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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
TERRAZZE RETICHE DI
SONDRIO
IGT |
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TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO
I.G.T
D.M. 18/Novembre/1995 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Terrazze
Retiche di Sondrio”, accompagnata o meno dalle
specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” è riservata
ai seguenti vini:
bianco
rosso
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” bianchi, rossi e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti
vitigni:
Nebbiolo
Pignola
Rossola
Merlot
Fortana
Pinot bianco
Pinot nero
Riesling renano
Barbera
La IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” con la specificazione
di uno dei seguenti vitigni:
Nebbiolo o Chiavennasca
Pignola
Rossola
Pinot nero
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo
del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti
e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Terrazze
Retiche di Sondrio” comprende l’intero territorio
amministrativo dei comuni di:
Sondrio Albosaggia Faedo Ardendo
Berbenno in Valtellina Buglio in Monte Castione Andevenno
Cercino
Cino Dazio Dubino Mentello
Mello Morbegno Postalesio Traina
Montagna in Valtellina Piatella Poggiridenti Ponte in
Valtellina
Tresivio Bianzone Chiuro Sernio
Sondalo Teglio Tirano Villa di Tirano
in provincia di Sondrio.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Terrazze Retiche di Sondrio”, per le tipologie bianco,
rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non
deve essere superiore a:
12,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Terrazze
Retiche di Sondrio”, seguite o meno dal riferimento del
vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
Terrazze Retiche di Sondrio bianco 9,00% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio rosso 9,00% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio rosato 9,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,50%.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” anche con la
specificazione del nome del vitigno, per tutte le tipologie,
all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di:
Terrazze Retiche di Sondrio bianco 10,50% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio rosso 10,50% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio novello 11,00% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio rosato 10,50% vol.
Art 7
Alla IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” può essere utilizzata
come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da
vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel
precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti
dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i
requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
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