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Art 1
La indicazione geografica tipica “Valle Belice”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Valle Belice” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Valle Belice” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per le province di Agrigento e Palermo.
La IGT “Valle Belice” con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati per le province di Agrigento e di
Palermo è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti
vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Agrigento e di Palermo, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Valle Belice” con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche
nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca rossa
alla tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Valle
Belice” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Santa Margherita Belice Montevago Menfi
in provincia di Agrigento;
Contessa Entellina
in provincia di Palermo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Valle
Belice” seguita o meno dal riferimento del vitigno , non deve essere
superiore a:
Valle Belice bianco 15,00 tonnellate/ettaro
Valle Belice rosso e rosato 14,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Valle Belice”,
seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Valle Belice bianco 11,00% vol.;
Valle Belice rosso 11,00% vol.;
Valle Belice rosato 11,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al :
Valle Belice bianco e rosato 70%
Valle Belice rosso 75%
Valle Belice passito 50%
Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad IGT
“Valle Belice passito” è consentito un leggero appassimento sulla
pianta o su graticci.
Art 6
I vini ad IGT “Valle Belice” anche con la specificazione
del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Valle Belice bianco 11,00% vol.;
Valle Belice rosso 11,00% vol.;
Valle Belice rosato 11,00% vol.;
Valle Belice novello 11,00% vol.;
Valle Belice passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Valle Belice” è consentito utilizzare il riferimento al
nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Valle Belice” è consentito a
condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Valle Belice” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Valle Belice” può essere utilizzata come ricaduta per i vini
ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del
territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli
Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali
si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |