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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VALLAGARINA
IGT |
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VALLAGARINA
I.G.T.
D.D. 25/Maggio/2000 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Vallagarina”, accompagnata
o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.
Art 2 La IGT
“Vallagarina” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini della IGT “Vallagarina” bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, da uno più vitigni
raccomandati e/o autorizzati relativamente per la provincia
di Trento nella regione Trentino Alto Adige e per la
provincia di Verona nella regione Veneto.
Possono concorrere alla produzione dei vini ad IGT
“Vallagarina” i prodotti provenienti dai terreni vitati
iscritti agli albi dei vigneti a DOC della provincia di
Trento, aventi i requisiti previsti dal presente
disciplinare di produzione.
La IGT “Vallagarina”, con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni o relativo sinonimo:
per la provincia di Trento:
tutte le varietà raccomandate e/o autorizzate nella
provincia medesima, ad esclusione del vitigno: Marzemino.
Per la provincia di Verona:
Chardonnay
Pinot bianco
Pinot grigio
Pinot nero
Riesling renano
Riesling italico
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Bianchetta trevigiana
Incrocio Manzoni 6.0.13
Lagrein
Lambrusco a foglia frastagliata
Merlot
Marzemino
Moscato giallo
Muller Thurgau
Negrara trentina
Nosiola
Schiava gentile
Schiava grigia
Schiava grossa
Teroldego
Trebbiano toscano
Veltliner
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di
Trento e di Verona, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Vallagarina” con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti
anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a
bacca rossa alla tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT
“Vallagarina” comprende:
per la provincia autonoma di Trento:
l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Ala Avio Brentonico Mori
Isera Trambileno Terragnolo Vallarsa
Volano Villa Lagarina Nogaredo Pomarolo
Nomi Calliano Besenello Aldeno
Cimone Garniga
Per la provincia di Verona, nella regione Veneto, il
territorio di seguito delimitato:
il confine inizia in località San Valentino al limite sud
della provincia di Trento e a nord del comune di Brentino –
Belluno, corre lungo detto confine in direzione sud fino ad
immettersi nel sentiero che costeggia il limite inferiore
del bosco e successivamente attraverso i dirupi per quota
297 fino a raggiungere la strada di servizio delle cave di
marmo scendendo poi questa fino alla località Costasenel a
quota 269, inserendosi nella mulattiera che, toccando quota
300 raggiunge all’altezza del cimitero di Belluno – Veronese
la località S. Andrea, si inserisce sulla strada provinciale
per Rivalta, corre per breve tratto lungo la medesima per
seguire poi il canale Biffis abbandonandolo successivamente
per seguire il limite inferiore del bosco passando a monte
della località Cà Nova attraverso quota 238 e correndo a
monte dell’abitato di Rivalta lungo il sentiero che si
immette sulla strada provinciale a quota 139.
Di qui il confine prosegue lungo quest’ultima toccando quota
123, proseguendo sulla stessa fino in prossimità del rio
Bissolo, seguendo questo fino alla località Molino, di qui
passando a monte dell’abitato di Brentino lungo il limite
boschivo a monte della strada comunale della località
predetta, si congiunge con il ponte sul canale Biffis in
località Casa Cantoniera a quota 137.
Segue il canale Biffis sino alla località Preabocco e
raggiunge la provinciale a Finilone attraversa la località
Corvara, continua sulla stessa sino in prossimità di quota
110 per proseguire poi sulla vecchia provinciale e ritornare
sulla nuova in vicinanza del Capitello di Cristo.
Da quest’ultimo piega verso monte, attraversa l’autostrada
del Brennero, segue per breve tratto il confine comunale
fino che si interseca con il tracciato del Biffis in
galleria, segue quest’ultimo fino a quota 133 passando poi a
monte delle località Tessari e Casetta, raggiungendo poi il
paese di Canale a quota 208, proseguendo a monte di detta
località segue poi la provinciale fino alla località Dogana.
In detta località attraversa l’autostrada e l’Adige e
prosegue lungo la sponda sinistra del fiume fino alla
località Chiuse di Ceraino.
Da questo punto piega verso nord, segue la strada statale n.
12 fino al km. 314,000 a quota 102.
Piega quindi verso il centro di Dolcé passando a monte di
quest’ultimo raggiungendo il serbatoio dell’acquedotto,
tocca quota 179 passando a monte di località Cà il Maso,
tocca quota 209 e 213, prosegue quindi lungo il sentiero a
monte della strada nazionale fino al km. 317,000, continua
lungo quest’ultima fino al km. 319,000, segue poi
l’acquedotto che corre al limite del bosco fino alla
località Cà del Prete, prosegue per quota 202 fino ad
arrivare a Cava del Prete scendendo poi per la mulattiera
che si immette sulla strada statale al km. 321,000, prosegue
lungo la statale fino al km. 322,000, dove devia verso monte
imboccando il sentiero che passa sopra l’abitato di Peri,
proseguendo per la mulattiera attraverso il rio Fontane e
costeggiando il limite inferiore del bosco tocca quota 206 a
monte dell’abitato di Ossenigo.
Da detta località prosegue lungo il limite boschivo fino ad
sulla strada statale n. 12 al km. 315,000, segue la stessa
fino ad incontrare il confine di provincia tra Verona e
Trento , proseguendo poi per questo, fino ad incontrare il
punto di partenza in località San Talentino.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Vallagarina” bianco, rosso e rosato, non deve essere
superiore a:
per la provincia di Trento 23,00 tonnellate/ettaro
con la specificazione del vitigno 19,50 tonnellate/ettaro
per la provincia di Verona 23,00 tonnellate/ettaro
con la specificazione del vitigno 23,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT
“Vallagarina” seguita o meno dal riferimento del vitigno,
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
Provincia di Trento 8,50% vol. per tutti i vini
Provincia di Verona 9,00% vol. per tutti i vini
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
Fermo restando che i vini ad IGT “Vallagarina” designati con
il nome del vitigno devono provenire per almeno l’85% dalle
uve dello stesso vitigno e da vigneti iscritti agli elenchi
delle vigne con la specificazione della medesima varietà, è
consentito effettuare la tradizionale pratica della
correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti
anche non iscritti nell’elenco delle vigne relativo al vino
da correggere sino al massimo del 15% del totale.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi
di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Vallagarina”, per tutti i
tipi di vino, all’atto dell’immissione al consumo, devono
avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
10,00% vol.;
11,00% vol. per il novello
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini
ad IGT “Vallagarina” è consentito utilizzare il riferimento
al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi
tra quelli elencati nell’articolo 2 del presente
disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente
nella designazione dei relativi vini ad IGT, nei termini
stabiliti dal citato articolo.
Il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Vallagarina” di cui al
precedente comma, è consentito a condizione che:
Il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due
vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno
dei due vitigni interessati non superi il corrispondente
limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia
inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due
vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art 8
Alla IGT “Vallagarina” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Vallagrina” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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