbiano: 10,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona Vermentino: 10,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona Sangiovese: 9,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona Cabernet Sauvignon: 9,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona Merlot: 9,00 tonn/ettaro:
Terratico di Bibbona Syrah: 9,00 tonn/ettaro.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uve per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
In annate di elevata produzione i quantitativi delle uve da destinare alla produzione dei vini a DOC “Terratico di Bibbona” devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino di cui all’articolo 5 per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nei limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Qualora detto limite venga superato, l’intero quantitativo di vino ottenuto dalla partita interessata, decade il diritto alla denominazione di origine controllata.
Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima per ettaro, rispetto alla produzione massima ammessa di cui al comma 6 del presente articolo, è:
1° anno: nessuna
2° e 3° anno: 60%
4° anno e successivi: 100%.
Ai fini dell’entrata in produzione si fa riferimento all’anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Terratico di Bibbona” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Terratico di Bibbona bianco: 10,50% vol.;
Terratico di Bibbona rosso: 12,00% vol.;
Terratico di Bibbona rosso superiore: 12,50% vol.;
Terratico di Bibbona rosato: 11,00% vol.;
Terratico di Bibbona Trebbiano: 10,50% vol.;
Terratico di Bibbona Vermentino: 10,50% vol.;
Terratico di Bibbona Sangiovese: 12,00% vol.;
Terratico di Bibbona Cabernet Sauvignon: 12,00% vol.;
Terratico di Bibbona Merlot: 12,00% vol.;
Terratico di Bibbona Syrah: 12,00% vol.
La regione Toscana, con proprio provvedimento, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire i limiti massimi di produzione di uve per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, nonché consentire, nel rispetto del regolamento comunitario e della legge n. 164/1992 articolo 10, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito del territorio della denominazione di origine controllata “Terratico di Bibbona”.
E’ tuttavia consentito che dette operazioni possano essere effettuate in cantine situate all’interno del territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino per tutte le tipologie dei vini della DOC “Terratico di Bibbona”, all’atto dell’immissione al consumo, non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
Il vino a DOC “Terratico di Bibbona rosso superiore” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a:
18 mesi
di cui almeno 12 mesi in botti di legno
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
La tipologia “superiore” deve essere rivendicata in sede di denuncia annuale delle uve.

Art 6
 I vini a DOC “Terratico di Bibbona” di cui all’articolo 1, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Terratico di Bibbona bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: fine e delicato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
Terratico di Bibbona rosato:
colore: rosato senza riflessi violacei;
profumo: fine, delicato, fruttato;
sapore: asciutto, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;
Terratico di Bibbona rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: intensamente vinoso;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
Terratico di Bibbona rosso superiore:
colore: rosso rubino intenso tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: ampio, elegante, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, pieno, caldo, elegante, con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
Terratico di Bibbona Trebbiano:
colore: giallo paglierino;
profumo: fine e delicato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;
Terratico di Bibbona Vermentino:
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, fruttato, delicato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;
Terratico di Bibbona Sangiovese:
colore: rosso rubino, tendente al rosso aranciato con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, intenso, elegante;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
Terratico di Bibbona Cabernet Sauvignon:
colore: da rosso rubino al granata;
profumo: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
Terratico di Bibbona Merlot:
colore: rosso granata vivo, talvolta con qualche riflesso violaceo, tendente al rosso mattone con l’invecchiamento;
profumo: sentore di piccoli frutti, intenso;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
Terratico di Bibbona Syrah:
colore: da rosso rubino a granata, tendente al rosso mattone con
l’invecchiamento;
profumo: intenso, speziato, sentore di piccoli frutti;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

Art 7
 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, vecchio, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione dei vini a DOC “Terratico di Bibbona” il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata.
Alla DOC Terratico di Bibbona” è consentito l’aggiunta di ulteriori indicazioni facenti riferimento a poderi, vigneti, ubicati all’interno della stessa zona di quali provengono
effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in tali casi è consentito l’uso del termine “vigna”.
In etichetta è’ obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve per tutte le tipologie.

Art 8
 Per il confezionamento dei vini a DOC Terratico di Bibbona” sono ammesse, ai sensi della normativa vigente, soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale di litri: 0,187, 0,375, 1,500, 3.000, 6.000, 9,000, 12,000, con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aziende consigliate

         

contatti

 

Adesione al portale

 

aziende  inserite


 
VINI-ITALIA.IT - OLI-ITALIA.IT  TIPICODITALIA.IT - DORMIREINITALIA.COM  ISAPORIDISICILIA.COM ART1.IT D0C.IT - D0CG.IT

partita iva 00732490891

© Art Advertising

NOTE LEGALI

Vini d'Italia Art Advertising non è collegato alle aziende ed ai siti recensiti e non si assume responsabilità sulla veridicità dei dati inseriti