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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Torgiano” preceduta dalla designazione relativa al colore o
al nome dei vitigni o seguita dalla specificazione spumante,
è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai
vigneti dell’omonima zona di produzione e rispondenti alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a denominazione di origine
controllata “Torgiano” debbono essere ottenuti dalle uve
provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la
seguente composizione ampelografica:
Rosso di Torgiano:
Sangiovese toscano dal 50 al 100%
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per
la provincia di Perugina presenti nei vigneti fino ad un
massimo del 50%.
Bianco di Torgiano:
Trebbiano toscano dal 50 al 70%
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
o autorizzati per la provincia di Perugina presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 50%.
Rosato di Torgiano:
Sangiovese minimo 50 al 100%
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per
la provincia di Perugina presenti nei vigneti sino ad un
massimo del 50%
Chardonnay di Torgiano:
Chardonnay minimo 85%
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati
per la provincia di Perugina presenti nei vigneti sino ad un
massimo del 15%.
Pinot grigio di Torgiano:
Pinot grigio minimo 85%
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati
per la provincia di Perugina presenti nei vigneti sino ad un
massimo del 15%.
Riesling italico di Torgiano:
Riesling italico minimo 85%
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve dei vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati
per la provincia di Perugina presenti nei vigneti sino ad un
massimo del 15%.
Cabernet Sauvignon di Torgiano:
Cabernet Sauvignon minimo 85%
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve provenienti da vitigni a bacca rossa raccomandati o
autorizzati per la provincia di Perugina presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 15%.
Pinot nero di Torgiano:
Pinot nero minimo 85%
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve provenienti da vitigni a bacca rossa raccomandati o
autorizzati per la provincia di Perugina presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 15%.
Merlot di Torgiano:
Merlot minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti da altri vitigni a bacca rossa raccomandati o
autorizzati per la provincia di Perugia, da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Torgiano spumante:
Chardonnay massimo 50%
Pinot nero massimo 50%
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve provenienti da vitigni a bacca bianca o rossa
raccomandati o autorizzati per la provincia di Perugina
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a
DOC “Torgiano” devono essere prodotte nell’intero territorio
comunale di
Torgiano
Provincia di Perugina
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini:
Bianco di Torgiano
Rosso di Torgiano
Rosato di Torgiano
Chardonnay di Torgiano
Pinot grigio di Torgiano
Riesling italico di Torgiano
Merlot di Torgiano
Cabernet Sauvignon di Torgiano
Pinot nero di Torgiano
Torgiano spumante
Devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a conferire alle uve ai mosti ed ai vini derivanti le
relative caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Albo di cui all’art 10 del DPR 12/07/1993 n. 930, tutti
i vigneti di giacitura ed esposizione idonei esclusi i
terreni umidi ed in prossimità dei fiumi Tevere e Chiascio.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente
all’entrata in vigore del presente disciplinare di
produzione, devono essere realizzati con una densità non
inferiore a:
3.000 ceppi/ettaro
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
DOC “Torgiano” non deve essere superiore a:
Bianco di Torgiano 12,50 tonnellate/ettaro
Chardonnay di Torgiano 12,50 tonnellate/ettaro
Rosso di Torgiano 12,00 tonnellate/ettaro
Rosato di Torgiano 12,00 tonnellate/ettaro
Riesling italico di Torgiano 11,50 tonnellate/ettaro
Pinot grigio di Torgiano 11,50 tonnellate/ettaro
Merlot di Torgiano 11,50 tonnellate/ettaro
Pinot nero di Torgiano 9,00 tonnellate/ettaro
Cabernet Sauvignon di Torgiano 9,00 tonnellate/ettaro
Torgiano spumante 10,00 tonnellate/ettaro
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i
limiti sopra indicati.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al 70% per tutti i vini.
Qualora detta resa superi il limite sopra riportato, ma non
il 75% l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine controllata, oltre tale limite percentuale decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni
ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite
massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e
delle Foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini i titoli alcolometrici volumici naturali minimi di:
Bianco di Torgiano 11,00%
Chardonnay di Torgiano 11,00%
Pinot grigio di Torgiano 11,00%
Riesling italico di Torgiano 11,00%
Torgiano spumante 10,50%
Merlot di Torgiano 11,00%
Rosso di Torgiano 11,50%
Rosato di Torgiano 11,50%
Cabernet Sauvignon di Torgiano 12,00%
Pinot nero di Torgiano 12,00%
La tipologia “rosato di Torgiano” deve essere ottenuta
mediante vinificazione in bianco con eventuale breve
macerazione per l’assunzione del colore.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate nell’ambito del comune di Torgiano e dei
comuni limitrofi in provincia di Perugia.
