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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VALDAMATO
I.G.T.

VALDAMATO
I.G.T.
D.M. 27/OTTOBRE/1995

Art 1
 La indicazione geografica tipica “Valdamato”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2
 La IGT “Valdamato” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Valdamato” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Catanzaro.
I vini ad IGT “Valdamato” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Catanzaro, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Valdamato” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Valdamato” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Curinga Feroleto Gizzeria Lamezia Terme
Maida Pianopoli San Pietro a Maida
in provincia di Catanzaro.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Valdamato” seguita o meno dal riferimento del vitigno , non deve essere superiore a:
Valdamato bianco 16,00 tonnellate/ettaro
Valdamato rosso e rosato 15,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Valdamato”, seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Valdamato bianco 10,00% vol.;
Valdamato rosso 10,50% vol.;
Valdamato rosato 10,50% vol.
Le uve destinate alla produzione della tipologia “frizzante” possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

Art 5
 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Per la produzione della tipologia “passito”, le uve devono essere sottoposte all’appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
14,00% vol.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia “passito” per la quale non può superare il 50%.

Art 6
I vini ad IGT “Valdamato” anche con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Valdamato bianco 10,50% vol.;
Valdamato rosso 11,00% vol.;
Valdamato rosato 10,50% vol.;
Valdamato novello 11,00% vol.;
Valdamato bianco frizzante 10,00% vol.;
Valdamato rosso frizzante 10,50% vol.;
Valdamato rosato frizzante 10,50% vol.;
Valdamato passito 15,00% vol.

Art 7
 Alla IGT “Valdamato” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Valdamato” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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