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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
TERRE DI VELEJA
I.G.T.

TERRE DI VELEJA
I.G.T.
D.M. 5/AGOSTO/1997


Art 1 La indicazione geografica tipica “Terre di Veleja”, accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni bianco, o rosso o rosato, o dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Berverdino
Fortana
Marsanne
Moscato
Moscato passito
Trebbiano
è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Terre di Veleja” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Terre di Veleja bianco” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Malvasia bianca di Candia aromatica e Trebbiano romagnolo minimo 60%
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza fino ad un massimo del 40%.
I vini ad IGT “Terre di Veleja rosso” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera e Bonarda minimo 70%
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza fino ad un massimo del 30%.
I vini ad IGT “Terre di Veleja rosato” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera e Fortana minimo 60%
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza fino ad un massimo del 40%.
La IGT “Terre di Veleja” con la specificazione di uno o due vitigni di cui all’art. 1 è riservata ai mosti ed ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Piacenza fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Terre di Veleja” con la specificazione dei vitigni di cui all’articolo 1, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Per i vini ad IGT “Terre di Veleja” tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.
Art 3
 La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad IGT “Terre di Veleja” di cui all’articolo 2 rientra nell’ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Castell’Arquato Vernasca Lugagnana Val d’Arda Carpaneto Piacentino
S, Giorgio Piacentino Vigolzone Gropparello Ponte dell’Olio
Rivergato Bettola Coli Bobbio
e parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Alseno Gazzola Travo Piozzano
Pecoraia
Tale zona di produzione è delimitata dal seguente perimetro:
partendo dal confine del territorio amministrativo della provincia di Piacenza con la provincia di Parma in coincidenza del ponte della strada statale n. 9 via Emilia con il torrente Stirone in comune di Alseno, si identifica in senso orario con il confine provinciale e con il torrente fino ad incontrare il confine comunale di Vernasca.
Si identifica con il confine comunale dei comuni di Vernasca, Lugagnano Val d’Arda, Gropparello, Bettola, Coli e Bobbio fino ad incontrare la delimitazione amministrativa della provincia di Piacenza con quella di Pavia a quota 1,000, a nord di Cima delle Scalette.
Segue il confine provinciale verso nord fino a quota 725 in località Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per la mulattiera tocca le quote 756, 708, località Torrazza, Cà dei Follini, quota 510, indi con la strada a stretto transito per Cà Bizzarri, Costalta, Poggio Moresco sino a Cà Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello, all’altezza di Cà Aie di Sotto segue la mulattiera di Caprile sino a Casa Cucoleto al km. 10,000 con la strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi km. 9,000, km. 8,000, della medesima strada, località Casa Franzedone, al ponte sul Tidoncello di Seviziano, quota 452. al km. 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505, Cà del Pozzo.
Di seguito sempre percorrendo la medesima strada per Seviziano, Cà Saliceto, Casa Casoni e con la strada che permette il passaggio di un solo convoglio l’Ardara, sino a quota 605 e per poi risalire Casa Morone, Casa Bolè, Casa Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S. E., sempre sulla strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, con la deviazione per la mulattiera a quota 563, Sordello, Paviago e indi per strada a stretto transito sino alla località Casa Carrè a quota 446 dove per breve tratto si segue il confine comunale lungo la sponda sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi, quota 567, indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554.
Segue, su strada a stretto transito a scendere, sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per la mulattiera sino a quota 566, 608, Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all’incrocio con la mulattiera per Costa Bulla tra le località Pradello e Cà del Bulla, quindi da Costa Bulla per la mulattiera sino a quota 588 incontrando il confine comunale fra Travo e Gazzola che si segue per Zucca d’Uomo, Lanera, Boffalora, Ongareto, Roccolo, Palazzina, Torrazzo Comoli, indi per quota 285 e in prossimità di quota 249 si abbandona il confine tra i comuni per scendere per breve tratto la mulattiera che conduce a Campo dei re.
Da Campo dei Re con la strada a stretto transito sino a Monte Raschio, Cà dei Boschi, Boccine di Sopra e con la strada che permette il passaggio ad un solo convoglio Cà del Dolce e Cà Marona.
Da Cà Marona verso est, lungo la strada per quota 135, Scuole, quota 132, Cà Polara e Castello di Rivalta a quota 131 fino ad incontrare il confine tra i comuni di Gazzola e di Rivergaro.
Segue il confine di Rivergaro e si identifica con il confine comunale di Vigolzone, di San Giorgio Piacentino, di Carpaneto Piacentino, di Castell’Arquato fino ad incontrare il confine comunale di Alseno.
Si identifica con esso verso nord – est fino ad incontrare la strada statale n. 9 dell’Emilia, segue la strada statale verso est fino al confine del territorio amminstrativo della provincia di Piacenza da dove si è partiti.
Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Terre di Veleja” anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
13,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Terre di veleja” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Terre di Veleja bianco 10,00% vol.;
Terre di Veleja rosso 10,50% vol.;
Terre di Veleja rosato 10,00% vol.;
Terre di Veleja Berverdino 9,50% vol.;
Terre di Veleja Trebbiano 9,50% vol.;
Terre di Veleja Marsanne 10,00% vol.;
Terre di Veleja Moscato 9,50% vol.;
Terre di Veleja Fortana 9,50% vol.
Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dell’0,50% vol.
Art 5
 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, eccetto la IGT “Terre di Veleja Moscato passito” per la quale la resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 60%.
Art 6
 I vini ad IGT “Terre di Veleja”, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Terre di Veleja bianco 10,50% vol.;
Terre di Veleja rosso 11,00% vol.;
Terre di Veleja rosato 10,50% vol.;
Terre di Veleja Berverdino 10,00% vol.;
Terre di Veleja Trebbiano 10,00% vol.;
Terre di Veleja Marsanne 10,50% vol.;
Terre di Veleja Moscato 10,00% vol.;
Terre di Veleja Moscato passito 15,00% vol.;
Terre di Veleja Fortana 10,00% vol.
Il vino ad IGT “Terre di Veleja Moscato passito” deve avere un contenuto in zucchero minimo di 30,00 g/l.
Art 7
 Alla IGT “Terre di Veleja” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
I vini ad IGT “Terre di Veleja” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
Tutti i vini ad IGT “Terre di Veleja” nella tipologia frizzante possono essere chiusi con il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Terre di Veleja” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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