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Art 1
La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta” in
lingua francese “Vallée d’Aoste” seguita da una delle
seguenti indicazioni di colore:
bianco o blanc
rosso o rouge
rosato o rosé
o da una delle seguenti tipologie di vinificazione:
rosso novello o nouveaux
passito o flétrie
o eventualmente accompagnata dalle seguenti indicazioni di
vitigno:
Müller Thurgau
Gamay
Pinot nero o Pinot noir
Pinot grigio o Pinot gris
Pinot bianco o Pinot blanc
Chardonnay
Mayolet
Petite Arvine
Merlot
Prëmetta
Moscato bianco o Muscat petit grain
Traminer aromatico o Gewürztraminer
Gamaret
Vuillermin
Fumin
Syrah
Cornalin
Nebbiolo
Petit rouge
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste” accompagnata dalle seguenti menzioni
geografiche di sottozona:
“Blanc de Morgex et de La Salle”
« Chambave »
« Chambave Moscato » « Chambave Muscat petit grain »
« Chambave Moscato passito » « Chambave Muscat petit grain
flétrie»
« Nus »
« Nus Malvoisie »
« Nus Malvoisie passito » « Nus Malvoisie flétri »
« Torrette »
« Arnad – Montjovet »
« Donnas »
« Enfer d’Arvier »
Sono disciplinate tramite allegati al presente disciplinare
di produzione, salvo quanto espressamente previsto dagli
allegati suddetti in tutte le sottozone devono essere
applicate le norme previste dal presente disciplinare di
produzione.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste”:
Bianco o blanc
Rosso o rouge
Rosato o rosé
Novello o nouveau
Senza alcuna indicazione o menzione aggiuntiva di cui al
precedente art. 1, è riservata ai vini derivati dalle uve
dei vitigni prodotte in vigneti aventi, in ambito aziendale,
la seguente composizione ampelografica:
“Valle d’Aosta bianco o Vallée d’Aoste blanc”
può essere rivendicata dagli iscritti all’albo dei vigneti
di una denominazione di cui all’articolo 1 per designare i
vini bianchi provenienti dalle uve a bacca bianca o rosata
aventi le caratteristiche minime previste dall’articolo 6,
indicando tale scelta all’atto della denuncia delle uve.
“Valle d’Aosta rosso, rosato e novello”
“Vallée d’Aoste rouge, rosé e nouveau”
può essere rivendicata dagli iscritti all’albo dei vigneti
di una denominazione di cui all’articolo 1 per designare i
vini rossi o rosati provenienti dalle uve a bacca rossa
aventi le caratteristiche minime previste dall’articolo 6,
indicando tale scelta all’atto della denuncia delle uve.
“Valle d’Aosta passito”
“Vallée d’Aoste flétri”
può essere rivendicata dagli iscritti all’albo dei vigneti
di una denominazione di cui all’articolo 1 per designare i
vini passiti provenienti dalle uve a bacca bianca o rosata
aventi le caratteristiche minime previste dall’articolo 6,
indicando tale scelta all’atto della denuncia delle uve.
La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste” accompagnata da una delle seguenti
specificazioni di vitigno, è riservata ai vini provenienti
dalle uve dei vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
“Valle D’Aosta Gamay o Vallée d’Aoste Gamay”:
Gamay minimo 85%
“Valle d’Aosta Pinot nero o Vallée d’Aoste Pinot noir”:
Pinot nero minimo 85%
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Merlot”:
Merlot minimo 85%
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Syrah”:
Syrah minimo 85%
Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Cornalin”:
Cornalin minimo 85%
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Nebbiolo”:
Nebbiolo minimo 85%
“Valle d’Aosta Petit rouge o Vallée d’Aoste Petit rouge” :
Petit rouge minimo 85%
« Valle d’Aosta Prëmetta o Vallée d’Aoste Prëmetta”:
Prëmetta minimo 85%
“Valle d’Aosta Fumin o Vallée d’Aoste Fumin”:
Fumin minimo 85%
“Valle d’Aosta Mayolet”
Mayolet minimo 85%
“Valle d’Aosta Vuillermin o Vallée d’Aoste Vuillermin”
Vuillermin minimo 85%
“Valle d’Aosta Gamaret o Vallée d’Aoste Gamaret”
Gamaret minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di
altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la
regione autonoma Valle d’Aosta, da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 15%.
