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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
TERRE LARIANE
IGT |
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TERRE LARIANE
D. D. 17/LUGLIO/2008
I.G.T. |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Terre
Lariane”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste
dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai
mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
in appresso indicati, per le seguenti tipologie:
Terre Lariane bianco
Terre Lariane bianco frizzante
Terre Lariane bianco passito
Terre Lariane rosso
Terre Lariane rosso frizzante
Terre Lariane rosso novello
Terre Lariane rosso passito
Terre Lariane rosato
Terre Lariane rosato frizzante
Terre Lariane rosato novello
Terre Lariane Verdese bianco
Terre Lariane Chardonnay
Terre Lariane Pinot bianco
Terre Lariane Riesling
Terre Lariane Sauvignon
Terre Lariane Trebbiano (Trebbiano Toscano)
Terre Lariane Barbera
Terre Lariane Cabenet Sauvignon
Terre Lariane Merlot
Terre Lariane Marzemino
Terre Lariane Croatina
Terre Lariane Sangiovese
Terre Lariane Schiava
Art 2
I vini ad IGT “Terre Lariane bianco” devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca
idonei alla coltivazione per le province di Como e Lecco.
I vini ad IGT “Terre Lariane rosso e rosato” devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca rossa idonei alla
coltivazione per le province di Como e Lecco.
La IGT “Terre Lariane” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Verdese bianco
Chardonnay
Pinot bianco
Riesling
Sauvignon
Trebbiano da Trebbiano toscano
è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca
provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per
almeno l’85% dal corrispondente vitigno;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla
coltivazione per le province di Como o di Lecco, fino ad un
massimo del 15%.
Barbera
Cabernet Sauvignon
Merlot
Marzemino
Croatina
Sangiovese
Schiava
è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa
provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per
almeno l’85% dal corrispondente vitigno;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla
coltivazione per le province di Como o di Lecco, fino ad un
massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti
e dei vini designati con l’indicazione geografica tipica
“Terre Laariane” comprende l’intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni di collina e di montagna
della provincia di Como:
Albavilla Albese Cassano Albiolo Alserio
Alzate Brianza Anzano del Parco Appiano Gentile Argegno
Arosio Asso Barni Bellagio
Bene Lario Beregazzo Figliaro Binago Bizzarone
Blevio Brenna Brienno Brunate
Bulgarograsso Cabiate Cadorago Caglio
Cagno Cantù Canzo Capiago Intimiano
Carate Urio Carimate Carlazzo Carugo
Castino d’Erba Casnate Bernate Cassina Rizzardi Castelmarte
Castelnuovo Bozzente Cavallasca Cermenate Cernobbio
Civenna Colonno Como Consiglio di Rumo
Corrido Cremia Cucciago Dizzasco
Domaso Dongo Drezzo Erba
Eupilio Faggeto Lario Faloppio Figino Serenza
Fino Mornasco Gera Lario Gironico Grandate
Grandola Uniti Gravedona Griante Guanzate
Inverigo Laglio Lambrugo Lasnigo
Lenno Lezzeno Lipomo Longone al Segrino
Luisago Lurago d’Erba Lurate Caccivio Magreglio
Mariano Comense Maslianico Menaggio Merone
Mezzegra Moltrasio Monguzzo Montano Lucino
Montemezzo Montorfano Musso Nesso
Novedrate Olgiate Comasco Oltrona di San Mamette Orsenigo
Ossuccio Paré Pianello del Lario Pigra
Plesio Pognana Lario Pontelambro San Fermo della Battaglia
San Siro Schignano Senna Comasco Solbiate
Sorico Sormano Tavernerio Torno
Tremezzo Trezzone Uggiate Trevano Valbrona
Valsolda Veleso Vercana Vertemate Minoprio
Villa Guardia Zelbio.
E dei seguenti comuni di collina e di montagna della
provincia di Lecco:
Abbadia Lariana Airuno Annone di Brianza Barzago
Barzanò Bellano Bosisio Parini Brivio
Bulciago Calco Calolziocorte Casatenovo
Cassago Brianza Castello di Brianza Cernusco Lombardone
Cesana Brianza
Civate Colico Colle Brianza Costamasnaga
Cremella Dervio Dolzago Dono
Ello Galbiate Garbagnate Monastero Garlate
Imbersago Introzzo Lecco Lierna
Lomagna Malgrate Mandello del Lario Merate
Missaglia Molteno Monte Marenzo Montevecchia
Monticello Brianza Nibionno Oggiono Olgiate Molgora
Olginate Oliveto Lario Osnago Paderno d’Adda
Perego Perledo Pescate Robbiate
Rogeno Rovagnate Santa Maria Hoé Sirone
Sirtori Sueglio Suello Torre de’ Busi
Valgreghentino Valmadrera Varenna Vendrogno
Vercurago Verderio Inferiore Verderio Superiore Vestreno
Viganò.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Sebino” per le tipologie bianco, rosso e rosato con o
senza la specificazione del vitigno, non deve essere
superiore a:
12,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Terre
Lariane”, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
Terre Lariane bianco (bianco frizzante, bianco passito)
10,00% vol.;
Terre Lariane rosso (rosso frizzante, novello, rosso
passito) 10,00% vol.;
Terre Lariane rosato(rosato frizzante, novello) 10,00% vol.;
Terre Lariane Chardonnay 10,00% vol.;
Terre Lariane Pinot bianco 10,00% vol.;
Terre Lariane Riesling 10,00% vol.;
Terre Lariane Sauvignon 10,00% vol.;
Terre Lariane Verdese bianco 10,00% vol.;
Terre Lariane Trebbiano 10,00% vol.;
Terre Lariane Barbera 10,50% vol.;
Terre Lariane Cabernet Sauvignon 10,50% vol.;
Terre Lariane Merlot 10,50% vol.;
Terre Lariane Marzemino 10,50% vol.;
Terre Lariane Croatina 10,50% vol.;
Terre Lariane Sangiovese 10,50% vol.;
Terre Lariane Schiava 10,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi
di vino ad eccezione del passito per il quale non deve
essere superiore al 50%.
Art 6
I vini ad IGT “Terre Lariane” all’atto
dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici totali minimi:
Terre Lariane bianco e bianco frizzante 10,50% vol.;
Terre Lariane rosso e rosso frizzante 11,00% vol.;
Terre Lariane rosato e rosato frizzante 10,50% vol.;
Terre Lariane rosso novello, rosato novello 11,00% vol.;
Terre Lariane bianco passito 15,00% vol. di cui 12,00% vol.
effettivo;
Terre Lariane rosso passito 15,00% vol. di cui 12,00% vol.
effettivo;
Terre Lariane Verdese bianco 10,50% vol.;
Terre Lariane Chardonnay 10,50% vol.;
Terre Lariane Pinot bianco 10,50% vol.;
Terre Lariane Riesling 10,50% vol.;
Terre Lariane Sauvignon 10,50% vol.;
Terre Lariane Trebbiano 10,50% vol.;
Terre Lariane Barbera 11,00% vol.;
Terre Lariane Cabernet Sauvignon 11,00% vol.;
Terre Lariane Merlot 11,00% vol.;
Terre Lariane Marzemino 11,00% vol.;
Terre Lariane Croatina 11,00% vol.;
Terre Lariane Sangiovese 11,00% vol.;
Terre Lariane Schiava 11,00% vol.
Il tenore di acidità volatile massimo permesso per le
tipologie passito non deve essere superiore a 1,50 g
Art 7
Alla IGT “Terre Lariane” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente. |
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