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D.Dirett.
6 settembre 2002.
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Trentino».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 2002, n. 221.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualità dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei
vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 348, con il quale è stato emanato
il regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
Visto il D.M. 27 marzo 2001, [n. 122], recante disposizioni
modificative e integrative alla
normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1966, con il quale è stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Trentino» ed
il relativo disciplinare di produzione e
successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino,
intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Trentino»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini sulla predetta domanda e
sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata ai
vini «Trentino» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 154 del 3 luglio 2002;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da
parte degli interessati in relazione al parere ed alla
proposta di disciplinare di produzione sopra
citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
del disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Trentino», in
conformità al parere espresso dal Comitato
soprarichiamato;
Decreta:
1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Trentino» e
successive modifiche, è sostituito per intero dal testo
annesso al presente decreto le cui misure
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.
2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, già a
partire dalla vendemmia 2002, i vini a
denominazione di origine controllata «Trentino» accompagnata
dall'appellativo «Superiore» e/o
dalla menzione inerente le sottozone «Sorni», «Isera» o «D'Isera»
e «Ziresi» o «Dei Ziresi»
proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo,
ma aventi base ampelografica conforme
alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione,
sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
recante norme relative all'albo dei vigneti ed
alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'apposito albo dei vigneti entro novanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
3. 1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2,
possono essere iscritti a titolo provvisorio,
solo per l'annata 2002, nell'albo previsto dall'art. 15
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a
giudizio degli organi tecnici della provincia autonoma di
Trento, le denunce risultino
sufficientemente attendibili, nel caso in cui la provincia
stessa non abbia potuto effettuare, per
dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di
idoneità previsti dalla normativa vigente.
4. 1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Trentino» accompagnata
dall'appellativo «Superiore» e/o dalla menzione inerente le
sottozone «Sorni», «Isera» o «D'Isera» e
«Ziresi» o «Dei Ziresi», in deroga a quanto previsto
dall'art. 2 dei rispettivi disciplinari di
produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata
in vigore del medesimo, possono essere
iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art.
15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i
vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali
diverse da quelle indicate nel sopracitato
art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei
vitigni previsti per la produzione dei citati
vini. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi
dell'art. 5 del regolamento (CE), paragrafo 1,
lettera 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono
l'utilizzo del monovitigno per un minimo
dell'85% .
2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti
di cui al comma precedente saranno
cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i
produttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per
uniformare la loro composizione ampelografica
alle disposizioni di cui all'art. 2 degli allegati
disciplinari di produzione, dandone comunicazione al
competente ufficio dell'Assessorato provinciale
all'agricoltura.
5. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo vini con la
denominazione di origine controllata «Trentino» e
«Trentino», accompagnati dall'appellativo
«Superiore» e/o dalla menzione inerente le sottozone «Sorni»,
«Isera» o «D'Isera» e «Ziresi» o «Dei
Ziresi», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare.
Allegato
TITOLO I
Disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Trentino».
Articolo 1
La denominazione di origine controllata «Trentino» è
riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di
produzione di cui al titolo I.
La denominazione di origine controllata «Trentino»,
accompagnata dall'appellativo «Superiore», è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione
di cui al titolo II.
Le sottozone sono regolamentate negli allegati in calce al
presente disciplinare e costituiscono parte
integrante dello stesso.
Articolo 2
La denominazione di origine controllata «Trentino» bianco,
rosso e kretzer, o rosato è riservata ai
vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti iscritti nei
corrispondenti albi, composti dai seguenti
vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso,
raccomandati e/o autorizzati per la
provincia autonoma di Trento:
Bianco:
Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Müller
Thurgau, Manzoni bianco, da soli o
congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;
Rosso:
Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon da soli o
congiuntamente e Merlot;
Kretzer o Rosato:
Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in
coppia, presenti ciascuno in misura non
superiore al 70%.
La denominazione di origine controllata «Trentino» con la
specificazione di uno dei seguenti
vitigni:
a frutto bianco:
Chardonnay;
Moscato giallo;
Müller Thurgau;
Nosiola;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling italico;
Riesling (renano);
Sauvignon;
Traminer aromatico;
a frutto rosso:
Moscato rosa (localmente detto delle rose);
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Lagrein (rubino o rosato);
Marzemino;
Merlot;
Pinot nero;
Rebo,
è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal
corrispondente vitigno; possono concorrere per il
restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla
medesima denominazione «Trentino», con
esclusione delle varietà Moscato rosa, Moscato giallo e
Traminer aromatico.
La denominazione di origine controllata «Trentino» Vino
Santo è riservata al vino ottenuto da uve
della varietà di vite Nosiola per almeno l'85%.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del
«Trentino» Vino Santo deve avvenire dopo
che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su
graticci con i tradizionali metodi naturali,
onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico
volumico naturale complessivo minimo non
inferiore al 16%.
Tale vino può essere immesso al consumo a decorrere dal 1°
novembre del terzo anno successivo a
quello di produzione delle uve.
La denominazione di origine controllata «Trentino» con la
specificazione di due vitigni, è riservata
al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore
analogo, delle varietà di vite di seguito elencate:
a frutto bianco:
Chardonnay;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Sauvignon;
a frutto rosso:
Cabernet (franc o Sauvignon);
Merlot;
Lagrein.
Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due
vitigni indicati.
