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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VALCALEPIO
DOC |
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VALCALEPIO
D.O.C.
D.D. 12/APRILE/2002 |
Art 1
La denominazione di origine controllata “Valcalepio”, è
riservata ai vini:
Rosso
Bianco
Moscato passito
Che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Valcalepio” è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Valcalepio rosso”
Cabernet Sauvignon dal 25 al 60%
Merlot dal 40 al 75%
“Valcalepio bianco”
Pinot bianco e Chardonnay, congiuntamente dal 55 all’80%
Pinot grigio dal 20 al 45%
“Valcalepio Moscato passito”
Moscato di Scanzo e/o Moscato al 100%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c.
“Valcalepio” devono essere prodotte nell’intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
Villongo Credaro Gandosso
Cenate Sotto Carobbio degli Angeli San Paolo d’Argon
Torre de’ Roveri Villa di Serio Ranica
Entratico
E parte del territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Predore Sarnico Viadanica
Adrara San Martino Adrara San Rocco Foresto Sparso
Castelli Calepio Grumello del Monte Telgate
Bolgare Chiuduno Gorlago
Zandobbio Trescore Balneario Luzzana
Cenate Sopra Costa Mezzate Montello
Bagnatica Brusaporto Seriate
Albano Sant’Alessandro Scanzorosciate Nembro
Alzano Lombardo Torre Boldone Bergamo
Ponteranica Sorisole Villa d’Almé
Paladina Valbrembo Mozzo
Curno Palazzago Pontida
Barzana Mapello Villa d’Adda
Carvico Sotto il Monte Giovanni XXIII
Tutti in provincia di Bergamo
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla foce del Torrente Rino sul Lago d’Iseo, in
comune di Predore, la linea di delimitazione risale il
torrente stesso sino ad incontrare la mulattiera per I
Vasti, che segue in direzione ovest, sino alla valle Duago,
toccando successivamente le quote 340, 504 e 501. Prosegue
quindi per il sentiero a mezzacosta, sino ad incontrare il
confine amministrativo dei comuni di Sarnico e Predore.
Prosegue su detto sentiero sino alla Valle della Canola e
poi, dopo aver risalito per breve tratto la valle stessa
sino alla curva di livello di quota 225, segue la curva
stessa sino ad incontrare il sentiero per La Forcella in
vicinanza del villaggio Holiday.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero
per La Forcella sino a quota 398, indi si identifica con la
carreggiabile comunale che, superando il confine
amministrativo tra i comuni di Sarnico e Viadanica,
raggiunge quota 360.
Da questo punto prosegue in direzione nord, sino alla Valle
Maggiore a quota 333.
Piega quindi in direzione sud – est seguendo la
carreggiabile per le frazioni Scotti, Riva, Case Rasetti e
prosegue quindi fino ad incontrare il Torrente Guerna in
prossimità di quota 308, risale poi il corso del Torrente
Guerna e passando dalle località Ambrogi, Forno e Dumengoni
raggiunge la località Segrone Basso.
Da questo punto segue il sentiero in direzione ovest sino ad
incontrare a quota 500 il tornante della strada per i Colli
di San Fermo, strada che segue in direzione sud – ovest sino
a quota 548, indi segue la carrareccia che, passando per
quota 576, località Costa e quota 604, raggiunge Rio Valle
Fienile Biboli.
Da questo punto la linea di delimitazione segue la
mulattiera in direzione Mascherpigna, fino al Col Croce, a
quota 669, incontra il confine amministrativo tra i comuni
di Foresto Sparso e Berzo San Fermo.
Segue detto confine sino a Campo Alto, indi prosegue lungo
il confine amministrativo tra i comuni di Entratico e Berzo
San Fermo e poi tra Entratico e Borgo di Terzo sino al Fiume
Cherio.
Discende lungo detto fiume sino alla confluenza con il
Torrente Bragazzo.
Risale tale torrente sino alla frazione Costa ed imbocca
quindi il sentiero a mezzacosta sopra Redonina, che
attraversando il confine amministrativo tra i comuni di
Luzzana e Trescore Balneario prosegue fino alla Madonna del
Mirabile passando per quota 482 e la sorgente La Piazzola a
quota 412.
