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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VAL DI NETO
I.G.T.

VAL DI NETO
I.G.T.
D.M. 27/Ottobre/1995
Modificato D.M. 31/Luglio/1996

Art 1
 La indicazione geografica tipica “Val di Neto”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2
 La IGT “Val di Neto” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Val di Neto” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone.
I vini ad IGT “Val di Neto” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Val di Neto” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Val di Neto” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Andali Belcastro Belvedere Spinello Botricello
Caccuri Carfizzi Casabona Cerenzia
Crotone Cutro Mesoraca Pallagorio
Petilia Policastro Roccabernarda Rocca di Neto
San Mauro Marchesato San Nicola dell’Alto Santa Severina Scandale
Umbriatico Strongoli
in provincia di Crotone.
Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Val di Neto” seguita o meno dal riferimento del vitigno , non deve essere superiore a:
Val di Neto bianco 15,00 tonnellate/ettaro
Val di Neto rosso e rosato 13,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Val di Neto”, seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Val di Neto bianco 10,00% vol.;
Val di Neto rosso 11,00% vol.;
Val di Neto rosato 11,00% vol.
Le uve destinate alla produzione della tipologia “frizzante” possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

Art 5
 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia “passito” per la quale non può superare il 50%.

Art 6
 I vini ad IGT “Val di Neto” anche con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Val di Neto bianco 10,50% vol.;
Val di Neto rosso 11,50% vol.;
Val di Neto rosato 11,50% vol.;
Val di Neto novello 11,00% vol.;
Val di Neto bianco frizzante 10,00% vol.;
Val di Neto rosso frizzante 11,00% vol.;
Val di Neto rosato frizzante 11,00% vol.;
Val di Neto passito 15,00% vol.

Art 7
 Alla IGT “Val di Neto” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Val di Neto” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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