La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare
almeno il 25% del totale e nella
designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione
deve seguire il nome della varietà
prevalente.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di
origine controllata «Trentino» e
«Trentino» Superiore devono essere prodotte nei vigneti
ubicati nei terreni ricadenti nei comuni
amministrativi di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio,
Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio
superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo,
Calliano, Carzano, Castelnuovo,
Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro,
Faedo, Faver, Garniga, Giovo,
Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico,
Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo,
Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo,
Ospedaletto, Padergnone,
Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della
Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige,
Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve,
Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago,
Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa,
Vezzano, Villa Agnedo, Villa Lagarina,
Volano, Zambana nella provincia autonoma di Trento.
Le uve destinate alla produzione del «Trentino» Vino Santo
debbono essere prodotte nei territori
amministrativi dei comuni di: Arco, Calavino, Cavedine,
Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole,
Padergnone, Riva del Garda, Tenno e Vezzano.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Trentino»
Marzemino debbono essere prodotte nei territori
amministrativi dei comuni di: Ala, Aldeno, Avio,
Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo,
Rovereto, Villa Lagarina, Volano.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 2
devono essere quelle tradizionali della zona di produzione
e, comunque, atte a conferire alle uve ed
ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della
iscrizione all'albo previsto dall'art. 5 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in
terreni di favorevole giacitura, esposizione ed
altitudine.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento, i sistemi di
potatura e le pratiche colturali devono essere
quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare
le caratteristiche delle uve e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa
l'irrigazione come pratica di soccorso.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti è previsto un numero
minimo di 2.500 ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura
specializzata non deve superare i limiti
di seguito indicati per ciascuna varietà di vite e deve
inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino i
titoli alcolometrici volumici minimi naturali come appresso
indicati:
Produzione massima vino
DOC per ettaro
(ettolitri)
Produzione massima uva
per Ettaro
(tonnellate)
Titolo alcolom. Volumico
minimo naturale
(% vol.)
Trentino bianco 105 15 10,5
Trentino rosso 98 14 10,5
Trentino kretzer o rosato 105 15 10,0
Trentino Chardonnay 105 15 10,5
Trentino moscato giallo 84 12 10,5
Trentino moscato rosa 48 8 15,0
Trentino Müller Thurgau 98 14 10,0
Trentino Nosiola 98 14 10,0
Trentino Pinot bianco 105 15 10,5
Trentino Pinot grigio 98 14 10,5
Trentino Riesling italico 105 15 10,5
Trentino Riesling (renano) 98 14 10,5
Trentino Traminer aromatico 98 14 11,0
Trentino Sauvignon 98 14 10,5
Trentino Cabernet 91 13 10,5
Trentino Cabernet franc 91 13 10,5
Trentino Cabernet Sauvignon 91 13 10,5
Trentino Lagrein 98 14 10,5
Trentino Marzemino 91 13 10,5
Trentino Merlot 105 15 10,5
Trentino Pinot nero 84 12 11,0
Trentino Rebo 98 14 10,5
Trentino Vino Santo 42 14 16,0
Su detti limiti di resa di uva ad ettaro è ammessa una
tolleranza massima del 20% non avente diritto
alla denominazione di origine controllata. L'eventuale
superamento del limite del 20% sopra
indicato comporta la rinuncia alla denominazione di origine
controllata per l'intera partita.
La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto,
sentito il Consorzio di tutela dei vini del
Trentino, di anno in anno, prima della vendemmia, può
modificare i limiti massimi di produzione di
uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo
naturale delle uve sopra indicate.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno del territorio della provincia di
Trento.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, su
richiesta delle ditte interessate, consentire che la
vinificazione possa avvenire anche nella provincia
di Bolzano e nei comuni di Brentino Belluno e Dolcè in
provincia di Verona, purché tali ditte
dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e
costante.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
È consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo,
esclusi quelli ottenuti dalle varietà
Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico, anche di
annate diverse, appartenenti alla
medesima denominazione «Trentino», nel limite massimo del
15% comprensivo delle eventuali
aggiunte di uve previste nell'art. 2.
Le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale sono consentite secondo le
vigenti norme comunitarie e nazionali con esclusione della
tipologia Moscato rosa.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al:
30% per il Trentino Vino Santo;
60% per il Trentino moscato rosa;
70% per le rimanenti tipologie di prodotto.
Qualora la resa superi i detti limiti, ma non oltre,
rispettivamente, il 35%, il 65% e il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata; oltre questi limiti decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata «Trentino»
Lagrein può essere designato o presentato
con la specificazione del colore rubino (o dunkel), oppure
rosato (o kretzer), in relazione al tipo di
prodotto ottenuto dalla vinificazione.
Articolo 6
I vini a denominazione di origine controllata «Trentino»
all'atto della loro immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, fine;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: gradevole, etereo;
sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Kretzer o rosato:
colore: rosato, rubino, chiaro;
odore: delicato, gradevole;
sapore: fresco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Moscato giallo:
colore: giallo paglierino, talvolta dorato;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
Moscato rosa (o delle rose):
colore: da cerasuolo a rosso rubino;
odore: delicato, gradevole, speziato;
sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;
Müller Thurgau:
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, lievemente aromatico;
sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Nosiola:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, oppure ramato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Riesling italico:
colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Riesling (renano):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
Sauvignon:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino tendente al dorato;
odore: aromatico, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, aromatico, fine, delicato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
Bianco da due varietà di vite:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, fine;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
Cabernet:
colore: rosso rubino intenso;
odore: leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: gradevolmente erbaceo, etereo;
sapore: secco, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Lagrein:
colore: rosato chiaro (kretzer) o rubino (dunkel);
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l (rubino/dunkel), 19,0
g/l (rosato/kretzer);
Marzemino:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Pinot nero:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,0 g/l;
Rebo:
colore: rosso rubino;
odore: gradevole ed accentuato;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
Vino Santo:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: gradevole, armonico, fine, delicato;
sapore: piacevolmente dolce, di passito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di
cui almeno 10,00% vo. svolti;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,5 g/l;
Rosso da due varietà di vite:
colore: rosso rubino;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
Qualora vinificati o invecchiati in botti di legno, i vini,
sia bianchi che rossi, possono presentare il
caratteristico sentore di legno.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazione di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, di
modificare con proprio decreto i limiti minimi per l'acidità
totale e l'estratto secco netto minimo.