Le operazioni di spumantizzazione dei mosti e/o vini del
“Torgiano spumante” devono avvenire con procedimento
tradizionale mediante
rifermentazione in bottiglia
con durata non inferiore ad
Due anni di permanenza sulle fecce
nell’ambito del territorio della provincia di Perugia.
Le operazioni di affinamento in bottiglia dei vini a DOC:
Rosso di Torgiano
Merlot di Torgiano
Pinot nero di Torgiano
Cabernet Sauvignon di Torgiano
della durata di almeno:
sei mesi
possono avvenire nella regione Umbria ed in quelle limitrofe
e tali vini non possono essere immessi al consumo prima del
1° dicembre dell’anno successivo a quello di produzione
delle uve.
Art 6
I vini a DOC “Torgiano” all’atto dell’immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Bianco di Torgiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, floreale, gradevole;
sapore: secco, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5.00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 14,00 grammi/litro
Chardonnay di Torgiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: secco, fruttato, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 14,00 grammi/litro
Pinot grigio di Torgiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, fine, fruttato;
sapore: secco, fruttato, fragrante e gustoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 14,00 grammi/litro
Riesling italico di Torgiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato;
sapore: secco, fruttato, gradevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 13,00 grammi/litro
Rosato di Torgiano:
colore: rosa salmone tenue;
profumo: fruttato;
sapore: asciutto, fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 17,00 grammi/litro
Rosso di Torgiano:
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 21,00 grammi/litro
Merlot di Torgiano:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
profumo: vinoso, tipico del vitigno;
sapore: asciutto, morbido, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto: 22,00 grammi/litro
Cabernet Sauvignon di Torgiano:
colore: rosso granata;
profumo: intenso, persistente, tipico del vitigno;
sapore: asciutto con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro
Pinot nero di Torgiano:
colore: rosso granata tendente al porpora;
profumo: pieno, persistente, tipico del vitigno;
sapore: asciutto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 19,00 grammi/litro
Torgiano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: leggero e piacevolmente fruttato;
sapore: secco, netto, elegante ed armonico con vago sentore
di mela e biancospino;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,50 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro
E’ in facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste
di modificare con proprio
decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale
l’estratto secco netto.
Art 7
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC
“Torgiano” accompagnati dal nome del vitigno, il nome del
vitigno stesso deve figurare in etichetta in caratteri di
dimensioni non superiori ai due terzi di quelli utilizzati
per indicare la denominazione di origine.
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Torgiano”
è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi: superiore, riserva, fine, scelto,
selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, podere,
cascina, tenuta ed altri termini similari sono consentiti in
osservanza delle disposizione della Comunità Europea in
materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a
frazioni, aree, zone, fattorie e località, inoltre, nella
designazione dei vini a DOC “Torgiano”, può essere
utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita
dal relativo toponimo e sempreché, tali indicazioni o
menzioni siano comprese nella zona delimitata dal precedente
art 3, e che dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione
che le medesime indicazioni:
1) vengano indicate all’atto della denuncia dei vigneti;
2) siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e
che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli
appositi registri di cantina ai fini della vinificazione.
3) Siano espressamente delimitate ed autorizzate con Decreto
del Ministro dell’Agricoltura e delle foreste, su conforme
richiesta degli interessati e sentito il Comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
4) Rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla
normativa della Comunità Europea in materia di designazione
e presentazione dei vini V.Q.P.R.D. e dei V.S.Q.P.R.D.
Per tutte le tipologie della denominazione di origine
controllata “Torgiano” ad eccezione della tipologia
“spumante” per la quale è facoltativa, è obbligatoria
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve,
eventualmente preceduta dalla menzione “vendemmia”.
Art 8
I vini a DOC “Torgiano” debbono essere
immessi al consumo in bottiglie di vetro, di forma atta a
salvaguardare l’immagine dei vini.
I recipienti devono essere chiusi esclusivamente con tappo
raso.
Per le capacità inferiori a 0,375 litri sono ammesse
chiusure alternative, previste dalla vigente normativa.
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