Dalla Madonna del Mirabile la linea di delimitazione segue
la curva di livello a quota 400 sino alla Val di Carpan,
prosegue in direzione ovest sul sentiero per Sant’Ambrogio
e, oltrepassando il confine amministrativo tra il comune di
Trescore Balneario e quello di Cenate Sopra, si congiunge
con la carrareccia per Cascina Zagni.
Da qui segue in direzione nord il sentiero che raggiunge la
sorgente Cop, indi per quota 620, quota 508, località Plasso
e Foppa arriva al fondovalle della val Calchera.
Prosegue quindi per il sentiero che, passando per la
località Locanda, quota 398 e 454, raggiunge Ca’ Pessina
(quota 537).
Da qui percorre il sentiero che, passando per Pian Bianchet,
quota 583 e quota 686, attraversa il confine amministrativo
tra i comuni di Cenate Sopra e Scanzorosciate e raggiunge
quota 502.
Da questo punto imbocca in direzione ovest la mulattiera
esistente, che percorre attraversando il confine
amministrativo tra i comuni di Scanzorosciate e Nembro sino
a raggiungere quota 633.
Imbocca in direzione nord – ovest il sentiero sino al ponte
sul Fiume Serio che segue per tutto il tratto che si
identifica con il confine amministrativo tra i comuni di
Nembro e Villa al Serio fino ad incontrare il confine
amministrativo tra i comuni di Nembro ed Alzano Lombardo.
Confine che segue in direzione nord sino a quota 378, indi
in direzione ovest sino a quota 698, indi in direzione sud
fino ad incontrare la Cascina Frontale.
Da questo punto la linea di delimitazione segue la
carreggiabile Alzano – Lonno in direzione Mottarello e
quindi la strada per Brumano, che segue in direzione nord,
fino a quota 559.
Segue quindi la mulattiera che, partendo da quota 559,
attraversa la Valle del Nese ed arriva a quota 551.
Segue quindi la strada rotabile di nuova costruzione per il
Monte di Nese fino al bivio per Olera.
Da qui prosegue, fino alla località Stocchi, sulla rotabile
Olera – Busa.
In prossimità della località Stocchi devia lungo il confine
amministrativo tra Ponteranica e Alzano Lombardo e prosegue
lungo il confine tra Ponteranica e Ranica e quindi lungo il
confine tra Ponteranica e Torre Boldone, fino a quota 657,
dove imbocca la carreggiabile che porta a Ca’ della Maresana.
Da questa località segue la mulattiera che, passando per le
quote 486 e 437 raggiunge il Torrente Morla.
Risale detto torrente sino in prossimità di quota 558 (Buso
della Porta), prosegue lungo il sentiero esistente sino al
Castello della Moretta, ove prosegue in direzione nord – est
sulla carrareccia per Ca’ del Latte.
Segue quindi il tracciato che, passando per Roccolo ed
attraversando il confine tra Ponteranica e Sorisole a quota
760, raggiunge successivamente quota 644, località Comunelli
Catene Val di Bareden e poi prosegue lungo la strada della
valle fino a via Botta a quota 524.
Da quota 524 la linea di delimitazione prosegue lungo il
sentiero che, passando per Monti della Calchera, raggiunge
la carrareccia di Colle Barbino, che segue fino a quota 432.
Da questa quota segue per breve tratto la curva di livello a
quota 432 sino al confine amministrativo tra i comuni di
Sorisole e Villa d’Almé, ove incontra e segue il sentiero
che, passando per le località Foresto Secondo, Piazzola e
Cascina Belvedere arriva a Bruntino Alto.
Da qui segue il tracciato che raggiunge a quota 368
l’acquedotto di Algua.
Si identifica con detto acquedotto fino alla località
Ventolosa, ove imbocca per breve tratto la strada di Valle
Brembana fino al bivio per Valle Imagna.
Prosegue per detta strada fino ad incontrare il Fiume Brembo
ed il confine amministrativo tra Almenno San Salvatore e
Villa d’Almé.
Segue detto confine risalendo il Fiume Brembo sino alla
confluenza con il Torrente Imagna, ove incontra il confine
tra Almenno San Salvatore ed Ubiale Clanezzo, confine che
segue fino ad incontrare quello tra Strozza ed Ubiale
Clanezzo.