Articolo 7
La denominazione di origine controllata «Trentino» con la
specificazione della varietà di vitigno
Moscato giallo e Moscato rosa può essere utilizzata per
designare il vino liquoroso ottenuto da
mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della
corrispondente varietà di vite ed avente titolo
alcolometrico volumico naturale complessivo minimo almeno,
del 10,5%, ferme restando le altre
condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.
Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino
liquoroso devono essere effettuate in
stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al
precedente art. 5.
Articolo 8
I vini a denominazione di origine controllata «Trentino»:
bianco, rosso, Chardonnay, Pinot bianco,
Pinot grigio, Riesling (renano), Sauvignon, Cabernet,
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot,
Pinot nero, Lagrein e Marzemino provenienti da uve che
assicurino un titolo alcolometrico
volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a
quello previsto dal precedente art. 5
e siano ammessi al consumo con un titolo alcolometrico
volumico naturale complessivo minimo
dello 0,5% superiore a quello previsto dal precedente art.
6, possono riportare in etichetta la
menzione «riserva», qualora abbiano superato un periodo di
invecchiamento di almeno un anno per
i vini bianchi e di due anni per i vini rossi.
Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre
dal 1° novembre dell'annata di
produzione delle uve.
Per tutti i vini recanti la menzione «riserva» è
obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
I vini a denominazione di origine controllata «Trentino»
rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Lagrein (rubino) possono
essere immessi al consumo a decorrere
dal 1° marzo dell'anno successivo a quello della raccolta
delle uve.
Articolo 9
I vini a denominazione di origine controllata «Trentino»
devono essere immessi al consumo in
bottiglie di vetro di forma «bordolese» o «renana» o
«borgognotta» o «champagnotta» di capacità
non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico.
L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso
tradizionale e comunque consono ai
caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da
tappo di sughero o da tappo a raso bocca in
sostanza inerte.
La chiusura con tappo a vite è ammessa unicamente per le
bottiglie di contenuto non superiore a
0,375 litri.
I vini a denominazione di origine controllata «Trentino»
Moscato giallo e Moscato rosa, anche della
tipologia «liquoroso», possono essere immessi al consumo
nelle caratteristiche e tradizionali
bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla «Bocksbeutel».
Articolo 10
Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte
agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di
origine controllata «Trentino» è consentita la scelta
vendemmiale tra le denominazioni: «Trento»,
«Valdadige», «Casteller» e «Caldaro» qualora fra loro
compatibili in base alla coincidenza
territoriale ed alla composizione varietale dei vigneti.
I produttori interessati hanno facoltà di optare per le
denominazioni su indicate a condizione che
vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme
vigenti.
Articolo 11
È consentito utilizzare indicazioni geografiche o
toponomastiche aggiuntive che facciano
riferimento a unità amministrative, frazioni, località,
dalle quali effettivamente provengano le uve
da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle
condizioni previste dai decreti ministeriali 22
aprile 1992.
Nell'etichettatura dei vini «Trentino» è ammessa la menzione
«vigna» purché il prodotto così
designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al
toponimo indicato e siano osservate le
condizioni di cui alle norme vigenti.
Articolo 12
Alla denominazione di origine controllata «Trentino» è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra»,
«fine», «selezionato», «vecchio» e similari.
È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati,
purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
TITOLO II
Disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Trentino»
Superiore.
Articolo 13
La denominazione di origine controllata «Trentino»
accompagnata dall'appellativo Superiore è
riservata ai vini delle tipologie:
bianco:
Chardonnay;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Nosiola;
Müller Thurgau;
Sauvignon;
Riesling;
Traminer aromatico;
Moscato giallo;
Vino Santo;
Vendemmia tardiva;
rosso:
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon);
Merlot;
Lagrein;
Marzemino;
Pinot nero;
Moscato rosa (localmente detto delle rose);
Rebo,
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti
negli articoli successivi.
Di seguito la denominazione di origine controllata
«Trentino» accompagnata dall'appellativo
«Superiore», sarà indicata con l'espressione «Trentino»
Superiore.
Articolo 14
I vini «Trentino» Superiore che non recano l'indicazione del
vitigno devono essere ottenuti dalle
seguenti varietà di vite derivati dalle uve dei vitigni
rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso
raccomandati e autorizzati per la provincia autonoma di
Trento e previsti nei corrispondenti albi dei
vigneti delle zone di produzione di cui al presente
disciplinare:
Bianco:
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio per almeno
l'85%, possono concorrere per il
rimanente 15% i vitigni Manzoni bianco, Riesling, Sauvignon,
Traminer aromatico da soli o
congiuntamente;
Rosso:
Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Merlot per almeno
l'85%, possono concorrere per il
rimanente 15% i vitigni Lagrein e Rebo da soli o
congiuntamente;
Vino Santo:
Nosiola per almeno l'85%; possono concorrere per l'eventuale
differenza altre varietà a frutto
bianco, di cui all'art. 13, ad eccezione del Traminer
aromatico e del Moscato giallo.
