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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
TREBBIANO DI ROMAGNA
D.O.C. |
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TREBBIANO DI ROMAGNA
D.O.C.
D.D. 01/AGOSTO/2008 |
Art 1
La denominazione di origine controllata “Trebbiano di
Romagna” è riservata al vini elencati di seguito che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione:
Trebbiano di Romagna
Trebbiano di Romagna frizzante
Trebbiano di Romagna spumante
Art 2
Il vino a DOC “Trebbiano di Romagna” deve essere
ottenuto da uve provenienti da vigneti, aventi nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano di Romagna dall’85% al 100%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca bianca, esclusi gli aromatici, raccomandati
o autorizzati per le province di Bologna, Ravenna, Forli/Cesena
e Rimini, da soli o congiuntamente, nella misura massima del
15%
Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC
“Trebbiano di Romagna” devono essere prodotte nella zona che
comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni
appresso descritti.
Tale zona è così delimitata:
Provincia di Bologna:
Borgo Tossignano Casal Fiumanese Castel Guelfo Castel San
Pietro Terme
Dozza Imolese Fontanelice Imola Mordano
Medicina Ozzano dell’Emilia
Per i comuni di Ozzano dell’Emilia, Medicina, Castel Guelfo,
Imola, il limite a valle è così delimitato:
Ozzano dell’Emilia:
dalla strada statale n. 253 San Vitale.
Medicina:
dal confine con il comune di Ozzano dell’Emilia segue la
strada statale n. 253 sino all’incrocio con la via del Piano
che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via San
Rocco per congiungersi alla statale n. 253.
Castel Guelfo:
dalla strada statale n. 253 san Vitale.
Imola:
Dalla strada statale n. 253 San Vitale.
Per i comuni di Fontanelice e Castel Fiumanese il limite a
monte è così delimitato:
Fontanelice:
dall’incrocio della strada Renana con il confine di
provincia Bologna - Ravenna, si prosegue per la suddetta
strada sino a Via Dante Alighieri; prosegue poi per la
strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al
km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue
quest’ultima sino ad incrociare il confine del comune
Casal Fiumanese:
dalla mulattiera che passando per Ca’ Salara congiunge i
confini di comune di Fontanelice e Castel San Pietro Terme.
Provincia di Ravenna:
Bagnacavallo Bagnara di Romagna Brisighella
Càsola Valsennio Castelbolognese Cotignola Faenza
Lugo Massalombarda Riolo Terme Russi
Ravenna Sant’Agata sul Santerno Solarolo
Per i comuni di Bagnocavallo, Lugo, Massalombarda, Russi,
Sant’Agata sul Santerno, Ravenna, il limite a valle è così
delimitato:
Bagnacavallo:
dal confine con il comune di Lugo segue la statale n. 253
San Vitale sino all’incrocio con la via Bagnoli inferiore,
che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione
Fossa, Strabello, Rotondi, Guarno, Colombaia, sinistra
canale Inferiore sino al km. 17,000, destra del canale
Inferiore, strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per
ricongiungersi poi alla strada statale n. 253 San Vitale al
km 57,000.
Lugo:
dal confine con il comune di Sant’Agata Sul Santerno segue
la strada statale n. 253 San Vitale sino all’incrocio con la
via Bedazzo che segue, poi le vie: Piratello, delle Tombe,
Sant’Andrea; poi la provinciale Quarantola, Piratello Viola,
sino a ricongiungersi alla strada statale n. 253 San Vitale.
Massalombarda:
dal confine con la provincia di Bologna si segue la strada
statale n. 253 San Vitale sino all’incrocio con il viale
della Repubblica che segue, e poi per le vie: 1° Maggio,
Fornace, Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino
all’incrocio con la ferrovia Bologna - Ravenna che segue
sino ad incontrare di nuovo la strada statele n. 253 San
Vitale.
Russi:
dal confine con il comune di Bagnacavallo segue la strada
253 San Vitale sino all’incrocio con la via Faentina che
segue attraversando l’abitato di Godo, (via Faentina nord) e
poi per via Fringuellina, via del Godo, via Fringuellina
Nuova, via Naldi e via Molinaccio sino al confine con il
comune di Ravenna.
