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Art 1
La denominazione di origine controllata “Val d’Arbia”
è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Val d’Arbia” deve essere ottenuto dalle
uve della varietà dei vitigni presenti nell’ambito aziendale nelle
proporzioni appresso indicate:
Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti dal 70 al 90%
Chardonnay dal 10 al 30%.
Possono concorrere alla produzione del vino a DOC “Val d’Arbia” le
uve delle varietà dei vitigni a bacca bianca raccomandati o
autorizzati della provincia di Siena con l’esclusione di tutti i
vitigni aromatici, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente
fino ad un massimo del 15% del totale.
I produttori iscritti all’Albo dei vigneti che non hanno gli stessi
adeguati alle caratteristiche di cui sopra hanno cinque anni di
tempo per regolarizzare la loro posizione a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di modifica del disciplinare approvato
con D:P:R: 30/Maggio/1985
Art 3
La zona di produzione delle uve dei vini a DOC “Val d’Arbia”
comprende tutto il territorio amministrativo del comune di:
Siena
Ed in parte quello dei comuni di:
Castellina in Chianti Radda in Chianti Gaiole in Chianti
Monteriggioni Castelnuovo Berardenga Sovicille
Asciano Monteroni d’Arbia Murlo
Buonconvento
Tutti in provincia di Siena
Tale zona è delimitata come appresso indicato:
partendo dal punto d’incontro fra i confini comunali di Montalcino,
Murlo e Buonconvento, individuabile nel punto d’incontro fra il
torrente Crevolese ed il fiume Ombrone, il limite segue, in
direzione nord-est, il torrente Rigagliano che costituisce il
confine comunale tra Buonconvento e Murlo, fino all’incontro con la
strada per Murlo a quota 209, segue poi tale strada fino al punto di
incontro con la strada per Grotti Alto; indi la strada
Grotti-Bagnaia fino al bivio di Mugnano, da dove segue quest’ultima
strada fino a quota 263.
Da questa quota il limite segue la strada poderale che porta al
podere il Moro, a quota 235, fino all’incontro con la strada
comunale per Brucciano e proseguendo fino al punto in cui questa si
immette sulla strada statale n. 223 di Paganico a quota 237. da
questo punto il limite prosegue lungo la strada statale n. 223 a
Costalpino, ove incontra la strada statale n. 73 Senese-Aretina,
lungo la quale continua fino a Villa Agazzara, presso la quota 271.
Ripiega poi a nord lungo il fosso Alfino per seguirlo fino a
raggiungere la strada che congiunge Belcaro con Montalbuccio;
prosegue su questa strada fino al bivio a quota 351, imbocca
successivamente la strada comunale che passando per Piazza e la
Villa Belriguardo si incontra con la via Cassia (strada statale n.
2) presso il km. 233,000. Da questo punto, ripiegando verso est, il
limite prosegue lungo la via Cassia ed in località Fontebecci volge
a nord lungo la Chiantiggiana (strada statale n. 222) per
raggiungere a Castellina in Chianti la strada statale n. 429.
Il limite continua poi dirigendosi verso nord-est, con la strada
statale n. 429 fino al suo incontro con il confine del comune di
Radda in Chianti al km. 24.
Da questo punto segue il limite del comune suddetto verso nord fino
ad incontrare la località Lucarelli e quindi verso est lungo tutto
il confine della provincia di Firenze sfiorando le località Casa al
Sodo a quota 662, località Querce alla Fanciulla e ancora verso nord
e nord-est toccando la frazione Badiaccia fino ad incontrare il
confine della provincia di Arezzo il quale si identifica in
direzione sud-est fino a quota 752.
Si identifica poi con la strada carreggiabile che sfiora le quote
772, 754 e 778, da dove prosegue lungo la strada che porta a S.
Gusmé, fino a raggiungere la strada statale per Castelnuovo
Berardenga, seguendola fino al paese stesso.
Da qui il limite prosegue lungo la strada che da Castelnuovo
Berardenga conduce alla strada statale n. 73 Senese-Aretina, fino
all’incontro con quest’ultima; indi segue per breve tratto la
Senese-Aretina fino alla Croce di Carnesecca; e successivamente
corre lungo la strada carreggiabile che, passando per Mucigliani,
Vescona, Fontanelle, raggiunge La Pievina, ove si innesta sulla
strada per Abbadia a Rofena e podere Cerreto. Da qui prosegue con la
strada interpoderale o vicinale che sfiora i poderi San Filippo,
Ucinilla, Nebbina, Montefermi, Poggiarello, San Giorgio, Sole,
Casanova, Pieve a Sprenna, La Villa per raggiungere Serravalle sulla
strada statale Cassia. Indi segue la Cassia fino a Buoconvento.