I vini «Trentino Superiore» con la specificazione di uno dei
vitigni di cui all'art. 13 devono essere
ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno;
possono concorrere per il rimanente 15% uve,
mosti o vini di varietà di vite di colore analogo, indicate
all'art. 13, appartenenti alla «Trentino»
Superiore, ad eccezione dei vitigni Traminer aromatico,
Moscato giallo e Moscato rosa.
Articolo 15
La zona di produzione dei vini «Trentino» Superiore è quella
indicata all'art. 3 del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Trentino».
I vigneti idonei alla produzione dei vini «Trentino»
Superiore devono rispondere ai seguenti
requisiti previsti per le corrispondenti varietà di vite:
Chardonnay e Pinot bianco: terreni alluvionali ben drenati,
terreni alle pendici della montagna o di
media collina limitatamente alle zone meno precoci; per le
pendici delle montagne e la collina
medio-alta, comprese tra i 250 ed i 500 m s.l.m.,
limitatamente alle zone con buona esposizione.
Pinot grigio: terreni di fondovalle o sulle pendici dei
monti o su terreni di media collina posti ad
un'altitudine non superiore ai 450 m s.l.m.
Moscato giallo: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o
collinari ben esposte, inferiori ai 350
m di quota.
Nosiola: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o
collinari ben esposte, inferiori ai 500 m di
quota.
Müller Thurgau: terreni sulle pendici dei monti o collinari
dotati di esposizione ottimale, posti ad
un'altitudine non inferiore a 350 m s.l.m.
Sauvignon: zone pedemontane o sulle pendici delle montagne o
collinari dotate di buona
esposizione, poste ad un'altitudine inferiore ai 500 m
s.l.m.
Riesling (renano): zone pedemontane o sulle pendici dei
monti o collinari dotate di buona
esposizione non superiori ai 500 m s.l.m.
Traminer aromatico: zone pedemontane o sulle pendici dei
monti o collinari ben esposte non
superiori ai 450 m s.l.m.
Cabernet Sauvignon e Cabernet franc: zone precoci
pedemontane o di collina inferiori ai 300 metri
d'altitudine, ben esposte e in terreni strutturati.
Merlot e Rebo: terreni alluvionali ben drenati, zone
pedemontane o sulle pendici dei monti o
collinari inferiori ai 350 m s.l.m.
Lagrein: terreni alluvionali ben drenati o sulle pendici dei
monti o colline ben esposte, in terreni
sciolti e ad un'altitudine non superiore ai 400 m s.l.m.
Marzemino: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane
o sulle pendici dei monti o collinari
inferiori ai 380 m s.l.m.
Pinot nero: nelle aree pedemontane o di collina
limitatamente alle zone meno precoci; per le
pendici dei monti e le colline, comprese tra i 250 e 500 m
s.l.m., limitatamente alle zone con buona
esposizione; oltre i 500 metri di quota nei soli versanti
esposti a sud.
Moscato rosa: nelle zone pedemontane, sulle pendici dei
monti o collinari ben esposte, inferiori ai
600 m s.l.m.
La zona di produzione del vino «Trentino» Superiore Vino
Santo è limitata ai vigneti ubicati nelle
posizioni vocate rientranti nei comuni di: Calavino,
Cavedine, Lasino, Padergnone, Vezzano in
provincia di Trento.
Articolo 16
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini «Trentino»
Superiore devono essere atte a conferire alle uve e ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di
qualità previste dal presente disciplinare di produzione.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (a pergola o a
parete verticale) e i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente in uso nella zona di
produzione o, comunque, atti ad assicurare
alle uve e ai vini le loro peculiari caratteristiche
qualitative.
Nei nuovi impianti e nei reimpianti deve essere data
preferenza all'introduzione di forme di
allevamento a parete verticale con una densità minima di
4.000 ceppi per ettaro; nei casi in cui
sussistono fondate motivazioni tecniche, può essere
mantenuta la tradizionale forma di allevamento
a pergola semplice con una densità minima di 3.500 ceppi per
ettaro.
È vietata ogni pratica di forzatura; l'irrigazione è
consentita come intervento di soccorso.
La produzione massima di uva e vino per ettaro di vigneto in
coltura specializzata non deve
superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varietà
di vite o tipologia e deve inoltre assicurare i
titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso
indicati:
Produzione massima
vino DOC per ettaro
(ettolitri)
Produzione massima
uva per Ettaro
(tonnellate)
Titolo alcolom. Volumico
minimo naturale
(% vol.)
Trentino Superiore bianco 70 10 11,5
Trentino Superiore rosso 63 9 11,5
Trentino Superiore Chardonnay 70 10 11,5
Trentino Superiore Pinot bianco 70 10 11,0
Trentino Superiore Pinot grigio 70 10 11,5
Trentino Superiore Nosiola 84 12 10,5
Trentino Superiore Müller Thurgau 84 12 10,5
Trentino Superiore Sauvignon 70 10 11,5
Trentino Superiore Riesling 70 10 11,0
Trentino Superiore Traminer aromatico 70 10 11,5
Trentino Superiore Moscato giallo 70 10 10,5
Trentino Superiore Vino Santo 36 12 18*
Trentino Superiore Cabernet franc 63 9 11,5
Trentino Superiore Cabernet Sauvignon 63 9 11,5
Trentino Superiore Cabernet 63 9 11,5
Trentino Superiore Merlot 63 9 11,5
Trentino Superiore Lagrein 63 9 11,5
Trentino Superiore Marzemino 70 10 11,5
Trentino Superiore Rebo 63 9 11,5
Trentino Superiore Pinot nero 56 8 11,5
Trentino Superiore Moscato rosa 36 6 15
* Titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve
dopo l'appassimento.
