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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VALDICHIANA
DOC

VALDICHIANA
D.M. 9/MARZO/1999
D.O.C.

Art 1
 La denominazione di origine controllata “Valdichiana” è riservata ai vini:
Bianco o bianco vergine
Chardonnay
Grechetto
Spumante
Frizzante
Rosso
Rosato
Sangiovese
Vin Santo
Vin Santo riserva
Che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art 2
 I vini a denominazione di origine controllata “Valdichiana” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Valdichiana bianco o bianco vergine”
Trebbiano toscano minimo 20%
Chardonnay, Pinot bianco, Grechetto, Pinot grigio, soli o congiuntamente, fino all’80%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Siena ed Arezzo fino ad un massimo del 15%.
“Valdichiana Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Valdichiana Grechetto”
Grechetto minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e di Siena sino ad un massimo del 15%.
“Valdichiana rosso e rosato”
Sangiovese minimo 50%
Cabernet, Merlot, Syrah da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 50%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e di Siena sino ad un massimo del 15%.
“Valdichiana Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandasti e/o autorizzati per le province di Arezzo e di Siena, sino ad un massimo del 15%.
“Valdichiana Vinsanto”
“Valdichiana Vin Santo riserva”
Trebbiano toscano e Malvasia bianca da soli o congiuntamente minimo 50%
Altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e di Siena sino ad un massimo del 50%.
Art 3
le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Valdichiana” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di:
Arezzo Castiglion Fiorentino Cortona
Foiano Lucignano Marciano
Monte San Savino Civitella in Val di Chiana
In provincia di Arezzo
Sinalunga Torrita di Siena Chiusi
Montepulciano
In provincia di Siena
Tale zona è così delimitata:
in prossimità di Arezzo, in località La Mossa, al km. 145 della strada statale n. 71, ha inizio la delimitazione del territorio dei vini “Valdichiana”. Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta strada statale e, dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n. 73 per la località Olmo, Pieve a Quarto, Policiano, raggiunge Rigutino.
Da Rigutino, verso nord – est, segue la strada per Pieve di Rigutino, quindi attraverso una mulattiera, passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa Rada, quota 480, 526, poggio Sorbino, quote 430, 365 (il Castello), giunge a Cozzano.
Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima, ed una carreggiabile poi verso Villa Apparita, quota 470 e Mammi.
Da Mammi la linea di delimitazione prosegue attraverso una mulattiera fino a Villa Ranco, da dove attraverso una rotabile, passa per il Ceriolo, quota 534 e si immette in una mulattiera che conduce a Santa Margherita.
Da Santa Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che conduce a colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile, Le Capanne, La Badiola, Il Toppo e Santo Stefano.
Da Santo Stefano la delimitazione si dirige verso sud e, per quota 307, raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto, quota 314, casa Materna, quota 296, quota 285 ed Orzale.
Da Orzale prosegue attraverso una mulattiera per il Toppo, Pergognano, quote 299, 440, 576, 549, 581, 516, 459, 396 e 357, costeggia il fosso di Rostonchia fino a quota 309.
Da qui prosegue per quota 332 e, attraverso una mulattiera, raggiunge il Moro, Villa di Pozzo, quote 501 e 523, monte Le Civitelle, quote 537, 496 e 449.
Da quota 449 prosegue prima per una carrareccia e poi per una mulattiera e, passando vicino a quota 331, si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino a San Pietro.
Da qui prosegue attraverso quota 382 per Cegliolo, quote 327, 386, 433 e 422, case Bocina, quote 441 e 439, i Cappuccini e quota 553.
Da quota 553 si immette sulla carreggiabile che conduce per Maestà del Pianello, alla strada provinciale per Cortona.
La linea di delimitazione segue detta provinciale fino al bivio del Torreone, quindi se ne distacca e per quote 565 e 510, attraverso una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359 e 438, attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa mulattiera fino al mulino a vento, quindi per quote 362 e 502 giunge a Bulciana di Sotto, da questo punto, la delimitazione si immette nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso del Trebbio e risale per quest’ultimo fino al podere Le Bruciate, quindi per una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542, casa Montanare, quota
518 ed incontra la strada provinciale Cortona – Umbertine, che segue fino al ponte sul torrente Esse.
Da qui si sovrappone ai confini fra la provincia di Arezzo e quella di Perugina e li segue, attraverso la località Borghetto, Ferretto, fino al podere Marella.
Da podere Marella segue il confine provinciale fra Siena e Perugia, in direzione sud – ovest, fino all’incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del Lago conduce ad Acquaviva, segue questa strada in direzione del podere Sant’Adele e prima di raggiungere quest’ultimo, sul ponte (quota 251) che attraversa il canale maestro della Chiana, si sovrappone alla sponda destra di quest’ultimo fino alla località La Casetta (quota 251) di qui piega verso sud – ovest lungo la scarpata della Colmatela fino a raggiungere, a quota 251, la strada interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano; segue quindi il confine verso est sino araggiungere il torrente Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in direzione nord – ovest, raggiunge il confine provinciale, in prossimità della chiesa della Madonna del Popolino.
