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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Valdadige” o il lingua tedesca “Etschtaler”,
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione, per le seguenti tipologie:
Bianco
Rosso
Rosato
Pinot grigio
Pinot bianco
Chardonnay
Schiava
Frizzante
Art 2
La denominazione di origine controllata “Valdadige” è
riservata ai vini ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti
aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Valdadige bianco”
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Müller Thurgau
e Chardonnay, da soli o congiuntamente minimo 20%
Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o
congiuntamente, massimo 80%.
“Valdadige rosso e rosato”
Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata), Schiave
(sottovarietà e sinonimi), da soli o congiuntamente minimo
50%
Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e
Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, massimo 50%.
“Valdadige Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Valdadige Pino t bianco”
Pinot bianco minimo 85%
“Valdadige Pinot grigio”
Pinot grigio minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per le province di Bolzano, Trento e Verona,
da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Valdadige Schiava”
Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o
congiuntamente, minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per le province di Bolzano, Trento e Verona, da
soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a
d.o.c. “Valdadige” devono essere prodotte nell’intero
territorio dei comuni appresso indicati:
Avio Ala Aldeno
Arco Besenello Calliano
Calavino Cavedine Cembra
Drò Faedo Faver
Giovo Isera Lasino
Lavis Lisignano Mezzocorona
Mezzolombardo Mori Nago Torbole
Nogaredo Nomi Padergnone
Pomarolo Riva del Garda Roverè della Luna
Rovereto San Michele all’Adige Segonzano
Tenno Trambileno Trento
Vezzano Villalagarina Volano
Zambano
Tutti in provincia di Trento
Andriano Appiano Bolzano
Bronzolo Caines Caldaro
Cermes Cornedo all’Isarco Cortaccia
Cortina all’Adige Egna Fiè
Gargazzone Lagundo Laives
Lana Magrò all’Adige Marlengo
Merano Montagna Nalles
Ora Parcines Postal
Renon Rifiano Salorno
San Pancrazio Scena Terlano
Termeno Tesino Tirolo
Vadena.
Tutti in provincia di Bolzano
Brentino Belluno Dolcè Rivoli Veronese
In provincia di Verona.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati ala produzione dei vini a d.o.c.
“Valdadige” devono essere quelle tradizionali della zona di
produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la
produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
Sono ammesse le forme di allevamento a pergoletta trentina e
le forme a spalliera.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura ed è consentita
l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura
specializzata delle varietà di viti destinate alla
produzione dei vini a d.o.c. “Valdadige” ed i rispettivi
titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere
i seguenti:
“Valdadige bianco” 15,00 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Valdadige rosso” 15,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Valdadige rosato” 15,00 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Valdadige Pinot bianco” 15,00 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Valdadige Pinot grigio” 14,00 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Valdadige Chardonnay” 15,00 tonn./ettaro 9,50% vol.
“Valdadige Schiava” 15,00 tonn./ettaro 9,50% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a d.o.c. “Valdadige”
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate entro l’intero territorio della provincia di
Verona.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche.
E’ consentita l’aggiunta di mosti o vini di colore analogo,
anche di annate diverse, appartenenti alla medesima
denominazione, nel limite massimo del 15%.
I mosti ed i vini a d.o.c. “Valdadige”, con la
specificazione dei vitigni:
“Chardonnay”
“Pinot bianco”
possono essere elaborati nella versione “frizzante”,
attuando esclusivamente il processo della rifermentazione
naturale.
La zona di elaborazione dei vini frizzanti comprende la
regione Veneto e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
E’ consentito l’arricchimento alle condizioni e con le
modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
I vini della d.o.c. “Valdadige” possono essere conservati in
recipienti di legno.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma
non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di
sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto
alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Art 6
I vini a d.o.c. “Valdadige”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Valdadige bianco”
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, talvolta amabile, fresco, armonico,
moderatamente
acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minimo: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
“Valdadige rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, moderatamente acidulo, talvolta
amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Valdadige rosato”
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole, delicato;
sapore: asciutto, morbido, lievemente acidulo, talvolta
amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
“Valdadige Pinot bianco”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 6,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
“Valdadige Pinot grigio”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, pieno, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 6,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
“Valdadige Chardonnay”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 6,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
“Valdadige Schiava”
colore: da rosso rubino a rosso granata;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, morbido, talvolta amabile, moderatamente
acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
“Valdadige Chardonnay frizzante”
“Valdadige Pinot bianco frizzante”
spuma: sottile, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: secco o amabile, frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di
legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di
legno.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole – Comitato
nazionali per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
minimi di cui sopra per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e
presentazione dei vini a d.o.c. “Valdadige” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella
prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore, quali: viticoltore, fattoria, tenuta,
podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite
in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia.
Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche
di unità amministrative, frazioni, aree, zone e località,
dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in
conformità al disposto del D.M. 22/04/1992.
Nella designazione e presentazione del vino a d.o.c.
“Valdadige” può figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è
consentita, alle condizioni previste dalla Legge.
La menzione della sottozona e dei toponimi di vigna vanno
riportati in etichetta sopra la denominazione di origine,
senza soluzioni di continuità, con i caratteri di stampa di
dimensioni pari o inferiori a quelli usati per la
denominazione medesima.
Art 8
I contenitori dei vini a d.o.c. “Valdadige”
possono essere chiusi con i vari dispositivi ammessi dalla
vigente normativa, compresi i tappi di materiale inerte.
I medesimi possono essere della capacità nominale massima di
litri 60,000; per i contenitori in vetro non sono previsti
vincoli colorimetrici.
Per la tappatura dei contenitori dei vini frizzanti si
applicano le norme vigenti in materia.
Art 9
Per i prodotti derivati dalle superfici vitate
iscritte agli albi dei vigneti a DOC Valdadige” è
consentita, in favore di altre denominazioni di origine
compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla
composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale
prevista dall’art 7 della legge n. 164 del 10/02/1992, I
produttori i interessati hanno la facoltà di optare per le
denominazioni prescelte a condizione che vengano rispettate
le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.
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