Prosegue ad est con la strada che porta al ponte Bagnocavallo, gira
a sud seguendo il fosso Gobbena, ad est seguendo il fosso di
Tavoleto fino a quota 149; sfiora il podere Fornace e la fattoria di
Resta, e girando a sud il limite passa lungo una linea ideale per i
poderi Palazzone e Fornace fino all’incontro con il torrente Serlate
presso il ponte Alto sulla Cassia. Da qui, girando verso ovest, il
limite prosegue con il torrente Serlate, prima, e con il fiume
Ombrone, poi, fino alla confluenza con il torrente Rigagliano, punto
di partenza della descrizione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Val d’Arbia” devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve,
ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione
all’Albo dei vigneti di cui all’art. 10 del DPR 12/07/1993, n. 930,
i terreni di fondo valle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle u8ve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
DOC “Val d’Arbia” non deve superare i
100 quintali per ettaro di coltura specializzata;
fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita
delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del
20% il limite massimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.
L’eccedenza di vino altre il 65% non ha diritto alla denominazione
di origine controllata “Val d’Arbia”.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve di cui
all’art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali le operazioni
di cui sopra potranno essere effettuate nell’intero territorio
amministrativo dei comuni di:
Castellina in Chianti Radda in Chianti Gaiole in Chianti
Moteriggioni Castelnuovo Berardenga Sovicille
Asciano Monteroni d’Arbia Murlo
Bu8onconvento Montalcino San Giovanni d’Asso
In provincia di Siena
E nell’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Cavriglia Montevarchi
In provincia di Arezzo.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC “Val d’Arbia”
devono assicurare un
Titolo alcolometrico volumico minimo naturale : 9,50%
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche locali,
leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche. I prodotti utilizzati per l’eventuale arricchimento
previsto dalle norme comunitarie e nazionali, devono provenire, ad
eccezione del mosto concentrato rettificato (zucchero d’uva), dalle
uve dei vigneti iscritti all’Albo del vino di cui trattasi, fermo
restando che la resa uva vino non deve, comunque, superare i limiti
di cui al precedente art. 4.
Art 6
Il vino a DOC “Val d’Arbia” all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, fine, fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,50 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 16,00 grammi/litro
E’ in facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste di
modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Le uve idonee alla produzione del vino a DOC “Val
d’Arbia” possono essere destinate alla produzione del tipo: “Vin
Santo” seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che prevede
in particolare quanto segue:
l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta
ad appassimento naturale;
l’appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti
consentiti dalle vigenti disposizioni, deve essere protratto fino a
raggiungere un
contenuto zuccherino non inferiore al 28,00%;
la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al
35%
la conservazione e l’invecchiamento del vino devono avvenire in
appositi locali (vinsanti) ed in recipienti di legno (caratelli) di
capacità non superiore a 200 litri.
L’immissione al consumo de vino a DOC “Val d’Arbia Vin Santo” non
può avvenire prima del
1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle
uve.
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 17,00%
L’invecchiamento deve avvenire nell’interno della zona di
vinificazione delle uve di cui all’art. 5.
Il vino a DOC “Val d’Arbia Vin Santo” all’atto dell’immisssione al
consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:
colore: dal paglierino all’ambrato più o meno carico;
profumo: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce, armonico, morbido, con retrogusto
amarognolo caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00%
tipo dolce:
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00%
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 5,00%
tipo semisecco:
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00%
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 4,00%
tipo secco:
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00%
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 3,00%
acidità totale minima: 5,50 grammi/litro
estratto secco netto minimo: 21,00 grammi/litro
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra citati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 8
Alla denominazione di origine controllata “Val d’Arbia”
è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vecchio, riserva e
similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento as nomi,
ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza
delle disposizioni comunitarie in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto, a condizione che le medesime indicazioni:
siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto
ministeriale, su conforme richiesta degli interessati e sentito il
Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
vengano indicato all’atto della denuncia dei vigneti;
siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve
stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri
di cantina ai fini della vinificazione;
rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa
comunitaria in materia di designazione e presentazione dei VQPRD.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata “Val d’Arbia” vini che non rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma
degli art. 28 del DPR 12/07/1930 n. 930.
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