La linea di delimitazione segue quindi il confine provinciale verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in prossimità del podere Passo alle Querce, quindi prosegue verso ovest, lungo la strada suddetta fino ad incontrare la ferrovia Chiusi – Siena.
Segue verso nord – ovest la linea ferroviaria suddetta, passando per la stazione di Montepulciano, di Piano, fino al sottopassaggio delle Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si riporta sulla strada che conduce da Torrita di Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso Doccia (quota 268).
Da questo punto prosegue verso est seguendo il suddetto fosso Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi segue il torrente Foenna sino al ponte Nero (quota 257) sulla provinciale Bettolle – Torrita di Siena, proseguendo per detta provinciale verso nord, fino a Case Nuove, passando per Bettole e casa Marchi.
Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano, passando per la strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a Porti (quota 258).
Prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione di Monte San Savino e, seguendo la ferrovia, si arriva al bivio con la strada che da Civitella porta ad Alberoro (quota 284).
Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada si passa per Doma, Cagiolo, Madonna di Mercatale, Malfiano, casa Lota, podere Gratene fino a Colmo sulla strada statale n. 69, Arezzo – Montevarchi.
La linea di delimitazione segue la strada statale n. 69, passa per Indicatore e, da qui, si sposta sulla provinciale per Chiani, San Giuliano, ponte alla Nave, quote 246 e 250, Le Fosse e casa Bagnaia, fino a raggiungere il km. 145 della strada statale n. 71, punto di partenza della delimitazione.
All’interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di produzione l’area delimitata come appresso:
a nord, partendo dal podere La Fornace in prossimità del canale maestro della Chiana, la linea di delimitazione discende verso sud lungo la strada che, passando per c.lo idraulico (quota 245), e podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimità del podere Viallesi.
Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del Basso, quindi, in direzione ovest, prende la strada verso Cesa e prima di raggiungere il centro abitato devia verso sud lungo la strada che, incrociando il rio della Pescaia (quota 248), prosegue fino al podere del Terchio, da dove, in direzione sud – ovest, raggiunge, lungo la strada, la località Le Sei Vie in prossimità del km. 12 della strada statale n. 327, e prosegue, su detta statale, in direzione sud, fino in prossimità del km. 16 (quota 251).
Da qui, verso est, per il rio Quaranta, raggiunge il rio della Fossetta, che discende in direzione sud, fino ad incrociare il torrente Esse (in prossimità della quota 255) e, quindi,
lungo il corso d’acqua che attraversa la località Colmara, raggiunge in direzione sud – est il canale maestro della Chiana a quota 246.
Da quota 246 prosegue verso sud – est lungo il canale maestro della Chiana fino al podere La Croce, quota 253, quindi verso sud – est lungo la strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota 260, prende la strada che, in direzione nord, passa per il podere Santa Giuseppina, proseguendo per la medesima (quota 251, 250, 253 e 251) fino in prossimità del ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia allacciante di destra, risale verso nord fino ad arrivare a quota 252, in prossimità del Vuotabotte dello Strozzo.
Prende quindi la strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni fino al podere Fonti, (quota 244), piega verso nord – ovest fino a raggiungere il ponte del Rondò, quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord fino alla quota 244, piega verso est lungo la strada che conduce al podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla località Ginestra, passando per le quote 249, 246 e 247, quest’ultima sulla strada per Manciano.
Prosegue quindi verso ovest e prima di raggiungere il canale maestro della Chiana, piega verso nord, lungo la via di mezzo, passando per le quote 243, 244, 245 e 244.
Da quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la strada che costeggia il podere Selva ed il podere Giannini, prosegue, fino a quota 243.
Superata la quota 243, raggiunge, seguendo la strada, il canale maestro della Chiana, che attraversa all’altezza del podere La Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Valdichiana” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità e di pregio.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all’Albo di cui all’art. 15 della legge 10/02/1992, n. 164, unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni situati ad una altitudine non superiore ai 600 s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo – marnosi, da scisti argillosi e da sabbia.
Per i tipi rossi sono iscrivibili unicamente i terreni collinari. Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto Albo, i vigneti situati in terreni umidi di fondovalle.
