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Art 1
La denominazione di origine controllata e
garantita “Torgiano rosso riserva” è riservata al vino rosso
“riserva”, già riconosciuto a denominazione di origine
controllata con DPR 27/OTTOBRE/1978, che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOCG “Torgiano rosso riserva”
deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni,
presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di
ciascuno di essi:
Sangiovese dal 70 AL 100%
Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve di vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la
provincia di Perugia, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 30%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino a
DOCG “Torgiano rosso riserva” devono essere prodotte nel
territorio del comune di
Torgiano
In provincia di Perugia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Torgiano
rosso riserva” devono essere quelle tradizionali della zona
e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e al vino
derivato le relative caratteristiche di qualità.
Sono, pertanto, da considerare inadatti ai fini
dell’iscrizione all’Albo di cui all’art 10 del DPR
12/07/1993 n. 930, tutti i terreni di pianura alluvionali ed
umidi posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio,
nonché i terreni posti in fondovalle e lungo i fossi ed i
rii che scendono sul lato nord della collina detta Brufa.
E’ elusa ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente
all’entrata in vigore del presente disciplinare di
produzione, devono essere realizzati, in coltura
specializzata, con una densità non inferiore a:
3.500 ceppi/ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione del
vino a DOCG “Torgiano rosso riserva” non deve essere
superiore a:
9,00 tonnellate/ettaro
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% il limite stesso.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al 65%.
Qualora la resa uva-vino superi detto limite sopra indicato,
ma non il 70% l’eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre tale limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto
il prodotto.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e
d’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate
nell’ambito del territorio del comune di Torgiano.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino a DOCG “Torgiano rosso riserva” un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo:
12,00%
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche di qualità.
La conservazione e l’invecchiamento del vino devono essere
effettuati secondo i metodi tradizionali.
Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno:
tre anni dei quali sei mesi in bottiglia
a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle
uve.
Il vino a DOCG “Torgiano” dovrà essere sottoposto alla prova
di degustazione prevista dal punto 4 dell’art 5 del DPR
12/07/1963 n. 930.
Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata secondo
le norme all’uopo impartite dal Ministero dell’Agricoltura e
delle foreste sentito il parere del Comitato nazionale per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Art 6
Il vino a DOCG “Torgiano rosso riserva”,
all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
acidità totale minima: 4,00 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 21,00 grammi/litro
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella presentazione e designazione del vino a
DOCG “Torgiano rosso” il termine “riserva” deve figurare in
etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di
origine controllata e garantita” e non può essere
intercalato tra questa e la denominazione geografica “Torgiano”.
Detto termine “riserva” non può figurare in caratteri
superiori alla DOCG “Torgiano”.
E’ vietato usare assieme alla DOCG “Torgiano rosso riserva”
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella
stabilita dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore,
selezionato ed altri similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e
consorzi non aventi significato laudativo e non atti a
trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni,
fattorie, zone, aree, località e mappali compresi nella zona
delimitata nel precedente art 3, inoltre, nella designazione
del vino a DOCG “Torgiano rosso riserva”, può essere
utilizzata anche la menzione “vigna” a condizione che sia
seguita dal corrispondente toponimo e sempreché tali
indicazioni o menzioni, siano comprese nella zona delimitata
nel precedente art 3 dalla quale effettivamente provengono
le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, che
la relativa superficie sia distintamente specificata
nell’albo dei vigneti, che la vinificazione e la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati e
che tale indicazione o menzione seguita dal toponimo venga
chiaramente riportata
nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione,
nei registri e nei documenti di accompagnamento.
Per il vino a DOCG “Torgiano rosso riserva” è obbligatoria,
su tutti i recipienti, l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve eventualmente preceduta dalla menzione
“vendemmia”.
Art 8
I vini a DOCG “Torgiano rosso riserva”
debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro tipo
bordolese o borgognona o simile e di forma atta a
salvaguardare l’immagine dei vini e chiuse esclusivamente
con tappo raso bocca.
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