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Art 1
La indicazione geografica tipica “Val di Magra”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Val di Magra” è riservata ai seguenti vini:
bianco
rosso
rosato
I vini ad IGT “Val di Magra” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:
Val di Magra bianco:
Vermentino, Albarola, Durella, Trebbiano toscano, Verdello come
vitigni base, da soli o congiuntamente,
come vitigni complementari quelli a bacca bianca raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Massa Carrara.
Val di Magra rosso:
Pollera, Ciliegiolo, Groppello, Merlot come vitigni base, da soli o
congiuntamente,
come vitigni complementari quelli a bacca rossa raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Massa Carrara
Val di Magra rosato:
Ciliegiolo, Pollera come vitigni base da soli o congiuntamente,
come vitigni complementari quelli a bacca rossa raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Massa Carrara.
La IGT “Colli della Toscana centrale” con la specificazione di uno
dei vitigni di cui al presente articolo è riservata ai vini ottenuti
da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Massa Carrara fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Val di
Magra” comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni
di:
Fivizzano Casola in Lunigiana Aulla Licciana
Nardi Tresana Villafranca in Lunigiana Podenzana Pontremoli
Filattiera Mullazzo Bagnone Fosdinovo Carrara Massa
Montignoso
in provincia di Massa Carrara.
Tale zona è così delimitata:
partendo dall’intersecazione della Autostrada 12 della Cisa con il
Canal del Rio si scende lungo l’alveo di questo sino alla confluenza
con il torrente Magriola; lo si segue fino a raggiungere, in
prossimità della località di Mignengo la strada statale n. 62 della
Cisa.
Si risale quindi per la strada asfaltata, in direzione Cargalla –
Molinello per circa 4,000 km, quindi la si abbandona procedendo in
direzione sud – est per un breve tratto e in direzione sud
parallelamente al corso del fiume Magra ricollegandosi alla strada
che conduce ai Prati di Logarghena.
Giunti in prossimità della Cima dei Piaggi si segue verso sud la
strada diretta a Serravalle (85 H), dalle pendici del Monte Ferdana
si prosegue ancora verso sud riportandosi sulla strada che giunge a
Rocca Siggillina; da qui lungo il torrente Caprio e successivamente
per il fosso d’Arela si torna sulla carreggiabile percorrendola per
alcuni chilometri, toccando il centro abitato di Bigli e da qui
lungo il confine con il comune di Bagnone.
Indi si procede trasversalmente portandosi nelle vicinanze della
località Stazzone e di seguito per Vico e Treschietto.
Da questo paese si segue la carreggiabile per Iera e la si lascia in
direzione sud incrociando quella per Bagnone raggiunge Taponecco e
da qui più sotto il paese di Tavernelle.
Si segue ininterrottamente il confine tra i comuni di Bagnone e
Comano quindi quello tra Comano e Fivizzano per poi abbandonarlo nei
pressi del Monte Monterchi dove si segue la strada per Pognana;
lasciando sulla destra la strada che porta a Fivizzano, si prosegue
per Signano ed Uglianfreddo e ancora si segue la carreggiabile sino
ai piedi del Monte Pecio.
Si scende attraverso il fosso della Pezzola alla località Il
Castello e da qui ci si porta sul limite di provincia seguendolo,
fino a confluire sul tratto ferroviario che collega Aulla alla
Garfagnana; lo si percorre sino oltre il paese di Equi Terme per poi
successivamente abbandonarlo in località Ponte di Monzone.
Da Ponte di Monzone si percorre la strada che per Isolano e
Terenzano passa da Marciaso e culmina in località La Foce nelle
vicinanze del paese di Fosdinovo.
Si procede quindi sulla strada statale n. 446 in direzione Carrara
toccando le frazioni di Castelpoggio e Gragnana e la si lascia
subito dopo quest’ultimo abitato attraversando il torrente omonimo
portandosi sul confine superiore del comprensorio di produzione del
vino a DOC Candia dei Colli Appiani.
Lo si percorre interamente per tutta la sua estensione, da Carrara
in direzione Massa e Montignoso e ritornando nel comune di Carrara,
in località Fossone Basso, per abbandonarlo alla intersezione con il
limite provinciale Massa Carrara – La Spezia.
Si risale a nord seguendo sempre lo stesso limite provinciale,
includendo parte dell’area di produzione della DOC Colli di Luni
ricadenti nel territorio regionale, fino oltre il Monte Castellaro
per poi ridiscendere a quota 382 negli abitati di Agnedo e
Pietrasalta.
Si procede lungo la carreggiabile toccando le località Camporella e
Castello giungendo al paese di Tresara, in direzione nord – est si
incontrano quindi le località di Lorenzana e Popetto, si percorre
poi un tratto del limite comunale Tresana – Mulazzo abbandonandolo
dopo circa 2,000 km per Terceretoli, da questo paese si risale verso
Mulazzo sempre per strada asfaltata; poco prima del paese si risale
il canale Marzano e si procede per Pozzo e Busatica per poi giungere
in località Castagnetoli.
Da qui si segue la carreggiabile per Arzelato, dove superato
l’abitato, lungo il fosso dei Lamoni, si raggiungono le località
Torrano e Valle, dopodiché ci si riporta ad ovest sul limite
comunale di Zeri – Pontremoli seguendolo sino all’Autostrada 12 e
qui sino all’intersezione con il Canal del Rio
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Val di
Magra” bianco, rosso e rosato con o senza il riferimento del
vitigno, non deve essere superiore a:
10,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Val di Magra”
seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare, ai
vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
tutte le tipologie 10,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50%.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Val di Magra” anche accompagnati con
la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo
devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Val di Magra bianco 10,50% vol.;
Val di Magra rosso 10,50% vol.;
Val di Magra rosato 10,50% vol.
Art 7
Alla IGT “Val di Magra” è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Val di Magra” è consentito a
condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Val di Magra” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Val di Magra” può essere utilizzata come ricaduta per i vini
ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del
territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli
Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali
si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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