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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO
IGT

TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO
I.G.T
D.M. 18/Novembre/1995

Art 1
La indicazione geografica tipica “Terrazze Retiche di Sondrio”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” è riservata ai seguenti vini:
bianco
rosso
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:
Nebbiolo
Pignola
Rossola
Merlot
Fortana
Pinot bianco
Pinot nero
Riesling renano
Barbera
La IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Nebbiolo o Chiavennasca
Pignola
Rossola
Pinot nero
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Sondrio Albosaggia Faedo Ardendo
Berbenno in Valtellina Buglio in Monte Castione Andevenno Cercino
Cino Dazio Dubino Mentello
Mello Morbegno Postalesio Traina
Montagna in Valtellina Piatella Poggiridenti Ponte in Valtellina
Tresivio Bianzone Chiuro Sernio
Sondalo Teglio Tirano Villa di Tirano
in provincia di Sondrio.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio”, per le tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
12,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio”, seguite o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Terrazze Retiche di Sondrio bianco 9,00% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio rosso 9,00% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio rosato 9,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50%.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” anche con la specificazione del nome del vitigno, per tutte le tipologie, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Terrazze Retiche di Sondrio bianco 10,50% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio rosso 10,50% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio novello 11,00% vol.;
Terrazze Retiche di Sondrio rosato 10,50% vol.
Art 7
Alla IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Terrazze Retiche di Sondrio” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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