Su detti limiti di resa di uva ad ettaro è ammessa una
tolleranza massima del 10% non avente diritto
all'appellativo «Superiore».
L'eventuale superamento dei limiti di resa sopra indicati,
oppure il mancato raggiungimento della
prescritta gradazione zuccherina minima, comportano la
rinuncia all'appellativo «Superiore» per
l'intera partita; ove ne sussistano le condizioni la
produzione può tuttavia rientrare nella
denominazione di origine controllata «Trentino».
Le uve da porre ad appassimento per la produzione del vino
«Trentino» Superiore Vino Santo
devono derivare, a seguito della tradizionale cernita dei
grappoli operata nel vigneto, da superfici
iscritte all'Albo dei vigneti del vino «Trentino» Superiore
Nosiola.
Il quantitativo massimo di uva da porre ad appassimento per
la produzione del vino «Trentino»
Superiore Vino Santo non deve superare la produzione massima
di 12 tonnellate di uva per ettaro;
gli eventuali quantitativi, entro la resa massima sopra
indicata, non utilizzati per la produzione del
«Trentino» Superiore Vino Santo possono essere classificati
«Trentino» Superiore Nosiola.
Articolo 17
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore:
al 30% per il «Trentino» Superiore Vino Santo;
al 60% per il «Trentino» Superiore Moscato rosa;
al 70% per le rimanenti tipologie enologiche e di vitigno.
Qualora la resa superi detti limiti, ma non oltre il 5%,
l'eccedenza non ha diritto all'appellativo
«Superiore», oltre questi limiti il diritto all'appellativo
«Superiore» decade per tutto il prodotto.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del
vino «Trentino» Superiore Vino Santo deve
avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad
appassimento sui graticci con i tradizionali
metodi naturali, da concludersi non prima del 1° marzo
successivo alla raccolta. Nell'elaborazione
del «Trentino» Superiore Vino Santo non è ammessa la pratica
enologica dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale. Le operazioni di
appassimento, vinificazione e invecchiamento
obbligatorio del vino «Trentino» Superiore Vino Santo devono
essere effettuate all'interno dei
comuni ricadenti nella zona di produzione delle uve
delimitata all'art. 15, ultimo comma, del
presente disciplinare.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio delle rimanenti tipologie dei vini
«Trentino» Superiore devono essere effettuate esclusivamente
nell'intero territorio della provincia
di Trento.
Prima di essere immessi al consumo, i vini «Trentino»
Superiore devono essere sottoposti ad un
periodo di invecchiamento di almeno:
4 mesi per i vini delle tipologie Müller Thurgau, Nosiola e
Moscato giallo;
10 mesi per le tipologie Marzemino, Moscato rosa e per
quelle designate con nomi di vitigni a frutto
bianco diversi di quelli di cui al punto precedente;
12 mesi per i vini delle tipologie: «bianco» e Pinot nero;
22 mesi per i vini delle tipologie «rosso», Cabernet franc,
Cabernet Sauvignon, Cabernet, Merlot,
Lagrein e Rebo;
48 mesi per il Vino Santo.
Il periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal 1°
novembre dell'anno di raccolta delle uve
per tutte le tipologie di prodotto ad eccezione del Vino
Santo per il quale il periodo di
invecchiamento decorre dal 1° maggio dell'anno successivo
alla raccolta.
È consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vini
«Trentino» Superiore, di annate diverse da
quella indicata, nella misura massima del 15%.
Articolo 18
I vini «Trentino» Superiore, all'atto della loro immissione
al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a
medio-bassa intensità;
odore: gradevole, fine, talvolta lievemente aromatico e
speziato;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
Rosso:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente
al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevole, etereo;
sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Chardonnay:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da
bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, gradevole, fruttato-floreale,
caratteristico;
sapore: secco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Pinot bianco:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da
bassa a medio-bassa intensità;
odore: delicato, fine, fruttato, leggermente speziato,
caratteristico;
sapore: secco lievemente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi aranciati o
ramato, da bassa a medio-bassa intensità;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Nosiola:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a
medio-bassa intensità;
odore: delicato, fruttato-floreale, leggermente speziato,
caratteristico;
sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Müller Thurgau:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a
medio-bassa intensità;
odore: delicato, lievemente aromatico, talvolta con note
vegetali;
sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Sauvignon:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a
medio-bassa intensità;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Riesling:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a
medio-bassa intensità;
odore: delicato, con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Traminer aromatico:
colore: da giallo paglierino a giallo oro, di media
intensità;
odore: aromatico, intenso, caratteristico, talvolta
speziato;
sapore: asciutto o abboccato, aromatico, fine, delicato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Moscato giallo:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a
medio-bassa intensità;
odore: aromatico, caratteristico, talvolta con leggere note
vegetali;
sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
Cabernet franc:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente
al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevolmente erbaceo, etereo;
sapore: secco, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente
al granato con l'invecchiamento;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Cabernet:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente
al granato con l'invecchiamento;
odore: leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Merlot:
colore: rosso rubino, da media ad alta intensità, tendente
al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico e accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Lagrein:
colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta
intensità;
odore: fruttato, caratteristico, talvolta appena vegetale e
speziato;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Marzemino:
colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta
intensità;
odore: caratteristico e accentuato, fruttato, talora appena
vegetale;
sapore: secco, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;
Rebo:
colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta
intensità;
odore: fruttato, gradevole e accentuato;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Pinot nero:
colore: rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da
bassa a media intensità;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;
Moscato rosa (o delle rose):
colore: rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da
bassa a media intensità;
odore: delicato, gradevole, aromatico;
sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di
cui almeno 11,00% vol. svolti;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;
Vino Santo:
colore: da giallo ambrato intenso a bruno, talvolta con
riflessi aranciati, da medio alta ad alta
intensità;
odore: gradevole, armonico, fine, delicato;
sapore: piacevolmente dolce, di passito;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00 % vol di
cui almeno 11,00% vol svolti;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.
