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Art 1
La indicazione geografica tipica “Umbria”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Umbria” è riservata ai seguenti
vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
bianco novello
rosso
rosso novello
rosso passito
rosso frizzante
rosato
rosato frizzante
rosato novello
I vini ad IGT “Umbria” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca o rossa
raccomandati e/o autorizzati per le province di Terni e
Perugia.
La IGT “Umbria”, con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/ o autorizzati per le province di Perugia e
Terni, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o
autorizzati per le province di Perugia e Terni fino ad un
massimo del 15%.
I vini ad IGT “Umbria” con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti
anche nelle tipologie frizzante e novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT
“Umbria” comprende l’intero territorio amministrativo delle
province di:
Perugia Terni
nella regione Umbria.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Umbria” bianco, rosso e rosato, non deve essere
superiore a:
Umbria bianco 15,00 tonnellate/ettaro
Umbria bianco più vitigno 13,00 tonnellate/ettaro
Umbria rosso e rosato 14,00 tonnellate/ettaro
Umbria rosso e rosato più vitigno 12,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Umbria”
seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
Umbria vitigni a bacca rossa 9,50% vol.;
Umbria vitigni a bacca bianca 9,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,50%.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione della IGT “Umbria”
tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino tranne che per la tipologia passito, la cui resa non
deve essere superiore al 45%.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione della IGT
“Umbria passito” è consentito un leggero appassimento sulla
pianta o su graticci.
Art 6
I vini ad IGT “Umbria” anche accompagnati con la
specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al
consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale
minimo di:
Umbria bianco 10,50% vol.;
Umbria rosso 11,00% vol.;
Umbria rosato 11,00% vol.;
Umbria novello 11,00% vol.;
Umbria passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Umbria” è consentito utilizzare
il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi
tra quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di
produzione come utilizzabili singolarmente nella
designazione e presentazione dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Umbria” è consentito a
condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due
vitigni ai quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno
dei due vitigni interessati non superi il corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente
disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia
inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due
vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all’effettivo rapporto delle uve da
essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Umbria” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Umbria” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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