“Valle d’Aosta Müller Thurgau o Vallée d’Aoste Müller
Thurgau”:
Müller Thurgau minimo 85%
„Valle d’Aosta Pinot bianco o Vallée d’Aoste Pinot blanc”:
Pinot bianco minimo 85%
„Valle d’Aosta Pinot grigio o Vallée d’Aoste Pinot gris“:
Pinot grigio minimo 85%
“Valle d’Aosta Chardonnay o Vallée d’Aoste Chardonnay”:
Chardonnay minimo 85%
“Valle d’Aosta Petite Arvine o Vallée d’Aoste Petite Arvine”:
Petite Arvine minimo 85%
“Valle d’Aosta Moscato bianco o Vallée d’Aosta Muscat petit
grain”
Moscato bianco minimo 85%
“Valle d’Aosta Traminer aromatico o Vallée d’Aoste
Gewürztraminer”
Traminer aromatico minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di
altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati
per la regione autonoma Valle d’Aosta, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
1) La zona di produzione delle uve dei vini a DOC “Valle
d’Aosta o Vallée d’Aoste” con le eventuali precisazioni di
colore “bianco, rosso e rosato” di tipologia “novello” o
accompagnata da una delle seguenti specificazione di
vitigno: “Müller Thurgau, Gamay, Pinot nero, Pinot grigio,
Pino bianco, Chardonnay e Mayolet, Moscato bianco, Traminer
aromatico, Gamaret e Vuillermin”, comprende i territori
della Valle d’Aosta idonei a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste dal presente
disciplinare, tale zona comprende parte del territorio dei
seguenti comuni:
Destra orografica della Dora Baltea:
Donnas Hône Arnad
Issogne Champdepraz Montjovet
Châtillon Pontey Chambave Fénis Saint Marcel Brissogne
Pollein Charvensod Gressan Jovençan Aymaville Villeneuve
Introd Arvier Avise
Sinistra orografica della Dora Baltea:
Pont Saint Martin Donnas Perloz
Arnad Bard Verrès
Challand Saint Victor Montjovet Saint Vincent
Châtillon Saint Denis Verrayes
Chambave Nus Quart
Saint Christophe Aosta Sarre
Saint Pierre Villeneuve Saint Nicolas
Arvier Avise La Salle
Morgex
In particolare la zona è così delimitata :
Destra orografica della Dora Baltea:
partendo dall’inizio della Valle d’Aosta e più precisamente
dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e
Donnas, e risalendo la vallata principale fino al confine
territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il
territorio compreso tra l’alveo del Fiume Dora Baltea e la
quota altimetrica di 800 metri s.l.m.; dal confine
territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e la Dora
di Rhêmes tutto il territorio fino alla quota altimetrica di
900 metri s.l.m.; dalla Dora di Rhêmes al confine
territoriale tra i comuni di Introd e Arvier tutto il
territorio fino a 1.000 s.l.m.; dal confine territoriale dei
comuni di Introd ed Arvier fino al comune di Avise e La
Salle tutto il territorio fino alla quota di 800 metri
s.l.m.
Tale linea altimetrica incontra la Dora nei pressi della
frazione Runaz di Avise e chiude la zona in destra
orografica.
Sinistra orografica della Dora Baltea:
partendo dall’inizio della Valle d’Aosta e più precisamente
dal confine territoriale tra i comuini di Pont Saint Martin
e Carema e, risalendo la vallata principale fino al torrente
Marmore, tutto il territorio compreso tra l’alveo del fiume
e la quota altimetrica di 850 metri s.l.m.; dal torrente
Marmore al confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pré
Saint Didier tutto il territorio compreso tra l’alveo del
fiume e la quota altimetrica di 1.000 metri s.l.m.
