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Art 1 La indicazione geografica
tipica “Terre di Veleja”, accompagnata obbligatoriamente dalle
menzioni bianco, o rosso o rosato, o dalla specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Berverdino
Fortana
Marsanne
Moscato
Moscato passito
Trebbiano
è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Terre di Veleja” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Terre di Veleja bianco” devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Malvasia bianca di Candia aromatica e Trebbiano romagnolo minimo 60%
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Piacenza fino ad un massimo del 40%.
I vini ad IGT “Terre di Veleja rosso” devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Barbera e Bonarda minimo 70%
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Piacenza fino ad un massimo del 30%.
I vini ad IGT “Terre di Veleja rosato” devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Barbera e Fortana minimo 60%
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Piacenza fino ad un massimo del 40%.
La IGT “Terre di Veleja” con la specificazione di uno o due vitigni
di cui all’art. 1 è riservata ai mosti ed ai vini ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno
l’85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Piacenza fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Terre di Veleja” con la specificazione dei vitigni di
cui all’articolo 1, possono essere prodotti anche nella tipologia
frizzante.
Per i vini ad IGT “Terre di Veleja” tipologia frizzante è vietata la
gassificazione artificiale.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte a produrre i
vini ad IGT “Terre di Veleja” di cui all’articolo 2 rientra
nell’ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende
l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Castell’Arquato Vernasca Lugagnana Val d’Arda Carpaneto Piacentino
S, Giorgio Piacentino Vigolzone Gropparello Ponte dell’Olio
Rivergato Bettola Coli Bobbio
e parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Alseno Gazzola Travo Piozzano
Pecoraia
Tale zona di produzione è delimitata dal seguente perimetro:
partendo dal confine del territorio amministrativo della provincia
di Piacenza con la provincia di Parma in coincidenza del ponte della
strada statale n. 9 via Emilia con il torrente Stirone in comune di
Alseno, si identifica in senso orario con il confine provinciale e
con il torrente fino ad incontrare il confine comunale di Vernasca.
Si identifica con il confine comunale dei comuni di Vernasca,
Lugagnano Val d’Arda, Gropparello, Bettola, Coli e Bobbio fino ad
incontrare la delimitazione amministrativa della provincia di
Piacenza con quella di Pavia a quota 1,000, a nord di Cima delle
Scalette.
Segue il confine provinciale verso nord fino a quota 725 in località
Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per la
mulattiera tocca le quote 756, 708, località Torrazza, Cà dei
Follini, quota 510, indi con la strada a stretto transito per Cà
Bizzarri, Costalta, Poggio Moresco sino a Cà Aie di Sotto che corre
adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello, all’altezza di
Cà Aie di Sotto segue la mulattiera di Caprile sino a Casa Cucoleto
al km. 10,000 con la strada permettente il passaggio di un solo
convoglio indi km. 9,000, km. 8,000, della medesima strada, località
Casa Franzedone, al ponte sul Tidoncello di Seviziano, quota 452. al
km. 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492,
505, Cà del Pozzo.
Di seguito sempre percorrendo la medesima strada per Seviziano, Cà
Saliceto, Casa Casoni e con la strada che permette il passaggio di
un solo convoglio l’Ardara, sino a quota 605 e per poi risalire Casa
Morone, Casa Bolè, Casa Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S. E.,
sempre sulla strada permettente il passaggio di un solo convoglio
sino a Casa Colombani, con la deviazione per la mulattiera a quota
563, Sordello, Paviago e indi per strada a stretto transito sino
alla località Casa Carrè a quota 446 dove per breve tratto si segue
il confine comunale lungo la sponda sinistra del Luretta verso la
fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi, quota 567, indi
sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554.
Segue, su strada a stretto transito a scendere, sino a Chiesa di
Bobbiano, Cascina, indi per la mulattiera sino a quota 566, 608,
Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all’incrocio
con la mulattiera per Costa Bulla tra le località Pradello e Cà del
Bulla, quindi da Costa Bulla per la mulattiera sino a quota 588
incontrando il confine comunale fra Travo e Gazzola che si segue per
Zucca d’Uomo, Lanera, Boffalora, Ongareto, Roccolo, Palazzina,
Torrazzo Comoli, indi per quota 285 e in prossimità di quota 249 si
abbandona il confine tra i comuni per scendere per breve tratto la
mulattiera che conduce a Campo dei re.
Da Campo dei Re con la strada a stretto transito sino a Monte
Raschio, Cà dei Boschi, Boccine di Sopra e con la strada che
permette il passaggio ad un solo convoglio Cà del Dolce e Cà Marona.
Da Cà Marona verso est, lungo la strada per quota 135, Scuole, quota
132, Cà Polara e Castello di Rivalta a quota 131 fino ad incontrare
il confine tra i comuni di Gazzola e di Rivergaro.
Segue il confine di Rivergaro e si identifica con il confine
comunale di Vigolzone, di San Giorgio Piacentino, di Carpaneto
Piacentino, di Castell’Arquato fino ad incontrare il confine
comunale di Alseno.
Si identifica con esso verso nord – est fino ad incontrare la strada
statale n. 9 dell’Emilia, segue la strada statale verso est fino al
confine del territorio amminstrativo della provincia di Piacenza da
dove si è partiti.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Terre di
Veleja” anche con la specificazione del vitigno, non deve essere
superiore a:
13,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Terre di veleja”
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
Terre di Veleja bianco 10,00% vol.;
Terre di Veleja rosso 10,50% vol.;
Terre di Veleja rosato 10,00% vol.;
Terre di Veleja Berverdino 9,50% vol.;
Terre di Veleja Trebbiano 9,50% vol.;
Terre di Veleja Marsanne 10,00% vol.;
Terre di Veleja Moscato 9,50% vol.;
Terre di Veleja Fortana 9,50% vol.
Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono
essere ridotti dell’0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, eccetto la
IGT “Terre di Veleja Moscato passito” per la quale la resa massima
di uva in vino non deve essere superiore al 60%.
Art 6
I vini ad IGT “Terre di Veleja”, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di:
Terre di Veleja bianco 10,50% vol.;
Terre di Veleja rosso 11,00% vol.;
Terre di Veleja rosato 10,50% vol.;
Terre di Veleja Berverdino 10,00% vol.;
Terre di Veleja Trebbiano 10,00% vol.;
Terre di Veleja Marsanne 10,50% vol.;
Terre di Veleja Moscato 10,00% vol.;
Terre di Veleja Moscato passito 15,00% vol.;
Terre di Veleja Fortana 10,00% vol.
Il vino ad IGT “Terre di Veleja Moscato passito” deve avere un
contenuto in zucchero minimo di 30,00 g/l.
Art 7
Alla IGT “Terre di Veleja” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
I vini ad IGT “Terre di Veleja” possono essere immessi al consumo
nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
Tutti i vini ad IGT “Terre di Veleja” nella tipologia frizzante
possono essere chiusi con il tappo a fungo ancorato a gabbietta
metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Terre di Veleja” può essere utilizzata come ricaduta per i vini
ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del
territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli
Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali
si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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