Qualora vinificati o invecchiati in recipienti di legno, i
vini, sia bianchi che rossi, possono
presentare il caratteristico sentore di legno.
Articolo 19
La menzione «Trentino» Superiore vendemmia tardiva è
riservata ai vini ottenuti dalle uve delle
varietà di vite: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio,
Riesling, Müller Thurgau, Sauvignon,
Traminer aromatico, Nosiola, Moscato giallo, da sole o
congiuntamente, o Moscato rosa, sottoposte
a parziale appassimento naturale sulla vite.
La menzione «vendemmia tardiva» con la specificazione
facoltativa di uno dei vitigni sopra
elencati, è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal
corrispondente vitigno.
Possono concorrere nella misura massima del 15% eventuali
altre varietà di vite a frutto bianco
raccomandate o autorizzate per la provincia di Trento.
Ferme restando le rese ad ettaro previste nell'art. 16 della
presente regolamentazione del «Trentino»
Superiore, le uve destinate all'ottenimento dei vini
«Trentino» superiore vendemmia tardiva non
possono superare la resa di 50 ettolitri di vino ad ettaro e
devono assicurare un contenuto
zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.
I vini «Trentino» Superiore vendemmia tardiva all'atto della
immissione al consumo devono
presentare le seguenti caratteristiche:
colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o
meno intenso, oppure rosso granato, talvolta
con riflessi aranciati, per il Moscato rosa (o delle rose);
odore: delicato, caratteristico, talora speziato;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: l5,00% vol. di
cui almeno 11,00% vol. svolti;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.
Per i vini del presente articolo non è ammessa l'aggiunta di
mosti concentrati o mosti concentrati
rettificati. I vini Trentino Superiore vendemmia tardiva
devono essere sottoposti ad un periodo di
affinamento di 12 mesi, decorrente dal 1° novembre dell'anno
di raccolta.
Articolo 20
Al «Trentino» Superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle
espressamente previste nel presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
«selezionato» e similari.
L'utilizzo di indicazioni geografiche o toponomastiche è
consentito limitatamente ai nomi delle
sottozone riconosciute dal disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata
«Trentino» e compatibilmente con quanto previsto dalla
specifica regolamentazione delle singole
sottozone.
È consentita l'indicazione del termine «vigna» accompagnato
dal relativo toponimo, purché il
prodotto così designato provenga esclusivamente dalla
superficie vitata corrispondente ai sensi della
legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Al vino «Trentino» Superiore è obbligatorio riportare
l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
Articolo 21
I vini «Trentino» Superiore devono essere immessi al consumo
in bottiglie di vetro, di forma
tradizionale, di capacità non superiore a litri 5.
I vini Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia
«vendemmia tardiva», possono essere
immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali
bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla
«Bocksbeutel».
La chiusura deve essere costituita dal tappo a raso bocca in
sughero.
Articolo 22
Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte
all'Albo dei vigneti della «Trentino» Superiore è
consentita la scelta vendemmiale e l'eventuale successiva
scelta di cantina a favore delle
denominazioni di origine controllate o delle indicazioni
geografiche tipiche riconosciute per la
provincia di Trento, ai sensi della legge 10 febbraio 1992,
n. 164.
Ai fini della utilizzazione della «Trentino» Superiore le
partite di vino devono essere sottoposte,
nella fase immediatamente precedente all'imbottigliamento,
ad una analisi chimico fisica ed
organolettica secondo le norme vigenti.
Allegato 1
Sottozona «Sorni»
Articolo 1
La denominazione di origine controllata «Trentino» con la
specificazione della sottozona «Sorni», è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal presente allegato; per
quanto in esso non espressamente previsto si applicano le
norme di cui al titolo I.
Articolo 2
La denominazione di origine controllata «Trentino» con la
specificazione della sottozona «Sorni» è
riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni
rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso
raccomandati e autorizzati per la provincia autonoma di
Trento e previsti nei corrispondenti albi dei
vigneti delle zone di produzione di cui al presente
disciplinare:
bianco:
per i vini ottenuti dai vitigni Nosiola, Müller Thurgau,
Silvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio e
Chardonnay, da soli o congiuntamente;
rosso:
per i vini ottenuti dai vitigni Teroldego, Schiava (Schiava
gentile, Schiava grigia, Schiava grossa) e
Lagrein, da soli o congiuntamente.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Trentino» della
sottozona «Sorni» devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende parte dei comuni
di Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele
all'Adige, siti in provincia di Trento.
