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Art 1
La denominazione di origine controllata “Val di
Cornia” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
Bianco Vermentino Ciliegiolo
Rosso Ansonica Cabernet Sauvignon
Rosato Ansonica passito Merlot
Sangiovese
Aleatico passito
E alla sottozona:
Suvereto
Anche con i riferimenti ai vitigni:
Merlot Cabernet Sauvignon Sangiovese
Le menzioni Riserva o Superiore sono riservate per le tipologie:
Rosso Sangiovese Cabernet Sauvignon
Merlot
Art 2
I vini della denominazione di origine controllata
“Val di Cornia” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Val di Cornia bianco”
Trebbiano toscano minimo 50%
Fermentino bianco massimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca
bianca provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le
rispettive province di Livorno e di Pisa, da soli o congiuntamente
fino ad un massimo del 20%.
“Val di Cornia rosso p rosato”
Sangiovese minimo 50%
Cabernet Sauvignon e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un
massimo del 50%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca
rossa, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le
rispettive province di Livorno e di Pisa, da soli o congiuntamente
sino ad un massimo del 20%.
“Val di Cornia Vermentino”
Vermentino minimo 85%
“Val di Cornia Ansonica”
Ansonica minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve a bacca
bianca, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le
rispettive province di Livorno e di Pisa, da soli o congiuntamente
sino ad un massimo del 15%.
“Val di Cornia Ciliegiolo”
Ciliegiolo minimo 85%
“Val di Cornia Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Val di Cornia Merlot”
Merlot minimo 85%
“Val di Cornia Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve a bacca
rossa, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le
rispettive province di Livorno e di Pisa, da soli o congiuntamente
sino ad massimo del 15%
“Val di Cornia Ansonica passito”
Ansonica 100%
“Val di Cornia Aleatico passito”
Aleatico 100%
I vini della sottozona “Suvereto” devono essere ottenuti
esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione
delimitata nel successivo art. 3 da vigneti, aventi nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Val di Cornia Suvereto”
Cabernet Sauvignon minimo 50%
Merlot massimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino uve a bacca rossa,
non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 10%.
“Val di Cornia Suvereto Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Val di Cornia Suvereto Merlot”
Merlot minimo 85%
“Val di Cornia Suvereto Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini uve a bacca rossa,
non aromatiche, provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente sino ad un
massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Val di
Cornia” ricade nelle province di Livorno e di Pisa e comprende i
terreni vocati alla qualità rispettivamente:
Tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Suvereto Sasseta
Parte di territorio amministrativo del comune di:
Piombino San Vincenzo Campiglia Marittima
In provincia di Livorno
Tutto il territorio amministrativo del comune di
Monteverdi Marittimo in provincia di Pisa.
Detta zona si divide in due parti, zona sud – ovest e zona nord –
est, ed è così delimitata:
Zona sud – ovest:
partendo da Piombino, il limite segue viale Unità d’Italia, quindi
continua lungo la strada della Principessa fino a Fiorentina. Da qui
prosegue verso Venturina lungo la strada provinciale piombinese, e
superato il ponte di ferro, volge verso la strada per Campo
all’Olmo, incontra la strada provinciale della Rinsacca, continua
per detta strada deviando poi lungo la strada vicinale di
Montegemoli fino ad incontrare la ferrovia.
La delimitazione continua verso nord seguendo la ferrovia fino alla
stazione di Populonia.
Da qui prosegue verso la strada vicinale di Poggio all’Agnello,
incontra la strada che porta alla Principessa, continua per detta
strada deviando poi lungo la strada poderale che porta al podere
Poggio al Lupo.
Da questo podere, seguendo la direzione di questa strada, il limite
raggiunge un’altra strada poderale tramite la quale arriva alla
strada della Principessa.
Da qui la linea di delimitazione prosegue a sud lungo la detta
strada, devia lungo la strada poderale che porta al podere della
Fornace e raggiunge il mare seguendo la stessa direzione.
Zona nord – est:
dall’incrocio della ferrovia con il confine tra la provincia di
Livorno con quella di Grosseto, il limite segue verso nord la
ferrovia stessa fino ad incontrare fosso Valnera.
Da qui risalendo il corso di tale fosso arriva alla strada comunale
di Riotorto –Piombino e continua su di essa, entra nel comune di
Campiglia Marittima e arriva alla strada comunale di Casalappi.
Da qui il limite prosegue su questa strada, deviando poi lungo la
strada comunale piombinese fino al confine tra il comune di
Campiglia Marittima e quello di Suvereto.
