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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
TREBBIANO
D'ABRUZZO
D.O.C. |
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TREBBIANO D’ABRUZZO
D.O.C.
D.M. 23/OTTOBRE/1992
Modifico D.D. 15/Maggio/2003 |
Art. 1.
La denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo” è
riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino “Trebbiano d’Abruzzo” deve essere ottenuto dalle uve
provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d’Abruzzo
(Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano; possono concorrere le uve di
altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati od
autorizzati per le provincie di Chieti, Teramo, Pescara e L’Aquila
da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo” devono esser prodotte
nella circoscrizione territoriale della regione abruzzese e ottenute
unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o altopiano, la
cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed
eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno,
nonché da quelli degradanti verso il mare con esclusione dei
fondovalle umidi.
In particolare i territori interessati alla produzione del vino
“Trebbiano d’Abruzzo” comprendono: (omissis)
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino “Trebbiano d’Abruzzo” devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su
terreni che rispondono alle condizioni di cui al primo comma del
precedente art. 3.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà
superare i 175 q.li. Di tale resa le uve destinate alla
vinificazione del vino di cui all’art. 1 non dovranno superare i 140
q.li per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere
ricondotte attraverso un’accurata cernita.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito
che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei
comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.
Il vino ‘ Trebbiano d’Abruzzo’ non può essere immesso al consumo
prima del 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare “Trebbiano
d’Abruzzo” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% e
di 10,5% per il vino “Trebbiano d’Abruzzo” designabile con menzioni
geografiche aggiuntive di cui all’art. 6 della legge n. 164/1992.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
È consentito solo l’arricchimento con mosto concentrato rettificato
(MCR) nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in
materia.
Art. 6.
Il vino “Trebbiano d’Abruzzo”, all’atto dell’immissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino;
odore: vinoso, gradevole, delicatamente profumato;
sapore: asciutto, sapido, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 16 per mille.
Il vino “Trebbiano d’Abruzzo” designato con una menzione geografica
aggiuntiva di cui all’art. 6 della legge 164/1992 deve assicurare un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5%.
È in facoltà del Ministro dell’agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art. 7.
Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di
origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi ‘extrà, ‘finè,
‘superiorè, ‘riservà, ‘scelto’, ‘selezionato’ e similari.
È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
È consentito l’utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive di cui
all’art. 6 della legge n. 164/1992 e riferite ai comuni, frazioni e
località compresi nell’area di produzione di cui al precedente art.
3, nel rispetto delle condizioni stabilite dal decreto ministeriale
22 aprile 1992.
Nella designazione del vino D.O.C. “Trebbiano d’Abruzzo” deve
figurare l’annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata
“Trebbiano d’Abruzzo”, vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164
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