Prosegue quindi lungo il confine amministrativo tra Strozza
ed Almenno San Salvatore fino ad incontrare e seguire la
mulattiera esistente per Ca’ Madonnina, attraversa il
confine tra Almenno San Salvatore ed Almenno San Bartolomeo
e passa successivamente per le località Ca’ Puricchio,
Albelasco, Cageroli e Camutaglio sino ad incontrare il
confine amministrativo tra Almenno San Bartolomeo e
Palazzago.
Prosegue quindi su detto confine in direzione sud fino al
ponte sul Torrente Borgogna, risale il torrente stesso sino
al ponte a valle della parrocchiale di Palazzago sulla
strada per la frazione Brocchione, indi il tratto del
torrente stesso a monte, sino alla mulattiera che a ponente
del Monte Brocchione raggiunge il sentiero dalla frazione
omonima al Monte Valmora.
Segue il sentiero suddetto sino al confine amministrativo
tra i comuni di Palazzago e Pontida, indi il confine tra i
suddetti comuni sino al confine con il comune di Caprino
Bergamasco.
Da qui segue il confine fra il suddetto comune e Pontida
sino alla strada statale Bergamo – Lecco, indi la suddetta
strada verso est sino al Monastero di Pontida, poi la strada
che dal monastero porta alla frazione Canto e poi la
mulattiera da detta frazione verso la Cascina
Porcile sino al confine amministrativo tra Pontida e Sotto
il Monte Giovanni XXIII e poi detto confine sino a quello di
Carvico.
Segue poi il confine tra Carvico e Pontida sino al confine
amministrativo di Villa d’Adda, indi il confine tra Villa
d’Adda e Pontida sino alla strada Odiago – Villa d’Adda.
Segue detta strada sino a Villa d’Adda – Carvico – Brusicco
– Gerole Catolari e poi il sentiero che da detta strada
porta sino alla frazione Piana.
Successivamente segue la strada da tale frazione a Camaitone
sino alla strada Villa Gromo – Camozzaglio e poi tale strada
sino alla deviazione per la Ca’ Rossa.
Indi devia per la Ca’ Rossa e poi per il sentiero e la
carrareccia sino a Mapello.
Segue poi la strada Mapello – Ambivere sino al confine con
il comune di Palazzago, indi il confine tra Palazzago e
Ambivere sino alla strada Val San Martino.
La linea di delimitazione prosegue poi sulla strada per
Brughiera e Gromlongo sino alla deviazione per la località
Baracche.
Quindi devia per detta località e segue la strada per San
Sosimo – Barzana – Palazzago sino al confine tra Palazzago e
Barzana.
Segue detto confine sino al confine con il comune di Almenno
San Bartolomeo e poi lungo il Torrente Lesina sino alla
strada comunale Barzana – Almenno San Bartolomeo.
Segue detta strada sino alla località Quadrivio e da detta
località la carrareccia che, passando a valle del cimitero
di Almenno San Bartolomeo, raggiunge il Torrente Tornago,
che segue sino ad incontrare il Fiume Brembo.
Prosegue quindi lungo il confine amministrativo dei comuni
di Almé e Paladina, sino ad incontrare il Torrente Guisa a
quota 281.
Da qui prosegue lungo la strada che attraversando Sombreno e
passando per quote 277 e 275 e Cascina Merleta, arriva a
Cascina Morlani in prossimità di quota 287.
Da qui segue in direzione ovest il confine amministrativo
tra i comuni di Valbrembo e Mozzo sino a quota 257.
Da questo punto prosegue in direzione sud lungo la strada,
che passando per quota 254, attraversando il centro di Mozzo
e passando per quota 251, arriva alla ferrovia Bergamo –
Ponte San Pietro.
Prosegue in direzione ovest lungo detta ferrovia sino alla
stazione di Bergamo a quota 248.
Prosegue quindi in direzione nord – est lungo la sede
ferroviaria in disarmo (segnata con lineette nere) della
ferrovia Valle Seriana che, passando per quote 261, 269 e
278 raggiunge il confine amministrativo tra i comuni di
Torre Boldone e Ranica.
Da qui prosegue lungo detto confine fino ad incontrare la
Roggia Guidana da dove prosegue lungo il confine tra i
comuni di Ranica e Gorle sino ad incontrare il Fiume Serio.
Prosegue quindi in direzione nord – est lungo la nuova
strada per Scanzorosciate, sino ad incontrare la Roggia
Borgogna, che segue in direzione sud – est passando per
quote 247 e 250.