Da questo punto la linea di delimitazione prosegue verso ovest
identificandosi con il confine tra i due comuni fino all’incrocio
con il fosso Riomerdancio, risale il corso di tale fosso fino alla
quota 28 e continua a nord lungo la strada provinciale Pisana fino
alla strada statale n. 398.
Da qui il limite prosegue verso Venturina, si identifica con questa
strada devia a sud lungo la strada per Cignarella, arriva al fosso
Riomerdancio seguendo la stessa direzione, segue il corso di detto
fosso al fiume Cornia e segue il corso di quest’ultimo fino alla
vecchia statale n. 1.
Il limite continua quindi verso nord lungo la vecchia strada Aurelia
fino alla località Lumiere da dove prosegue lungo la via Rimigliano,
deviando in direzione sud – ovest per la strada delle Lotrine fino
ad incontrare la ferrovia.
Continuando verso nord il confine si identifica con la ferrovia fino
al confine del comune di San Vincenzo e si ricollega al punto di
partenza seguendo i confini dei comuni citati al capoverso iniziale.
La delimitazione della sottozona “Suvereto” coincide con i confini
del territorio amministrativo del comune di Suvereto, sito in
provincia di Livorno.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Val di Cornia” devono essere quelle
normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la
produzione dei vini di cui si tratta; sono da escludere i terreni
eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura
alluvionale.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro
non può essere inferiore a 4.000 ceppi/ettaro.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.
La regione Toscana può consentire diverse forme di allevamento
qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata e i
titolo alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:
“Val di Cornia bianco” 12,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
“Val di Cornia Ansonica” 10,00 tonn./ettaro 11,50% vol.
“Val di Cornia Vermentino” 10,00 tonn./ettaro 11,50% vol.
“Val di Cornia rosso” 10,00 tonn-/ettaro 12,00% vol.
“Val di Cornia rosato” 10,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
“Val di Cornia Ciliegiolo” 10,00 tonn./ettaro 12,00% vol.
“Val di Cornia Cabernet Sauvignon” 10,00 tonn./ettaro 12,00% vol.
“Val di Cornia Merlot” 10,00 tonn./ettaro 12,00% vol.
“Val di Cornia Sangiovese” 10,00 tonn./ettaro 12,00% vol.
“Val di Cornia Ansonica passito” 7,00 tonn./ettaro 17,00% vol.
“Val di Cornia Aleatico passito” 6,00 tonn./ettaro 16,00% vol.
per quanto riguarda le tipologie qualificato con la menzione
“riserva o superiore” la resa uva/ettaro ed il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo sono:
9,00 tonn./ettaro 12,00% vol.
Per la produzione dei vini della sottozona “Suvereto” è prevista una
resa massima ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,00 tonn./ettaro 12,50% vol.
A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra, purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Art 5
le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l’invecchiamento obbligatorio e l’arricchimento del titolo
alcolometrico e l’appassimento delle uve devono essere effettuate
nell’ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.
Per la produzione dei vini della sottozona “Suvereto”, tali
operazioni devono essere svolte all’interno del territorio di
produzione della sottozona, delimitato dall’art. 3.
E’ consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all’art 1
eccetto l’Ansonica passito e l’Aleatico passito, nei limiti
stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati
ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’Albo della stessa
denominazione di origine controllata, oppure con mosto concentrato
rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre rinologie
consentite.
La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le
aggiunte occorrenti per la elaborazione dei vini liquorosi, sono le
seguenti:
“Val di Cornia bianco” 70% 84,00 hl./ettaro
“Val di Cornia rosso e rosato” 70% 70,00 hl./ettaro
“Val di Cornia Ansonica” 70% 70,00 hl./ettaro
“Val di Cornia Vermentino” 70% 70,00 hl./ettaro
“Val di Cornia Ciliegiolo” 70% 70,00 hl./ettaro
“Val di Cornia Cabernet Sauvignon” 70% 70,00 hl./ettaro
“Val di Cornia Merlot” 70% 70,00 hl./ettaro
“Val di Cornia Sangiovese” 70% 70,00 hl./ettaro
“Val di Cornia Aleatico passito” 40% 24,00 hl./ettaro
“Val di Cornia Ansonica passito” 40% 28,00 hl./ettaro
“Val di Cornia riserva o superiore” 70% 63,00 hl./ettaro
“Val di Cornia Suvereto” 68% 61,20 hl./ettaro
“Val di Cornia Suvereto con vitigno” 68% 61,20 hl./ettaro
Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopraindicati ma non il
75%, il 45% o il 73%
(secondo tipologia), anche se la produzione ad ettaro resta sotto il
limite massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata. Oltre tali limiti decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
I vini:
“Val di Cornia rosso superiore”
“Val di Cornia Cabernet Sauvignon superiore”
“Val di Cornia Merlot superiore”
“Val di Cornia Sangiovese superiore”
devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di
diciotto mesi, di cui sei mesi in legno.
