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Art 1
La indicazione geografica tipica “Toscano o Toscana”, accompagnata o
meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Toscano o Toscana” è riservata ai seguenti
vini:
bianco
bianco frizzante
bianco abboccato
rosso
rosso novello
rosso abboccato
rosato
rosato abboccato
I vini ad IGT “Toscano o Toscana” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca o rossa raccomandati
e/o autorizzati nelle rispettive province di cui all’articolo 3.
La IGT “Toscano o Toscana”, con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni raccomandati e/ o autorizzati per ciascuna
provincia, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Chardonnay
Canaiolo nero
Trebbiano
Alicante
Malvasia
Aleatico
Cabernet Sauvignon
Pinot grigio
Pinot mero
Sangiovese
Ciliegiolo
Vermentino
Verdello
Cabernet Franc
Syrah
Merlot
Sauvignon
Traminer
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive
province fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Toscano o Toscana” con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche
nella tipologia:
frizzante per i vitigni a bacca bianca,
novello per i vitigni a bacca rossa.
Abboccato per tutti i vitigni.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Toscano o
Toscana” comprende l’intero territorio amministrativo delle
province:
Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca
Massa Carrara Pisa Pistoia Prato Siena
nella regione Toscana.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono
essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Toscano o
Toscana” accompagnata o meno dal riferimento al nome del vitigno,
non deve essere superiore a:
Toscano o Toscana bianco 14,50 tonnellate/ettaro
Toscano rosso e rosato e bianco frizzante 13,50 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Toscano o Toscana”
seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai
vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
tutte le tipologie 9,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50%.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
I vini ad IGT “Toscano o Toscana” anche con la specificazione del
nome del vitigno, nella tipologia abboccato, devono avere all’atto
dell’immissione al consumo un residuo massimo di zuccheri di:
25,00 g/l.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Toscano o Toscana” anche accompagnati con
la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo
devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Toscano o Toscana bianco 9,50% vol.;
Toscano o Toscana rosso 9,50% vol.;
Toscano o Toscana rosso novello 11,00% vol.;
Toscano o Toscana rosato 9,50% vol.
Art 7
Alla IGT “Toscano o Toscana” è consentito
utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Toscano o Toscana” è consentito a
condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Toscano o Toscana” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Toscano o Toscana” può essere utilizzata come ricaduta per i vini
ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del
territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli
Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali
si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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