Raggiunge la strada di circonvallazione sino alla strada
statale n. 42 del Tonale e della Mendola.
Da questo punto la linea di delimitazione segue la strada
statale n. 42 in direzione ovest sino ad incontrare il
confine amministrativo tra i comuni di Albano Sant’Alessandro
e Pedrengo.
Segue quindi per breve tratto detto confine in direzione
sud, sino ad incontrare la ferrovia Bergamo – Brescia,
prosegue lungo detta ferrovia in direzione ovest sino ad
incontrare la strada di Comonte.
Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo la
suddetta strada in direzione sud passando per quota 246 e
località Comonte.
Arriva ad incontrare la strada per Brusaporto e Bagnatica
all’altezza del km. 7,000
Prosegue in direzione sud – est lungo detta strada passando
per quota 232, Brusaporto, quota 223 e Bagnatica sino ad
incontrare a quota 217 la strada per Montello.
Prosegue in direzione nord – est lungo la strada per
Montello e, passando per quota 222, arriva ad incrociare la
ferrovia Bergamo – Brescia.
Segue detta ferrovia in direzione sud – est passando per
quota 228 e 227 sino ad incontrare il Fiume Cherio (quota
226).
Prosegue in direzione sud lungo il Fiume Cherio fino ad
incontrare l’autostrada Bergamo – Brescia.
Prosegue quindi lungo detta autostrada in direzione sud –
est fino ad incontrare la ferrovia Bergamo – Brescia
all’altezza di quota 201.
Da qui la linea di delimitazione prosegue in direzione sud –
est lungo la linea ferroviaria Bergamo – Brescia sino ad
incontrare il confine tra le province di Bergamo e di
Brescia.
Da questo punto prosegue in direzione nord lungo il suddetto
confine sino al ponte sul Fiume Oglio nel comune di Sarnico
in prossimità di quota 188.
Da qui segue in direzione est la riva bergamasca del Lago di
Iseo, sino ad arrivare alla foce del Torrente Rino in comune
di Predore da dove la delimitazione ha avuto inizio.
Dall’area sopra citata sono escluse le seguenti due zone:
1) dal cimitero di Palazzago si segue la strada per la
frazione Brocchione proseguendo sino al ponte da cui si
diparte la mulattiera per il Monte Picco che si percorre
sino a detto monte, si imbocca quindi il sentiero sino alla
Cascina Posvolta, quindi la mulattiera sino alla frazione
Montebello, il tratto verso valle del Torrente Borgogna sino
al confine tra Barzana e Palazzago che si segue sino a
quello con Almenno San Bartolomeo, poi a monte si segue il
Torrente Lesina sino alla frazione Carosso ed al cimitero di
Palazzago.
2) Dal confine tra i comuni di Mapello e Ambivere si segue
la strada che collega i due detti centri abitati sino al
confine tra Ambivere e Palazzago, quindi il confine di detti
comuni fino alla località Baracchino, indi la strada per
Brughiera – Gromlongo – Cerchiera e quella della Valle San
Martino sino al Monastero di Pontida; si imbocca la strada
per la frazione Canto sino a quota 357, poi il sentiero e la
carrareccia sulla dorsale tra la Valle San Martino e la Val
di Gerra sino alla strada per la frazione Canto;
successivamente si percorre la strada medesima sino a detta
frazione e poi la mulattiera dalla frazione Canto verso
Cascina Porcile, poi si segue il confine amministrativo tra
i comuni di Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII prima e
tra quello di Mapello e Ambivere poi sino alla strada
Mapello – Ambivere.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOC “Valcalepio” devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto considerati idonei i terreni pedecollinari e
collinari di buona esposizione, di natura preminentemente
silicio – argillosa.
Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo valle, quelli
umidi, nonché quelli a quote superiori ai 500 metri s.l.m.
per le uve di Merlot e di Cabernet Sauvignon ed ai metri 600
s.l.m. per le uve Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, specie
per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici
competenti o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata non deve essere superiore a:
“Valcalepio bianco” 9,00 tonn/ettaro
“Valcalepio rosso” 10,00 tonn/ettaro
“Valcalepio Moscato passito” 6,50 tonn/ettaro
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi.
La regione Lombardia può modificare dette rese ai sensi
della Legge 10/02/1992, n. 164.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Valcalepio bianco” 11,00% vol.
“Valcalepio rosso” 11,00% vol.