Tale zona è così delimitata: partendo a nord dall'incrocio
del confine comunale Lavis S. Michele
con la ferrovia del Brennero (quota 205), il limite prosegue
verso sud, fino al km. 391 della strada
statale n. 12. Di qui, seguendo il fondale del torrente
Tratta, risale verso est fino all'incrocio di
questo con la strada provinciale del vino. Poi, seguendo la
strada comunale per il Maso Spon,
raggiunge in località «Ciaresara», il sentiero che collega i
Masi «Tratta», «Clinga» e «Furli» (sul
lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di
Cembra che percorre fino al km 1,100. Di
qui prosegue in discesa, lungo il confine comunale fino al
torrente Avisio, per seguire lo stesso
verso nord-est fino alla quota di 275 da dove sale verso
nord-ovest fino alla provinciale della Val di
Cembra e precisamente al km 3,500. Dal km 3,500 la linea di
delimitazione, segue la strada
provinciale della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana,
indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla
«Croce» deviando verso nord-est lungo la strada comunale,
passa per i masi Roncador, Serci e
Fontanelle, indi seguendo il margine della foresta dei pini
raggiunge, al «Cross Ross», la mulattiera
della «Vie Rosse» che segue verso nord toccando le quote
644, 694, 704, 688 e 619 e quindi fino al
confine comunale tra Giovo e S. Michele, che, scendendo
verso la valle, segue fino al «Maso
Centofinestre».
Da tale punto la linea di delimitazione prosegue deviando
verso sud sempre lungo il confine di
comune fino alla Valletta e da quota 400, raggiunge, a
valle, verso ovest la quota 255, presso il
«Centro del Legno», indi deviando verso nord e poi verso
ovest, raggiunge la vecchia sede della
nazionale del Brennero (ora strada provinciale) che percorre
verso sud fino al confine comunale di
Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la
delimitazione ha avuto inizio.
Articolo 4
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura
specializzata non deve superare i limiti
di seguito indicati e deve inoltre assicurare i titoli
alcolometrici volumici minimi naturali appresso
indicati:
Produzione max vino per ettaro
(tonn.)
Titolo alcolom. Volum.
Minimo naturale (% vol.)
Produzione max vino per ettaro
(hl)
«Trentino» Sorni bianco 14 10,5 98
«Trentino» Sorni rosso 14 10,5 98
Su detti limiti di resa in uva del vigneto è ammessa una
tolleranza massima del 20% non avente
diritto alla denominazione di origine controllata.
Articolo 5
I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» con
la specificazione della sottozona
«Sorni», all'atto della loro immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Sorni» bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: gradevole, delicato;
sapore: fresco, armonico, talvolta morbido;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00%
vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
«Sorni» rosso:
colore: rosso rubino;
odore: etereo, delicato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00%
vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
Articolo 6
Nell'etichettatura dei vini di cui al presente allegato,
l'indicazione del nome della sottozona «Sorni»,
seguita dall'indicazione della tipologia bianco o rosso, può
essere sostituita, rispettivamente, dalle
diciture «Bianco dei Sorni» e «Rosso dei Sorni».
Allegato 2
Sottozona «Isera» o «d'Isera»
Articolo 1
La denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino
accompagnata dall'appellativo
«Superiore» e con la specificazione della sottozona «Isera»
o «d'Isera», è riservata al vino che
risponde alle condizioni e al requisiti stabiliti dal
presente allegato; per quanto in esso non
espressamente previsto si applicano le norme di cui al
titolo II.
Articolo 2
La denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino
accompagnata dall'appellativo
«Superiore» e con la specificazione della sottozona «Isera»
o «d'Isera», è riservata al vino ottenuto
dall'uva Marzemino gentile prodotta in vigneti ubicati nella
zona delimitata nel successivo art. 3.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a
bacca nera, di varietà di vite raccomandate
e/o autorizzate per la provincia di Trento, presenti nei
vigneti in misura non superiore al 15% .
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Trentino»
Marzemino accompagnata dall'appellativo «Superiore» e con la
specificazione aggiuntiva della
sottozona «Isera» o «d'Isera» devono essere prodotte nella
zona di produzione così delimitata:
partendo dal ponte sul fiume Adige, nel comune di Villa
Lagarina, la delimitazione segue verso sud
la riva orografica destra del fiume Adige fino ad
incrociare, in prossimità dell'abitato di Ravazzone,
il ponte della strada statale n. 240 di Loppio e di Val di
Ledro, indi prosegue lungo la riva destra del
fiume Adige che lascia, dopo breve tratto, per percorre la
strada interpoderale che sbocca sull'anzi
detta statale 240, a quota 191, nell'abitato di Ravazzone.
Da questo punto il confine segue la strada statale n. 240 in
direzione dell'abitato di Mori fino alla
frazione di Molina, da dove la delimitazione piega verso
nord e segue il limitare del bosco alle
pendici del Monte Albano e del Monte Camanghen passando per
le quote 364, 291, 283, 365 e 380
e, includendo le località Foianeghe, Pradaglia, Brom, Maso
del Gnac, raggiunge la sommità del
sovrastante terrazzamento naturale che segue, degradando,
fino all'inizio dell'abitato di Reviano, da
dove il confine percorre la strada interpoderale dei Piazi
in direzione dell'abitato di Marano,
comprende le località Piazi, San Rocco e Corè, aggira a
monte l'abitato di Brancolino passando per
quota 191 e da questo punto, in linea retta, raggiunge la
strada comunale che segue fino all'abitato
di Nogaredo.
Dall'abitato di Nogaredo la delimitazione segue la strada
comunale che, passando per le quote 217,
198 e 177, si innesta alla strada provinciale n. 90,
continua per questa fino all'incrocio a quota 179,
da dove gira a destra lungo la strada comunale che conduce
al ponte sul fiume Adige in cui la
delimitazione è iniziata.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino di cui all'art. 1
devono essere quelle tradizionali della zona di produzione
e, comunque, atte a conferire alle uve ed
al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di
qualità.
