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Art 1
La denominazione di origine controllata “Terre Tollesi o
Tullum” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
Bianco
Bianco superiore
Rosso
Rosso riserva
Novello
Pecorino
Passerina
Falanghina
Merlot
Cabernet Sauvignon
Sangiovese
Bianco passito
Rosso passito
Spumante
Art 2
I vini a DOC “Terre Tollesi o Tullum” devono essere ottenuti
dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografia:
Terre Tollesi o Tullum bianco:
Trebbiano toscano e/o Abruzzese minimo 75%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione
Abruzzo, da soli o congiuntamente, con esclusione dei vitigni
aromatici, fino ad un massimo del 25%, presenti in ambito aziendale.
Terre Tollesi o Tullum rosso:
Montepulciano minimo 90%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni, a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione
Abruzzo, da soli o congiuntamente, con esclusione dei vitigni
aromatici, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.
Terre Tollesi o Tullum passito bianco:
Moscato, Malvasia da soli o congiuntamente minimo 90%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione
Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%,
presenti in ambito aziendale.
Terre Tollesi o Tullum passito rosso:
Montepulciano minimo 90%:
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni, a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione
Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%,
presenti in ambito aziendale.
Terre Tollesi o Tullum spumante:
Chardonnay minimo 60%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione
Abruzzo, da soli o congiuntamente, con esclusione dei vitigni
aromatici, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale.
Terre Tollesi o Tullum novello:
Montepulciano minimo 90%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni, a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione
Abruzzo, da soli o congiuntamente, con esclusione dei vitigni
aromatici, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.
Terre Tollesi o Tullum Merlot:
Merlot minimo 90%
Terre Tollesi o Tullum Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon minimo 90%
Terre Tollesi o Tullum Sangiovese:
Sangiovese minimo 90%
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni, a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione
Abruzzo, da soli o congiuntamente, con esclusione dei vitigni
aromatici, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.
Terre Tollesi o Tullum Pecorino:
Pecorino minimo 90%
Terre Tollesi o Tullum Passerina:
Passerina minimo 90%
Terre Tollesi o Tullum Falanghina:
Falanghina minimo 90%
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione
Abruzzo, da soli o congiuntamente, con esclusione dei vitigni
aromatici, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Terre Tollesi
o Tullum” devono essere raccolte esclusivamente nella zona di
produzione che comprende l’intero territorio amministrativo del
comune di:
Tollo
Provincia di Chieti.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOC “Terre Tollesi o Tullum” devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione al relativo Albo
solo i vigneti compresi nel territorio di cui all’articolo 3 e con
un’altitudine non inferiore ai 80 m s.l.m., con buona sistemazione
idraulico – agraria, sono esclusi tutti i terreni di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e
reimpianti la densità non può essere inferiore a:
3.300 ceppi/ettaro
Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, ad eccezione della
pergola Abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.)
e cordone libero.
E’ ammessa la potatura a cordone speronato, Guyot singolo e/o
doppio.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva per ettaro non devono essere superiori
a:
Terre Tollesi o Tullum bianco 13,00 t/ha.
Terre Tollesi o Tullum rosso 12,00 t/ha.
Terre Tollesi o Tullum bianco superiore 10,00 t/ha.
Terre Tollesi o Tullum rosso riserva 9,00 t/ha.
Terre Tollesi o Tullum passito bianco 10,00 t/ha.
Terre Tollesi o Tullum passito rosso 10,00 t/ha.
Terre Tollesi o Tullum spumante 12,00 t/ha.
Terre Tollesi o Tullum Pecorino 9,00 t/ha.
Terre Tollesi o Tullum Passerina 9,00 t/ha.
Terre Tollesi o Tullum Falanghina 9,00 t/ha.
Terre Tollesi o Tullum Merlot 10,00 t/ha.
Terre Tollesi o Tullum Cabernet Sauvignon 10,00 t/ha.
Terre Tollesi o Tullum Sangiovese 12,00 t/ha
Terre Tollesi o Tullum novello 12,00 t/ha.
Per i vigneti impiantati precedentemente all’entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione e che hanno una densità di ceppi
inferiore a quella prima indicata, le produzioni per ettaro ammesse
non possono essere superiori a quelle precedentemente indicate.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Terre Tollesi o Tullum”
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente coperta
dalla vite.
Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima
ad ettaro ammessa è:
primo anno zero
secondo anno zero
terzo anno 60%
dal quarto anno 100%
I titoli alcolometrici volumici naturali delle uve destinate alla
produzione dei vini a DOC “Terre Tollesi o Tullum” non devono essere
inferiori a:
Terre Tollesi o Tullum bianco 11,00% vol.
Terre Tollesi o Tullum rosso 12,00% vol.
Terre Tollesi o Tullum bianco superiore 11,00% vol.
Terre Tollesi o Tullum rosso riserva 12,00% vol.
Terre Tollesi o Tullum passito bianco 11,00% vol.
Terre Tollesi o Tullum passito rosso 12,00% vol.
Terre Tollesi o Tullum spumante 10,00% vol.
Terre Tollesi o Tullum Pecorino 12,00% vol.
Terre Tollesi o Tullum Passerina 11,50% vol.
Terre Tollesi o Tullum Falanghina 11,50% vol.
Terre Tollesi o Tullum Merlot 12,00% vol.
Terre Tollesi o Tullum Cabernet Sauvignon 12,00% vol.
Terre Tollesi o Tullum Sangiovese 11,00% vol.