“Valcalepio rosso riserva” 12,00% vol.
Le uve destinate alla vinificazione delle tipologie:
“Moscato passito” devono assicurare, prima
dell’appassimento, un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo, rispettivamente di:
“Valcalepio Moscato passito 11,50% vol.
Ai fini della vinificazione le stesse uve devono essere
sottoposte ad appassimento sulla pianta o dopo la raccolta,
con sistemi tradizionali in ambienti adatti.
Il periodo di appassimento delle uve non può essere
inferiore a:
21 giorni
e comunque, anche oltre tale limite, il periodo deve essere
protratto sino ad assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di:
17,00% vol.
Ai fini della vinificazione della tipologia del vino a DOC
“Valcalepio Moscato passito” integrato con il nome di uno
dei comuni di cui al successivo art. 7, comma 7, le relative
uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e
sui relativi registri di cantina deve essere espressamente
indicata la destinazione delle uve medesime.
Art 5
Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate nel territorio
amministrativo dei comuni anche se solo parzialmente
compresi nella zona di produzione delle uve delimitata nel
precedente art.3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche tradizionali, leali e costanti, o comunque atte a
conferire ali vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al:
“Valcalepio rosso” 70%
“Valcalepio bianco” 70%
“Valcalepio Moscato passito” 40%
Il vino a d.o.c. “Valcalepio rosso” prima dell’immissione al
consumo deve subire un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno
Un anno di cui almeno tre mesi in botti di legno
A decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle
uve
Il vino a DOC “Valcalepio rosso” sottoposto ad un
invecchiamento minimo di:
tre anni di cui almeno uno in botti di rovere
a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve
può portare in etichetta la menzione “riserva”
Il vino a DOC “Valcalepio Moscato passito” non possono
essere immessi al consumo prima del:
12 maggio del secondo anno successivo a quello di produzione
delle uve.
Art 6
I vini a DOC “Valcalepio”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Valcalepio rosso”
colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Valcalepio rosso riserva”
colore: rosso rubino più o meno carico, tendente al granata;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico,
persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Valcalepio bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Valcalepio Moscato passito”
colore: rosso rubino più o meno carico che può tendere al
cerasuolo con riflessi granata;
profumo: delicato, aromatico, intenso, caratteristico;
sapore: dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto
di
mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 15,00% vol.;
residuo zuccherino minimo: 30,00 g/l;
residuo zuccherino massimo: 80,00 g/l;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC
“Valcalepio” è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quelle previste nel presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta,
cascina, podere ed altri termini similari sono consentite
inosservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia.
Per i vini a DOC “Valcalepio rosso e rosso riserva” e
“Valcalepio bianco” è consentito l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano
riferimento ad
unità amministrative, frazioni, arre, zone e località dalle
quali effettivamente provengono le uve di cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai
decreti ministeriali del 22/04/1992.
Per indicare il vino a d.o.c. “Valcalepio Moscato passito”
ottenuto da uve provenienti dalla restante zona di
produzione della d.o.c. “Valcalepio” dovrà essere utilizzata
in etichetta esclusivamente la dizione “Moscato passito”.
La d.o.c. “Valcalepio Moscato passito” può essere integrata
dai nomi dei seguenti comuni:
Gandosso Grumello del Monte Cenate Sotto
Torre de’ Roveri Albano Sant’Alessandro Carobbio degli
Angeli
Solo per indicare i vini della stessa tipologia ottenuti con
uve ivi prodotte.
Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.
“Valcalepio” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata
di produzione delle uve.
Art 8
I contenitori di capacità non superiore a litri 5,000
contenenti i vini a DOC “Valcalepio” di cui al presente
disciplinare di produzione debbono essere, per quanto
riguarda l’abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri
dei vini di pregio, pertanto, dovranno essere di vetro,
chiusi con tappo di sughero e le bottiglie dovranno essere
di tipo bordolese o borgognona per il vino rosso e di tipo
bordolese o renana per il vino bianco.
Tali disposizioni non si applicano, tuttavia, per capacità
non superiori ai 0,250 litri.
Per il tipo Moscato passito sono obbligatorie bottiglie di
vetro scuro di capacità non superiore ai 0,750 litri.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di
origine controllata “Valcalepio”, vini che non rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli
28, 29, 30 e 31 della Legge 10/02/1992, n. 164. |
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