Detti vini quando siano stati sottoposti ad un periodo di
invecchiamento on inferiore a
24 mesi
possono optare per la menzione “riserva”
Per i vini a DOC “Val di Cornia Suvereto” anche con la menzione del
vitigno, il periodo di invecchiamento e di affinamento si protrae
per almeno
Ventisei mesi.
di cui quindici mesi in recipienti di legno di capacità inferiore a
30 hl.
e almeno sei mesi in bottiglia
Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Art 6
I vini di cui all’art 1 all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Val di Cornia bianco”
colore: giallo paglierino di limpidezza brillante;
profumo: delicato più o meno fruttato;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Val di Cornia Ansonica”
colore: giallo paglierino, brillante;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Val di Cornia Vermentino”
colore: giallo paglierino, brillante;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Val di Cornia rosso”
colore: rosso rubino di buona intensità, brillante;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Val di Cornia rosato”
colore: rosato tenue, brillante;
profumo: vinoso, delicato, più o meno fruttato;
sapore: ecco, fresco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Val di Cornia Ciliegiolo”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso. Delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Val di Cornia Merlot”
colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
“Val di Cornia Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
“Val di Cornia Sangiovese”
colore: rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
“Val di Cornia Aleatico passito”
colore: rosso rubino intenso, di limpidezza brillante;
profumo: intenso, vinoso;
sapore: leggermente dolce, ricco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
alcol svolto minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,7 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
“Val di Cornia Ansonica passito”
colore: giallo paglierino intenso, limpidezza brillante;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, caldo, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
alcol svolto minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
“Val di Cornia rosso superiore o riserva”
“Val di Cornia Cabernet Sauvignon superiore o riserva”
“Val di Cornia Merlot superiore o riserva”
“Val di Cornia Sangiovese superiore o riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
“Val di Cornia Suvereto”
colore: rosso rubino, anche intenso, brillante;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
“Val di Cornia Suvereto Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino intenso o granata;
profumo: delicato, caratteristico, fine;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
“Val di Cornia Merlot”
colore: rosso rubino intenso o granata;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
“Val di Cornia Sangiovese”
colore: rosso rubino intenso o granata brillante;
profumo: delicato, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e
dell’estratto secco netto.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, ove
consentito, il sapore dei vini può rilevare una lieve percezione di
legno.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione
dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi. Ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite altresì le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali come quelle del
colore, della varietà del modo di elaborazione e altre, purché
pertinenti ai vini di cui all’art. 1.
In riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di
unità amministrative, frazioni, aree, zone e località, dalle quali
provengono le uve, è consentito al disposto del decreto ministeriale
22/04/1992.
Le menzioni facoltative in etichetta, esclusi i marchi ed i nom9i
aziendali, possono essere riportati nell’etichettatura soltanto in
caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati
per la denominazione di origine controllata.
Sulle bottiglie contenenti i vini a DOC “Val di Cornia” è
obbligatoria l’annata di produzione delle uve.
I vini della sottozona “Suvereto” non possono utilizzare le menzioni
“superiore e riserva”.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni toponomastiche delle
“vigne” da cui effettivamente provengono la totalità delle uve
utilizzate per il vino così qualificato e nel rispetto di quanto
previsto dalle norme.
In etichetta la menzione della sottozona “Suvereto” e l’eventuale
toponimo di “vigna” possono essere riportati con caratteri di
stampa, per evidenza e dimensione, uguali a quelli utilizzati per la
denominazione di origine controllata e devono essere scritti
immediatamente consequenziali.
Art 8
I vini di cui all’art. 1 possono essere immessi al
consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale
fino a litri 5,000 di capacità.
Le bottiglie conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere
anche per quanto riguarda l’abbigliamento, consone ai tradizionali
caratteri di qualità.
Per le tipologie “Superiore o riserva” nonché per le tipologie
“Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese” e per i vini con la
qualificazione della sottozona “Suvereto” è ammessa solo la
bottiglia bordolese, nelle capacità da 0,375 litri a 5,000 litri,
chiuse con tappo di sughero raso bocca.
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