Per i nuovi impianti e i reimpianti è previsto un numero
minimo di 3.500 ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura
specializzata non deve superare i limiti di
seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo
alcolometrico volumico minimo naturale appresso
indicato:
Produzione max uva per
ettaro (tonn.)
Titolo alcolom. volum.
minimo naturale (% vol.)
Produzione max vino per
ettaro (hl)
«Trentino» Marzemino
Superiore d'Isera 9 11,5 63
Su detto limite di resa in uva del vigneto è ammessa una
tolleranza massima del 20% non avente
diritto alla denominazione di origine controllata.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio
del vino a denominazione di origine
controllata «Trentino» Marzemino accompagnata
dall'appellativo «Superiore» e con la
specificazione della sottozona «Isera» o «d'Isera» devono
essere effettuate all'interno del territorio
della provincia di Trento.
Articolo 6
Il vino a denominazione di origine controllata «Trentino»
Marzemino accompagnata
dall'appellativo «Superiore» e con la specificazione della
sottozona «Isera» o «d'Isera», all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico;
sapore: secco, pieno e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.
Articolo 7
Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine
controllata «Trentino» Marzemino
accompagnata dall'appellativo «Superiore» e con la
specificazione della sottozona «Isera» o
«d'Isera» è ammessa la menzione «vigna», purché il prodotto
così designato provenga dalla
superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e
siano osservate le condizioni di cui alle
norme vigenti.
Allegato 3
Sottozona «Ziresi» o «dei Ziresi»
Articolo 1
La denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino
accompagnata dall'appellativo
«Superiore» e con la specificazione della sottozona «Ziresi»
o «dei Ziresi», è riservata al vino che
risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal
presente allegato; per quanto in esso non
espressamente previsto si applicano le norme di cui al
titolo II.
Articolo 2
La denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino
accompagnata dall'appellativo
«Superiore» e con la specificazione della sottozona «Ziresi»
o «dei Ziresi» è riservata al vino
ottenuto dall'uva Marzemino gentile prodotta in vigneti
ubicati nella zona delimitata nel successivo
art. 3.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a
bacca nera, di varietà di vite raccomandate
e/o autorizzate per la provincia di Trento, presenti nei
vigneti in misura non superiore al 15%.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Trentino»
Marzemino accompagnata dall'appellativo «Superioire» e con
l'indicazione aggiuntiva della
sottozona «Ziresi» o «dei Ziresi» devono essere prodotte
esclusivamente nella zona così delimitata:
partendo dal km 359 della strada statale n. 12 dell'Abetone
e del Brennero presso l'abitato di
Volano, la delimitazione segue la strada statale fino a
incrociare, poco prima del km 360, la strada
che sale alla località S. Antonio; seguita questa per breve
tratto, in prossimità della quota 177.1, la
delimitazione segue il margine del bosco in direzione est
fino a quota 175.8 e da questa in linea
retta raggiunge quota 177.9, escludendo però la superficie
(circa 2 ettari) interessata a bonifica con
terreno di riporto. Da quota 177.9 il confine prosegue lungo
la strada interpoderale verso la località
Fornaci a quota 179.7 e da questa fino all'incrocio con la
strada statale n. 12 che percorre a ritroso in
direzione di Volano per circa 250 metri, finché incontra
sulla destra il fossato che segue fino ad
incontrare la strada interpoderale, in prossimità della
quota 174.6.
Da tale punto la delimitazione prosegue lungo detta strada
interpoderale in direzione dell'abitato di
Volano toccando le quote 177.0, 176.5, 176.3, 176.1 e in
prossimità della quota 177.8 raggiunge il
km 359 della strada statale n. 12 da dove la delimitazione è
iniziata.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino di cui all'art. 1
devono essere quelle tradizionali della zona di produzione
e, comunque, atte a conferire alle uve ed
al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di
qualità.
Per i nuovi impianti e i reimpianti è previsto un numero
minimo di 3.500 ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura
specializzata non deve superare i limiti di
seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo
alcolometrico volumico minimo naturale appresso
indicato:
Produzione max uva per
ettaro (tonn.)
Titolo alcolom. volum.
minimo naturale (% vol.)
Produzione max vino per
ettaro (hl)
«Trentino»
Marzemino Superiore dei
Ziresi
9 11,5 63
Su detto limite di resa in uva del vigneto è ammessa una
tolleranza massima del 20% non avente
diritto alla denominazione di origine controllata.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio
del vino a denominazione di origine
controllata «Trentino» Marzemino accompagnata
dall'appellativo «Superiore» e con la
specificazione della sottozona «Ziresi» o «dei Ziresi»
devono essere effettuate all'interno del
territorio della provincia di Trento.
Articolo 6
Il vino a denominazione di origine controllata «Trentino»
Marzemino accompagnata
dall'appellativo «Superiore» e con la specificazione della
sottozona «Ziresi» o «dei Ziresi», all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico; sapore: secco, pieno e gradevole;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,50%
vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.
Articolo 7
Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine
controllata «Trentino» Marzemino
accompagnata dall'appellativo «Superiore» e con la
specificazione della sottozona «Ziresi» o «dei
Ziresi» è ammessa la menzione «vigna», purché il prodotto
così designato provenga dalla superficie
vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate
le condizioni di cui alle norme vigenti. |