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Art 1
La denominazione di origine controllata “Terratico
di Bibbona”, è riservata ai vini bianchi, rossi, rosso superiore e
rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Terratico di Bibbona bianco,
Terratico di abbona rosso,
Terratico di Bibbona rosso superiore,
Terratico di Bibbona rosato,
Terratico di Bibbona trebbiano,
Terratico di Bibbona Vermentino
Terratico di Bibbona Sangiovese,
Terratico di Bibbona Merlot,
Terratico di Bibbona Cabernet Sauvignon,
Terratico di Bibbona Syrah.
Art 2
I vini a DOC “Terratico di Bibbona” devono essere
ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalle zone di
produzione del successivo articolo 3, da vigneti che, nell’ambito
aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
Terratico di Bibbona bianco:
Vermentino minimo 50%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione
toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%;
Terratico di Bibbona rosso:
Terratico di Bibbona rosso superiore,
Terratico di Bibbona rosato:
Sangiovese minimo 35%,
Merlot minimo 35%,
possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione
Toscana fino ad un massimo del 30%;
Terratico di Bibbona Trebbiano:
Trebbiano toscano minimo 85%;
Terratico di Bibbona Vermentino:
Vermentino minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione
Toscana, fino ad un massimo del 15%;
Terratico di Bibbona Sangiovese:
Sangiovese minimo 85%;
Terratico di Bibbona Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon minimo 85%;
Terratico di Bibbona Merlot:
Merlot minimo 85%;
Terratico di Bibbona Syrah:
Syrah minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione
Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a DOC “Terratico di
Bibbona” ricade nei territori amministrativi dei seguenti comuni:
Rosignano Marittimo Cecina Bibbona Collesalvetti
In provincia di Livorno.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Terratico di Bibbona” di
cui all’articolo 2, devono essere quelle normali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche
caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati atti, comunque, a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi espansi.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati precedentemente all’entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione, purché rispettosi della base
ampelografica di cui all’articolo 2, hanno il diritto di essere
iscritti nell’albo dei vigneti per la produzione dei vini di cui
all’articolo 1 del presente disciplinare, anche se con un numero di
ceppi/ettaro inferiore a quello disposto al seguente comma.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione, dovranno avere una densità di
almeno:
4.000 ceppi/ettaro.
Le produzioni massime di uva per ettaro di vigneto specializzato non
dovranno essere superiori ai seguenti limiti:
Terratico di Bibbona bianco 10,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona rosso 9,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona rosso superiore: 8,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona rosato: 9,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona Trebbiano: 10,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona Vermentino: 10,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona Sangiovese: 9,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona Cabernet Sauvignon: 9,00 tonn/ettaro;
Terratico di Bibbona Merlot: 9,00 tonn/ettaro:
Terratico di Bibbona Syrah: 9,00 tonn/ettaro.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uve per
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
In annate di elevata produzione i quantitativi delle uve da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Terratico di Bibbona”
devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti di resa uva/vino di cui all’articolo 5 per i
quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nei limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
Qualora detto limite venga superato, l’intero quantitativo di vino
ottenuto dalla partita interessata, decade il diritto alla
denominazione di origine controllata.
Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima
per ettaro, rispetto alla produzione massima ammessa di cui al comma
6 del presente articolo, è:
1° anno: nessuna
2° e 3° anno: 60%
4° anno e successivi: 100%.
Ai fini dell’entrata in produzione si fa riferimento all’anno
vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello
effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Terratico di
Bibbona” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
Terratico di Bibbona bianco: 10,50% vol.;
Terratico di Bibbona rosso: 12,00% vol.;
Terratico di Bibbona rosso superiore: 12,50% vol.;
Terratico di Bibbona rosato: 11,00% vol.;
Terratico di Bibbona Trebbiano: 10,50% vol.;
Terratico di Bibbona Vermentino: 10,50% vol.;
Terratico di Bibbona Sangiovese: 12,00% vol.;
Terratico di Bibbona Cabernet Sauvignon: 12,00% vol.;
Terratico di Bibbona Merlot: 12,00% vol.;
Terratico di Bibbona Syrah: 12,00% vol.
La regione Toscana, con proprio provvedimento, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione, può stabilire i limiti massimi di produzione di uve
per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di
produzione, nonché consentire, nel rispetto del regolamento
comunitario e della legge n. 164/1992 articolo 10, un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello fissato
dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento ed
imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito del territorio
della denominazione di origine controllata “Terratico di Bibbona”.
E’ tuttavia consentito che dette operazioni possano essere
effettuate in cantine situate all’interno del territorio
amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle
uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino per tutte le tipologie dei vini
della DOC “Terratico di Bibbona”, all’atto dell’immissione al
consumo, non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
Il vino a DOC “Terratico di Bibbona rosso superiore” deve essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a:
18 mesi
di cui almeno 12 mesi in botti di legno
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
La tipologia “superiore” deve essere rivendicata in sede di denuncia
annuale delle uve.
Art 6
I vini a DOC “Terratico di Bibbona” di cui
all’articolo 1, all’atto dell’immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Terratico di Bibbona bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: fine e delicato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
Terratico di Bibbona rosato:
colore: rosato senza riflessi violacei;
profumo: fine, delicato, fruttato;
sapore: asciutto, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;
Terratico di Bibbona rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: intensamente vinoso;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
Terratico di Bibbona rosso superiore:
colore: rosso rubino intenso tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: ampio, elegante, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, pieno, caldo, elegante, con eventuale sentore di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
Terratico di Bibbona Trebbiano:
colore: giallo paglierino;
profumo: fine e delicato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;
Terratico di Bibbona Vermentino:
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, fruttato, delicato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;
Terratico di Bibbona Sangiovese:
colore: rosso rubino, tendente al rosso aranciato con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, intenso, elegante;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
Terratico di Bibbona Cabernet Sauvignon:
colore: da rosso rubino al granata;
profumo: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
Terratico di Bibbona Merlot:
colore: rosso granata vivo, talvolta con qualche riflesso violaceo,
tendente al rosso mattone con l’invecchiamento;
profumo: sentore di piccoli frutti, intenso;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
Terratico di Bibbona Syrah:
colore: da rosso rubino a granata, tendente al rosso mattone con
l’invecchiamento;
profumo: intenso, speziato, sentore di piccoli frutti;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
menzionati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione
dei vini di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, vecchio,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione dei vini a DOC “Terratico di Bibbona” il nome del
vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di
origine controllata.
Alla DOC Terratico di Bibbona” è consentito l’aggiunta di ulteriori
indicazioni facenti riferimento a poderi, vigneti, ubicati
all’interno della stessa zona di quali provengono
effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto, in tali casi è consentito l’uso del termine “vigna”.
In etichetta è’ obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve per tutte le tipologie.
Art 8
Per il confezionamento dei vini a DOC Terratico di
Bibbona” sono ammesse, ai sensi della normativa vigente, soltanto
bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai
caratteri dei vini di pregio, con volume nominale di litri: 0,187,
0,375, 1,500, 3.000, 6.000, 9,000, 12,000, con chiusura a tappo di
sughero raso bocca.
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