Sant’Agata sul Santerno:
dal confine con il comune di Massalombarda si segue la
strada statale n. 253 San Vitale sino all’incrocio con la
via Belfiore e poi per via Angiolina e argine sinistro del
fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la strada statale
n. 253 San Vitale.
Ravenna:
sono compresi i territori a monte dell’area delimitata:
dal confine con il comune di Russi la linea di delimitazione
segue, verso est, la strada Godo - San Marco fino a
raggiungere la strada statale Tosco - Romagnola n. 67. Segue
detta strada statale, verso sud, fino al km 207,800 e poi
attraversando il fiume Ronco per via Gambellara sino a San
Pietro in Vincoli.
Quindi per via del Sale e poi per la provinciale del Dismano
in direzione sud sino al km 20,500, indi per via Civinelli e
via Mensa fino a Matellica, quindi per via Salaria e via
Crociarione fino a Pisignano e poi per via Confine sino ad
incrociare il confine con la provincia di Forlì/Cesena, che
segue fino a Montaletto.
Per i comuni di Brisighella e Càsola Valsenio il limite a
monte è così delimitato:
Brisighella:
dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada
Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si
attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi
Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi
lungo quest’ultimo sino alla confluenza con il torrente
Ebòla che si segue sino all’incrocio con il confine tra le
province di Forlì/Cesena e Ravenna.
Càsola Valsenio:
dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la
strada Renana, si segue quest’ultima fino alla località
Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad
incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino
all’incrocio con la via Santa Martina. Indi si attraversa
piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue fino ad
incontrare il fiume Senio. Si segue quest’ultimo fino
all’incontro con la strada Valletta - Zattaglia che si
percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di
Brisighella e Càsola Vaklsenio in località Zattaglia.
Nella zona di produzione è compresa l’Isola di Savarna
delimitata come appresso:
partendo dalla località La Cilla la linea di delimitazione
segue verso est il canale di bonifica destra del Reno fino a
raggiungere la strada Sant’Alberto - Ravenna, in prossimità
del km 13,500. Ripiega verso ovest e segue, attraversando la
bonifica di Valle Mezza Cà, il tracciato della vecchia
ferrovia fino a Ca’ Barbarella. Da questo punto segue, verso
ovest, la strada di bonifica che passando per Ca’ Graziani,
raggiunge la strada Mezzano-Sant’Alberto, in prossimità
della località Grattacoppa. Prosegue, verso nord, per
quest’ultima strada, fino a raggiungere la località La Cilla
punto di inizio della delimitazione.
Provincia di Forlì/Cesena:
Bertinoro Borghi Castrocaro Terme Terra del Sole
Cesena Cesenatico Civitella di Romagna
Forlì Forlimpopoli Gambettola Gatteo
Longiano Meldola Modigliana Montiano
Predappio Roncofreddo San Mauro Pascoli
Savignano sul Rubicone
Per i comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul
Rubiconde, Cesenatico, il limite a valle è così delimitato:
Gatteo:
dal confine con il comune di Cesenatico sulla via
Cesenatico, si segue quest’ultima sino all’incrocio con
l’autostrada A 14 Bologna - Rimini in località Sant’Angelo
presso Casa Bertorri. Quindi lungo l’autostrada sino ad
incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone.
San Mauro Pascoli:
dall’autostrada A 14 Bologna - Rimini.
Savignano sul Rubicone:
dall’autostrada A 14 Bologna - Rimini.
Cesenatico:
sono compresi i territori a monte dell’area delimitata da
Montaletto, all’incrocio tra le province di Ravenna e Forli/Cesena,
si segue via San Pellegrino e poi per via Campone Sala fino
alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino ad
incrociare il confine comunale con Savignano sul Rubicone.
Provincia di Rimini:
Cattolica Coriano Gemmano Misano Adriatico
Mondaino Monte Colombo Montefiore Conca
Montegridolfo Montescudo Morciano di Romagna
Poggio Berni Riccione Rimini San Clemente
San Giovanni in Marignano Saludecio
Sant’Arcangelo di Romagna Torriana Verucchio
Per i comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e
Rimini, il limite a valle è così delimitato:
Cattolica:
dalla strada statale n. 16 Adriatica.
