|
D.Dirett.
30 ottobre 2002.
Modifica del disciplinare di produzione dei vini spumanti a
denominazione di origine controllata
«Trento».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 novembre 2002, n. 261.
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualità dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei
vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della
predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 348, con il quale è stato emanato
il regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
Visto il D.M. 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa
che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il D.M. 9 luglio 1993 del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, con il quale è stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata ai vini
spumanti «Trento» ed il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino,
intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione ai vini spumanti a denominazione
di origine controllata «Trento»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini sulla predetta domanda e
sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei
vini «Trento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 196 del 22 agosto 2002;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da
parte degli interessati in relazione al parere ed alla
proposta di disciplinare di produzione sopra
citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica
del disciplinare di produzione dei vini
spumanti a denominazione di origine controllata «Trento», in
conformità al parere espresso dal
comitato soprarichiamato;
Decreta:
1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini spumanti a
denominazione di origine controllata «Trento»
approvato con decreto ministeriale 9 luglio 1993, e
successive modifiche, è sostituito per intero dal
testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in
vigore a partire dalla vendemmia 2002.
2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, già a
partire dalla vendemmia 2002, i vini a
denominazione di origine controllata «Trento», proveniente
da vigneti non ancora iscritti al relativo
albo, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed
alla denuncia delle uve, la denuncia dei
rispettivi terreni vitati, presso i competenti organi
territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'apposito albo dei vigneti entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
3. 1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2,
possono essere iscritti a titolo provvisorio,
solo per l'annata 2002, nell'albo previsto dall'art. 15
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a
giudizio degli organi tecnici della provincia autonoma di
Trento, le denunce risultino
sufficientemente attendibili, nel caso in cui la provincia
stessa non abbia potuto effettuare, per
dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di
idoneità previsti dalla normativa vigente.
4. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo vini
spumanti a denominazione di origine controllata «Trento», è
tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare.
Disciplinare di produzione dei vini spumanti a denominazione
di origine controllata «Trento»
Articolo 1
La denominazione di origine controllata «Trento» è riservata
al vino spumante bianco e al vino
spumante rosato ottenuto con il metodo della rifermentazione
in bottiglia che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2
I vini spumanti a denominazione di origine controllata
«Trento» devono essere ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti aventi, in àmbito aziendale, la
seguente composizione varietale: Chardonnay
e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.
Articolo 3
La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione
dei vini spumanti a denominazione di
origine controllata «Trento» è costituita dalle particelle
fondiarie, di sicura vocazione viticola,
ubicate, in provincia di Trento, nei comuni amministrativi
di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio,
Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo
Valsugana, Brentonico, Calavino,
Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra,
Cimone, Civezzano, Dorsino,
Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera,
Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico,
Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole,
Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi,
Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine Valsugana,
Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno,
Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Scurelle,
Segonzano, Spera, Spormaggiore,
Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna,
Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton,
Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro,
Villa Agnedo, Villa Lagarina,
Volano e Zambana.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini spumanti a
denominazione di origine controllata «Trento» devono essere
quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve ed al vino base, da cui
deriva lo spumante, le specifiche
caratteristiche di qualità.
L'iscrizione all'albo dei vigneti comporta il preventivo
accertamento da parte del Servizio vigilanza
e promozione dell'attività agricola della provincia autonoma
di Trento, delle condizioni naturali e
tecnico-colturali, nonché della vocazionalità alla specifica
produzione in base anche a valutazioni di
ordine tradizionale.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere atti a non
modificare le caratteristiche qualitative delle uve e del
vino.
È vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è ammessa
l'irrigazione come pratica di soccorso.
Le operazioni di raccolta dovranno essere effettuate in
maniera tale da garantire la consegna
all'impianto di pressatura di uve sane ed integre.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
base per vini spumanti a
denominazione di origine controllata «Trento» è stabilita,
per ettaro di coltura specializzata, in 150
q.li per tutte le varietà.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà
essere riportata a detti limiti mediante
diradamento dei grappoli ed un'accurata cernita delle uve
purché la produzione non superi di oltre il
20% il limite massimo.