Terre Tollesi o Tullum novello 11,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento
obbligatorio, nei casi in cui è previsto, l’appassimento delle uve,
l’imbottigliamento e l’affinamento devono essere strettamente
effettuate nell’ambito del territorio di produzione delle uve
delimitato dall’articolo 3 del presente disciplinare di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro caratteristiche
peculiari.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all’articolo 1, con l’esclusione delle tipologie passito, secondo i
limiti e le modalità stabilite dalle norme comunitarie e nazionali,
con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati,
questi ultimi ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’albo dei
vigneti della stessa denominazione di origine o a mezzo
concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E’ ammessa la colmatura dei vini destinati alla DOC Terre Tollesi o
Tullum” in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi
diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e
varietà di vite, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio,
per non oltre il 10%.
La resa massima dell’uva in vino, compreso l’eventuale
arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie eccetto i passiti.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà
diritto alla denominazione di origine.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per
tutto il prodotto.
Per le tipologie “passito” la resa massima in vino non deve essere
superiore al 45% del rapporto uva fresca/vino.
Il vino a DOC “Terre Tollesi o Tullum rosso”, imbottigliato entro il
31/Dicembre dell’anno della vendemmia, può essere designato in
etichetta con il termine “novello” purché la vinificazione delle uve
sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per
almeno il 60%, e nella produzione e commercializzazione siano
rispettate le altre disposizioni previste nella normativa vigente
per tale tipologia di vino.
Nella vinificazione del vino a DOC “Terre Tollesi o Tullum passito”
nelle due tipologie bianco e rosso, le uve devono essere sottoposte
ad appassimento graduale dopo la vendemmia, al sole ed all’aria
aperta, in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati
oppure in camera termo – idrocondizionata.
I vini a DOC “Terre Tollesi o Tullum bianco” e “Terre Tollesi o
Tullum con vitigno a bacca bianca” di cui all’articolo 2 non possono
essere immessi al consumo prima del
1° Febbraio dell’anno successivo alla vendemmia
I vini a DOC “Terre Tollesi o Tullum rosso” e “Terre Tollesi o
Tullum con vitigno a bacca rossa” di cui all’articolo 2 non possono
essere immessi al consumo prima del
1° Gennaio del secondo anno dopo la vendemmia
Il vino a DOC “Terre Tollesi o Tullum bianco superiore” non può
essere immesso al consumo prima del
31 Marzo dell’anno successivo alla vendemmia
Il vino a DOC Terre Tollesi o Tullum rosso riserva”deve essere
sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di
almeno
2 anni
di cui almeno 6 mesi in botti di legno
a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno successivo alla vendemmia
Art 6
I vini a DOC “Terre Tollesi o Tullum” di cui all’articolo 1
del presente disciplinare all’atto dell’immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Terre Tollesi o Tullum bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: fruttato, fine;
sapore: secco, armonico, con eventuale retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.
Terre Tollesi o Tullum bianco superiore:
colore: giallo paglierino;
profumo: fruttato, intenso, caratteristico, fine;
sapore: secco, pieno, armonico, con eventuale retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.
Terre Tollesi o Tullum Pecorino:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fruttato, fine, caratteristico;
sapore: secco, fresco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.
Terre Tollesi o Tullum Passerina:
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: fruttato, delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.
Terre Tollesi o Tullum Falanghina:
colore: giallo paglierino molto tenue;
profumo: fruttato, delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.
Terre Tollesi o Tullum rosso:
colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;
profumo: vinoso, tenue, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minimo 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 26,00 gr/l.
Terre Tollesi o Tullum novello:
colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;
profumo: fruttato, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minimo 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.
Terre Tollesi o Tullum rosso riserva:
colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee, tendenti al
granata con l’invecchiamento;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidità totale minimo 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 28,00 gr/l.
Terre Tollesi o Tullum Merlot:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minimo 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l.
Terre Tollesi o Tullum Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minimo 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l.
Terre Tollesi o Tullum Cabernet Sangiovese:
colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minimo 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l.
Terre Tollesi o Tullum passito bianco:
colore: da giallo paglierino all’ambrato;
profumo: etereo e caratteristico;
sapore: dolce, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l.
Terre Tollesi o Tullum passito rosso:
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: etereo, accentuato e caratteristico;
sapore: dolce, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l.
Terre Tollesi o Tullum spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
I vini a DOC “Terre Tollesi o Tullum”, eventualmente sottoposti al
passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare
sentori di legno.
Art 7
Nella designazione e presentazione del vino a DOC “Terre Tollesi o Tullum” è vietato l’uso di qualificazioni aggiuntive
diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione,
ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e
similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalla normativa
comunitaria, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione ed altre
purché pertinenti ai vini di cui all’articolo 1.
Le indicazioni tendenti a qualificare l’attività
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, tenuta, podere, cascina e
altri similari, sono consentiti in osservanza delle disposizioni
comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto.
E’ consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento alla “vigna”, dalla quale effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto,
a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate
separatamente all’atto della denuncia all’albo dei vigneti e che le
uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed
unicamente ottenuti siano distintamente indicati e caricati
rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei
registri obbligatori di cantina.
Sulle bottiglie contenenti i vini a DOC “Terre Tollesi o Tullum”
deve figurare l’annata di produzione delle uve.
Art 8
I vini di cui all’articolo 1 possono essere immessi al consumo
in recipienti di vetro del seguente volume nominale: 0,200, 0,375,
0,500, 0,750, 1,500, 3,000 litri ed altri formati speciali da 4,500,
6,000, 12,000, 15,000 litri.
Sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento
consoni ai caratteri dei vini di pregio.
Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
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