Misano Adriatico:
dalla strada statale n. 16 Adriatica.
Riccione:
dalla strada statale n. 16 Adriatica.
Rimini:
dall’incrocio dell’autostrada A 14 Bologna - Rimini con il
fiume Uso (confine tra i comuni di Rimini e San Mauro
Pascoli), si segue detta autostrada sino all’incrocio con la
strada statale n. 9 via Emilia in località Santa Giustina.
Si continua per la strada statale sino al fiume Marecchia,
che si segue sino ad incontrare la ferrovia Bologna -
Rimini. Indi lungo quest’ultima fino all’incontro con il
torrente Ausa che si segue sino all’incrocio con la strada
statale n. 16 Adriatica. Poi per detta strada fino al
confine con il comune di Riccione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a D OC “Trebbiano di
Romagna” devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le
specifiche caratteristiche.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei i terreni collinari,
pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura
delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto
asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad
alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
Per i nuovi impianti la densità minima di piante non dovrà
essere inferiore a:
2.500 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
DOC “Trebbiano di Romagna” in coltura specializzata, non
deve essere superiore:
140 quintali/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% il limite medesimo.
La regione Emilia - Romagna, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle situazioni
ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite
massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e
delle foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni dei vini.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Trebbiano
di Romagna” devono assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di
11,00%
Le uve destinate alla produzione delle seguenti tipologie
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
Trebbiano di Romagna spumante: 10,00%
Trebbiano di Romagna frizzante: 10,00%
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate nell’interno della zona di produzione
delimitata dal precedente art 3 secondo gli usi tradizionali
della stessa zona.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate anche nell’ambito dell’intero territorio delle
province di Bologna, Ravenna, Forlì/Cesena, Rimini.
Le operazioni di preparazione e di elaborazione del vino a
DOC “Trebbiano di Romagna” nelle tipologie “spumante e
frizzante”, ossia le pratiche enologiche per la presa di
spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni
d’imbottigliamento e di confezionamento, devono essere
effettuate all’interno dei territori provinciali di Bologna,
Ravenna, Forlì/Cesena e Rimini.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
E’ consentito l’utilizzo di contenitori di legno nelle fasi
di vinificazione, conservazione e affinamento, per tutte le
tipologie previste.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al 70%
Qualora la resa massima uva-vino superi detto limite
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
Art 6
Il vino a DOC “Trebbiano di Romagna” all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Trebbiano di Romagna:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.
La DOC “Trebbiano di Romagna” può essere attribuita per
designare il vino spumante secco, amabile o dolce, ottenuto
con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione,
in ottemperanza alle vigenti norme che disciplinano la
preparazione e la designazione degli spumanti.
Il tipo spumante, all’atto dell’immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Trebbiano di Romagna spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: generalmente secco ma anche amabile o dolce in
relazione
specifica tipologia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.
La DOC “Trebbiano di Romagna” può essere attribuita al vino
“frizzante” con fermentazione naturale ottenuto con vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
spuma: vivace ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, armonico, fresco, vivace, gradevolmente
frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste,
con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Art 7
Nella presentazione e designazione del vino a DOC”Trebbiano
di Romagna” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
riserva, superiore, extra, fine, scelto, selezionato e altri
similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Nella designazione dei vini a DOC “Trebbiano di Romagna”può
essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia
seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa
superficie sia distintamente specificata nell’albo dei
vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione
del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia
nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei
documenti di accompagnamento.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome,
deve essere riportata in etichetta in caratteri e dimensioni
uguali o inferiori al carattere utilizzato per la
denominazione di origine.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: fattoria, viticoltore, cascina,
tenuta, podere ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a
fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle
condizioni stabilite dal DM 22/Aprile 1992.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino a DOC
“Trebbiano di Romagna” deve figurare l’indicazione
dell’annata di produzione, veritiera e documentabile.
Art 8
E’ consentito il confezionamento del vino a DOC
“Trebbiano di Romagna” in recipienti di ceramica. |
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