I sesti di impianto, che per i nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno
3.300 ceppi/ettaro
le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a valorizzar le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a d.o.c. “Valdichiana” non deve essere superiore per ettaro in coltura specializzata a:
“Valdichiana bianco” 12,00 tonn./ettaro
“Valdichiana Chardonnay” 12,00 tonn./ettaro
“Valdichiana Grechetto” 12,00 tonn./ettaro
“Valdichiana Vin santo” 12,00 tonn./ettaro
“Valdichiana rosso e rosato” 11,00 tonn./ettaro
“Valdichiana Sangiovese” 11,00 tonn./ettaro
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Fermo restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro della coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La regione Toscana annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, può fissare una produzione massima per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata, inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alle C.C.I.A.A. competenti per territorio.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Valdichiana” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Valdichiana bianco” 9,50% vol.
“Valdichiana Chardonnay” 9,50% vol.
“Valdichiana Grechetto” 9,50% vol.
“Valdichiana Vin Santo” 11,00% vol.
“Valdichiana rosso e rosato” 10,00% vol.
“Valdichiana Sangiovese” 10,00% vol.
Art 5
 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona delimitata al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio amministrativo delle province di Arezzo e di Siena.
Le uve provenienti dai vigneti iscritti all’Albo della denominazione di origine controllata “Valdichiana bianco o bianco vergine” possono essere destinate alla produzione del vino a DOC “Valdichiana Vin Santo” qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve, fatta alla competente C.C.I.A.A.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, per le tipologie Bianco o bianco vergine, rosso, rosato, Chardonnay, Grechetto, Sangiovese.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa dei vini a DOC “Valdichiana Vin Santo” finito al terzo anno di invecchiamento riferita all’uva fresca deve essere massimo del 35%.
Nella vinificazione, che deve avvenire come d’uso, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Le eventuali operazioni di arricchimento sono consentite a norma di legge:
Per la produzione delle tipologie “Vin Santo” il metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l’uva dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del
1° dicembre dell’annata di produzione delle uve
e non oltre il
31 marzo dell’anno successivo.
L’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al
26,00%
è ammessa una parziale disidratazione delle uve con mezzi meccanici.
La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno
Due anni.
L’immissione al consumo della tipologia “Vin Santo” non può avvenire prima del
1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve
L’immissione al consumo della tipologia “Vin Santo riserva” non può avvenire prima del
1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.
I vini a DOC “Valdichiana bianco o bianco vergine”, “Valdichiana Chardonnay”, ”Valdichiana Grechetto”, “Valdichiana rosso”, “Valdichiana rosato”, “Valdichiana Sangiovese” non possono essere immessi al consumo prima del
31 gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art 6
I vini a DOC “Valdichiana” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Valdichiana bianco o bianco vergine”
colore: giallo paglierino, anche con riflessi verdognoli;
profumo: neutro, caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, con lieve retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
zuccheri massimo: 8,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 G/L;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Valdichiana bianco o bianco vergine frizzante”
colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
profumo: delicato, neutro, caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente amabile, fresco e vivace:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
zuccheri massimo per il tipo secco: 8,0 g/l;
“Valdichiana spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: fine, delicato,fragrante;
sapore: da extra brut a brut, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Valdichiana Chardonnay”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
zuccheri massimo: 8,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Valdichiana Grechetto”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
zuccheri massimo: 8,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco minimo: 14,0 g/l;
“Valdichiana rosso”
colore: rosso rubino brillante, tende al granata con l’età;
profumo: vinoso, fruttato, fragrante, fresco;
sapore: asciutto, sapido, vivo, armonico, fresco di beva se giovane;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri massimo: 8,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
“Valdichiana rosato”
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: vinoso, fresco, fragrante;
sapore: asciutto, fresco di beva, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
zuccheri massimo: 8,0 g/l; acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Valdichiana Sangiovese”
colore: rosso rubino con tendenza al granata;
profumo: vinoso, fresco,fruttato, fragrante;
sapore: asciutto, sapido, vivo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri massimo: 8,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
“Valdichiana Vin Santo”
colore: dal giallo paglierino, all’ambrato, al bruno;
profumo: etereo, caldo, caratteristico;
sapore: dal secco all’amabile, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
alcol da svolgere per il tipo secco massimo: 3,00% vol.;
alcol da svolgere per il tipo amabile minimo: 3,10% vol.;
acidità totale per il tipo secco minimo: 4,5 g/l;
acidità totale per il tipo amabile minimo: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Art 7
 Alla denominazione di origine controllata “Valdichiana” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine scelto, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, podere, tenuta, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, are, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22/04/1992.
Nell’etichettatura dei vini di cui all’art. 1 l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria per i recipienti fino a 5,000 litri ad esclusione della tipologia “spumante”, “bianco o bianco vergine”, “Chardonnay” e “Grechetto”.
Il vino a DOC “Valdichiana”, tipologie “Vin Santo” deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a litri 0,750 con tappo di sughero raso bocca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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