Il Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola
della provincia autonoma di Trento, con
proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima
della vendemmia, può stabilire dei limiti massimi di
produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli
fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone
immediata comunicazione al Ministero delle
politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino base per vini spumanti a
denominazione di origine controllata «Trento» "bianco" e
«Trento» "rosato", un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,00% vol ed alla tipologia
«Trento» riserva un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 10,00% vol.
Ai fini della vinificazione le uve base per lo spumante
devono essere oggetto di specifica denuncia
annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente
indicata la destinazione delle uve
medesime.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione delle uve base per lo
spumante, di spumantizzazione e di
confezionamento devono essere effettuate esclusivamente nel
territorio della provincia di Trento.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Nella elaborazione dei vini spumanti a denominazione di
origine controllata «Trento» devono
essere osservate le operazioni relative al tradizionale
metodo della rifermentazione in bottiglia con
scuotimento e sboccatura.
Le operazioni di arricchimento e l'aggiunta dello sciroppo
di dosaggio sono consentite nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non oltre il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata; oltre questo limite
decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata
«Trento» devono permanere per almeno
quindici mesi sui lieviti di fermentazione.
Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e
comunque non prima del 1° gennaio
successivo alla raccolta delle uve.
Articolo 6
I vini spumanti a denominazione di origine controllata
«Trento», all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere, nelle diverse tipologie, alle
seguenti caratteristiche:
Bianco:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo più o meno intenso;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
sapore: vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
zuccheri massimi: secondo normativa CEE.
Rosato:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno tenue;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito,
talvolta fruttato;
sapore: vivace, armonico, moderatamente corposo;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
zuccheri massimi: secondo normativa CEE.
Riserva:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino intenso dorato;
odore: caratteristico;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,00%vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la
tipologia brut.
È facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali
modificare, con proprio decreto, i limiti
minimi sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco.
Articolo 7
I vini spumanti a denominazione di origine controllata
«Trento» nelle tipologie bianco e rosato, che
abbiano trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di
permanenza sui lieviti possono
riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
Il vino spumante a denominazione di origine controllata
«Trento», "bianco" ottenuto da uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico complessivo
naturale minimo del 10% e che abbia
trascorso un periodo di almeno trentasei mesi di permanenza
sui lieviti può, ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, fregiarsi
della qualificazione «riserva»; in tal caso è
obbligatorio riportare nell'etichettatura l'annata di
produzione delle uve.
Per il vino spumante «Trento» "rosato" è ammessa, in
alternativa l'indicazione rosè. Nella
designazione e presentazione dei vini spumanti a
denominazione di origine controllata «Trento» il
riferimento alle varietà di vite che lo compongono è
consentito solo su etichette complementari e
comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla metà
di quelli utilizzati per l'indicazione
della denominazione di origine. Sulle stesse etichette
complementari, nei tipi che non riportano
l'annata di vendemmia, è obbligatorio indicare l'annata di
sboccatura.
Ai vini spumanti a denominazione di origine controllata
«Trento» è vietata qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi fine, scelto, selezionato. superiore e similari. È
tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi,
purché non abbiano significato laudativo e
non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano
riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e
località dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle
condizioni previste dal decreto ministeriale
22 aprile 1992.
Articolo 8
I vini spumanti a denominazione di origine controllata
«Trento» devono essere confezionati in
idonee bottiglie da spumante, con tappo in sughero a forma
di fungo ancorato.
I vini spumanti a denominazione di origine controllata
«Trento» possono lasciare la zona di
vinificazione di cui all'art. 5, solo dopo essere stati
confezionati per il consumo.
Articolo 9
Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte
all'albo dei vigneti dei vini spumanti a
denominazione di origine controllata «Trento» è consentita,
in favore di altre denominazioni
compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla
composizione varietale dei vigneti, la scelta
vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge 10 febbraio
1992, n. 164.
I produttori interessati hanno facoltà di optare per le
denominazioni prescelte a condizione che
vengano rispettate le prescrizioni contenute nei rispettivi
disciplinari di produzione e secondo la
normativa vigente. |