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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VALCAMONICA
IGT

VALCAMONICA
I.G.T.
D.D. 2/Ottobre/2003

Art 1
 La indicazione geografica tipica “Valcamonica”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
 La IGT “Valcamonica” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco passito
rosso
Marzemino
Merlot
I vini ad IGT “Valcamonica” bianco, anche nella tipologia passito, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca bianca con una presenza minima del 60%:
Riesling renano
Incrocio Manzoni
Muller Thurgau
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 40%.
La IGT “Valcamonica” rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca rossa, nella misura minima del 60%:
Marzemino
Merlot
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 40%.
La IGT “Valcamonica”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Marzemino
Merlot
è riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Valcamonica” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Berzo Demo Cedegolo Cevo Sellero
Capo di Ponte Ono San Pietro Cerveno Losime
Niardo Ceto Braone Breno
Malegno Cividale Camuno Bienno Berzo Inferiore
Esine Piancogno Darfo Boario Terme Gianico
Artogne Piancamuno Ossimo Prestine
Angolo Terme
in provincia di Brescia.
Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell’iscrizione all’elenco delle vigne, di cui all’articolo 15, comma 2, della Legge 10/02/19925, n. 164, unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura pede-collinare, collinare e pedemontana di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore agli 800 metri slm con esclusione di terreni pianeggianti particolarmente umidi.
I nuovi impianti e reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a:
4.000 ceppi/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad IGT “Valcamonica” a:
Valcamonica bianco 11,00 tonnellate/ettaro
Valcamonica passito 11,00 tonnellate/ettaro
Valcamonica rosso 11,00 tonnellate/ettaro
Valcamonica Marzemino 8,00 tonnellate/ettaro
Valcamonica Merlot 8,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Valcamonica” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Valcamonica bianco 10,00% vol.;
Valcamonica bianco passito 11,00% vol. prima dell’appassimento;
Valcamonica rosso 10,00% vol.;
Valcamonica Marzemino 11,00% vol.;
Valcamonica Merlot 11,00% vol.
Nei casi di annate particolarmente sfavorevoli detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.
Art 6
 I vini ad IGT “Valcamonica”, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Valcamonica bianco 11,50% vol.;
Valcamonica rosso 11,50% vol.;
Valcamonica passito 14,00% vol.;
Valcamonica Marzemino 12,00% vol.;
Valcamonica Merlot 12,00% vol.;
Art 7
 Alla IGT “Valcamonica” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Nella designazione e presentazione del vino ad IGT “Valcamonica” nelle tipologie “passito, Marzemino e Merlot” è obbligatorio riportare l’annata di produzione delle uve.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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