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Art 1
I vini ad indicazione geografica tipica “Terre
Aquilane o Terre de L’Aquila” è riservata ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare
di produzione per le seguenti tipologie:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosso passito
rosato
rosato frizzante
o seguito dalla menzione di vitigno:
Chardonnay
Cococciola
Incrocio Manzoni 6.0.13
Malvasia
Moscato
Passerina
Pecorino
Pinot bianco
Pinot grigio
Riesling
Sauvignon
Sylvaner verde
Traminer
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Ciliegiolo
Merlot
Pinot nero
Primitivo
Sangiovese
Syrah
Art 2
I vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de l’Aquila”
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei
alla coltivazione per la regione Abruzzo.
La IGT “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” con la specificazione di
uno dei seguenti vitigni:
Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13., Malvasia Moscato,
Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling,
Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese,
Syrah è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente
vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
corrispondente, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo,
fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Terre Aquilane o
Terre de L’Aquila” è consentito utilizzare il riferimento al nome di
due vitigni a condizione che:
- Il vino derivi esclusivamente fa uve prodotte dai due vitigni ai
quali si vuole fare riferimento;
- Il quantitativo di uva prodotta dal vitigno presente in misura
minoritaria deve essere comunque superiore al 15%;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute fa ciscuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente
disciplinare di produzione;ù
- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino, all’atto
dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti
diversi per i due vitigni interessati, al limite più elevato di
essi;
- L’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’IGT “Terre
Aquilane o Terre de l’Aquila” comprende l’intero territorio
amministrativo della provincia de l’Aquila, nella regione Abruzzo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de
l’Aquila” devono essere quelle normali della zona ed atte a
conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche
caratteristiche di qualità.
Per i vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de l’Aquila” la produzione
massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata,
nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:
Terre Aquilane o Terre de L’Aquila rosso, bianco e rosato 16,00
t/ha.
Terre Aquilane o Terre de L’Aquila con specificazione del vitigno
14,00 t/ha.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Terre Aquilane o
Terre de L’Aquila” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
Terre Aquilane o Terre de L’Aquila bianco, rosso e rosato 10,00%
vol.;
Terre aquilane o Terre de L’Aquila con specificazione del vitigno
10,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la regione Abruzzo
può autorizzare con proprio atto, sentite le
organizzazioni/associazione di categoria, la riduzione di detti
valori dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione
della tipologia passito per la quale la resa uva fresca/vino non
deve essere superiore al 50%.
Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il
diritto alla IGT.
E’ consentito a favore dei vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de
L’Aquila” il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni
situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal
precedente articolo 3 nella misura non eccedente il limite del 15%.
Sono consentite tutte le pratiche enologiche previste dalla
normativa comunitaria e nazionale vigente.
Ai sensi dell’articolo 7 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila”
può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve
prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato
nel presente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i
quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi abbiano i
requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare di produzione.
Art 6
I vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila”
all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titolo
alcolometrico volumici totale minimi:
Terre Aquilane o Terre de L’Aquila bianco, rosso e rosato (anche
frizzante) 11,00% vol.;
Terre aquilane o terre de L’Aquila con specificazione di vitigno
11,50% vol.;
Terre Aquilane o Terre de L’Aquila novello 11,50% vol.;
Terre Aquilane o Terre de L’Aquila passito 14,00% vol.
Art 7 Nella etichettatura,
designazione e presentazione dei vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre
de L’Aquila” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato
e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. |