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Art 1
La indicazione geografica tipica “Terre del
Volturno”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste
dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai
mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Terre del Volturno” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco amabile
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso amabile
rosso frizzante
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato amabile
rosato frizzante
I vini ad IGT “Terre del Volturno” bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a
bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per le
province di Caserta e Napoli, nella regione Campania.
I vini ad IGT “Terre del Volturno” con la specificazione di
uno dei seguenti vitigni:
Aglianico
Asprinio
Casavecchia
Coda di Volpe
Falanghina
Fiano
Greco
Pallagrello bianco
Pallagrello nero
Piedirosso
Primitivo
Sciascinoso
Casavecchia
è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore
analogo provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta,
fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Terre del Volturno” con la specificazione del
vitigno:
Asprinio
Possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT
“Terre del Volturno” comprende l’intero territorio
amministrativo dei comuni di:
Capriati al Volturno Gallo Fontegreca Ciorlano
Prata Sannita Letino Valle Agricola S. Gregorio Matese
Pratella Ailano Raviscanina S. Angelo d’Alife
Piedimonte Matese Castello Matese San Potito Sannitico Baia
Latina
Alife Gioia Sannitica Dragoni Alvignano
Liberi Ruviano Caiazzo Castel Campagnano
Piana di Monteverna Castel di Sasso Pontelatone Formicola
Giano Vetusto Pignataro Maggiore Pastorano Castel Morrone
Vitulazio Bellona Camigliano Capua
Grazzanise Santa Maria la Fossa Cancello Arnone
Castelvolturno
Villa Literno San Tammaro Santa Maria Capua a Vetere
Macerata Campania Casapulla San Prisco Casagiove
Portico di Caserta Recale S. Nicola la Strada Capodrise
Marcianise Caserta Maddaloni Valle di Maddaloni
Cervino Santa Maria a Vico Arienzo S. Felice a Cancello
Curti Casal di Principe S. Cipriano d’Aversa Villa di Briano
Frignano Casaluce Teverola Carinaro
Gricignano di Aversa Succivo Orta di Atella S. Marcellino
Trentola Ducenta Parete Lusciano Aversa
Cesa S. Arpino Casapesenna S. Marco Evangelista
in provincia di Caserta.
e l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Giugliano Qualiano Sant’Antimo
in provincia di Napoli.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Terre del Volturno” non deve essere superiore a:
Terre del Volturno bianco 17,00 tonnellate/ettaro
Terre del Volturno rosso e rosato 17,00 tonnellate/ettaro
Terre del Volturno Aglianico 16,00 tonnellate/ettaro
Terre del Volturno Asprinio 16,00 tonnellate/ettaro
Terre del Volturno Coda di Volpe 16,00 tonnellate/ettaro
Terre del Volturno Falanghina 16,00 tonnellate/ettaro
Terre del Volturno Fiano 16,00 tonnellate/ettaro
Terre del Volturno Greco 16,00 tonnellate/ettaro
Terre del Volturno Piedirosso 16,00 tonnellate/ettaro
Terre del Volturno Primitivo 16,00 tonnellate/ettaro
Terre del Volturno Sciascinoso 16,00 tonnellate/ettaro
Terre del Volturno Casavecchia 12,00 tonnellate/ettaro
Terre del Volturno Pallagrello bianco 13,00
tonnellate/ettaro
Terre del Volturno Pallagrello nero 12,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Terre del
Volturno”, seguito o meno dal nome del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
Terre del Volturno bianco 9,50% vol.;
Terre del Volturno rosso 10,00% vol.;
Terre del Volturno rosato 10,00% vol.;
Terre del Volturno Asprino 9,50% vol.;
Terre del Volturno Asprinio frizzante 9,00% vol.;
Terre del Volturno Coda di Volpe 9,50% vol.;
Terre del Volturno Falnghina 9,50% vol.;
Terre del Volturno Fiano 9,50% vol.;
Terre del Volturno Greco 9,50% vol.;
Terre del Volturno Piedirosso 10,00% vol.;
Terre del Volturno Primitivo 10,00% vol.;
Terre del Volturno Sciascinoso 10,00% vol.;
Terre del Volturno Casavecchia 10,50% vol.;
Terre del Volturno Pallagrello bianco 10,50% vol.;
Terre del Volturno Pallagrello nero 10,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la regione
Campania può autorizzare con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, la riduzione di
detti valori dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi
di vino, ad eccezione della tipologia rosato per la quale
non deve essere superiore al 75% e della tipologia passito
che non deve essere superiore al 50% sull’uva fresca.
Art 6
I vini ad IGT “Terre del Volturno”,
all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di:
Terre del Volturno bianco, frizzante, amabile 10,00% vol.;
Terre del Volturno rosso, frizzante, amabile 10,50% vol.;
Terre del Volturno rosato, frizzante, amabile 10,50% vol.;
Terre del Volturno novello 11,00% vol.;
Terre del Volturno Asprinio, frizzante 10,00% vol.;
Terre del Volturno frizzante 10,00% vol.;
Terre del Volturno Aglianico 10,50% vol.;
Terre del Volturno Coda di Volpe 10,00% vol.;
Terre del Volturno Falanghina 10,00% vol.;
Terre del Volturno Fiano 10,00% vol.;
Terre del Volturno Greco 10,00% vol.;
Terre del Volturno Piedirosso 10,50% vol.;
Terre del Volturno Primitivo 10,50% vol.;
Terre del Volturno Sciascinoso 10,50% vol.;
Terre del Volturno Casavecchia 11,50% vol.;
Terre del Volturno Pallagrello bianco 12,00% vol.;
Terre del Volturno Pallagrello nero 11,50% vol.
Art 7
Alla IGT “Terre del Volturno” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Terre del Volturno” può essere utilizzata come
ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti,
coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel
precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti
dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i
requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al
presente disciplinare. |