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Art 1
La indicazione geografica tipica “Terre di Chieti”, accompagnata o
meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Terre di Chieti” è riservata ai seguenti
vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosso passito
rosato
rosato frizzante
rosato novello
I vini ad IGT “Terre di Chieti” bianchi, rossi e rosati e passito
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti.
I vini ad IGT “Terre di Chieti” con la specificazione del nome del
vitigno, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore
analogo provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per
almeno l’85% da uno dei seguenti vitigni:
Aglianico
Barbera
Bombino bianco
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Chardonnay
Ciliegiolo
Cococciola
Falanghina
Garganega
Greco
Incrocio Manzoni 6.0.13
Maiolica
Malvasia
Merlot
Montonico bianco
Pecorino
Pinot bianco
Pinot grigio
Pinot nero
Riesling italico
Sangiovese
Sauvignon
Sylvaner verde
Traminer aromatico
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Chieti, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Terre di
Chieti” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia
di Chieti, nella regione Abruzzo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Terre di
Chieti” bianco, rosso e rosato, non deve essere superiore a:
22,00 tonnellate/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Terre di
Chieti” con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore
a:
20,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Terre di Chieti”
seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai
vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Terre di Chieti bianco 9,00% vol.;
Terre di Chieti rosso 9,50% vol.;
Terre di Chieti rosato 9,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione
del passito che non deve essere superiore al 50%.
Art 6
I vini ad IGT “Terre di Chieti”, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di:
Terre di Chieti bianco 9,50% vol.;
Terre di Chieti bianco con vitigno 10,00% vol.;
Terre di Chieti rosso 10,00% vol.;
Terre di Chieti rosso con vitigno 10,50% vol.;
Terre di Chieti rosato 10,00% vol.;
Terre di Chieti rosato con vitigno 10,50% vol.;
Terre di Chieti rosso e rosato novello 11,00% vol.;
Terre di Chieti passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Terre di Chieti” è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al primo comma, devono essere tra quelli elencati
nell’articolo 2 del presente disciplinare di produzione come
utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei
relativi vini da tavola ad IGT nei termini stabiliti dal citato
articolo.
Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Terre di Chieti” è consentito a
condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si vuol fare riferimento;
il vino derivante dall’uva della varietà presente in quantità
minoritaria deve comunque essere superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati, non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, ottenute
da ciascuno dei due vitigni, non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
disciplinare di produzione valgono le norme comunitarie e nazionali,
attualmente in vigore, in materia di produzione e
commercializzazione dei vini ad IGT.
Art 8
Alla IGT “Terre di Chieti” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Terre di Chieti” può essere utilizzata come ricaduta per i vini
ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del
territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli
Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali
si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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