2) La zona di produzione delle uve dei vini a DOC “Valle
d’Aosta o Vallée d’Aoste”
accompagnata da una delle seguenti specificazione di
vitigno: “Petite Arvine, Merlot, Fumin, Syrah, Cornalin”,
comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con
le caratteristiche qualitative previste dal presente
disciplinare.
Tale zona comprende parte del territorio amministrativo dei
seguenti comuni:
in destra orografica della Dora Baltea:
Donnas Hône Arnad
Issogne Champdepraz Montjovet
Châtillon Pontey Chambave
Fénis Saint – Marcel Brissogne
Pollein Charvensod Gressan
Jovençan Aymaville Villeneuve
Introd Arvier Avise
In sinistra orografica della Dora Baltea :
Pont Saint Martin Donnas Perloz
Arnad Bard Verres
Challand Saint Victor Montjovet Saint Vincent
Châtillon Saint Denis Verrayes
Chambave Nus Quart
Saint Cristophe Aosta Sarre
Saint Pierre Villeneuve Saint Nicolas
Arvier Avise
In particolare la zona è così delimitata :
Destra orografica della Dora Baltea:
partendo dall’inizio della Valle d’Aosta e più precisamente
dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e
Donnas e risalendo la vallata principale fino al confine
territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il
territorio compreso tra l’alveo della Dora e la
quota altimetrica di 600 metri s.l.m.; dal confine
territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod al confine
territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il
territorio fino a 750 metri s.l.m.
Sinistra orografica della Dora Baltea:
partendo dall’inizio della Valle d’Aosta e più precisamente
dal confine territoriale tra i comuni di Pont Saint Martin e
Carema e risalendo la vallata fino al confine territoriale
tra i comuni di Nus e Quart tutto il territorio compreso tra
l’alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 metri s.l.m.;
dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e
risalendo la vallata fino al confine territoriali tra i
comuni di Avize e La Salle tutto il territorio compreso tra
l’alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 metri s.l.m.
3) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a DOC “Valled’Aosta o Vallée d’Aoste” accompagnata
dalla specificazione di vitigno “Nebbiolo”, comprende i
territori idonei a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste dal presente
disciplinare.
Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti
comuni:
in destra orografica del la Dora Baltea:
Donnas Hône Arnad
Issogne Champdepraz Montjovet
In sinistra orografica della Dora Baltea:
Pont Saint Martin Donnas Perloz
Arnad Bard Verres
Challand Saint – Victor Montjovet
In particolare tale zona è così delimitata:
in destra orografica della Dora Baltea:
partendo all’inizio della Valle d’Aosta e più precisamente
dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e
Donnas e risalendo la vallata principale fino al confine
territoriale tra i comuni di Montjlvet e Châtillon, tutto il
territorio compreso tra l’alveo della Dora e la quota
altimetrica di 600 metri s.l.m.
in sinistra orografica della Dora Baltea:
partendo dall’inizio della Valle d’Aosta e più precisamente
dal confine territoriale tra i comuni di Pont Saint Martin e
Carema e risalendo la vallata principale fino al confine
territoriale tra i comuni di Montjovet e Saint Vincent tutto
il territorio compreso tra l’alveo della Dora e la quota
altimetrica di 700 metri s.l.m.
4) La zona di produzione delle uve atte ad ottenere i vini a
DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” accompagnata dalle
specificazioni di vitigno “Petit rouge e Prëmetta” comprende
i territori idonei a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste dal presente
disciplinare di produzione.
Tale zona comprende parte del territorio amministrativo dei
seguenti comuni:
in destra orografica della Dora Baltea:
Chatillon Pontey Chambave
Fénis Saint Marcel Brissogne
Pollein Charvensod Gressan
Jovençan Aymaville Villeneuve
Introd Arvier Avise
In sinistra orografica della Dora Baltea :
Saint Vincent Châtillon Saint Denis
Chambave Verrayes Nus
Quart Saint Cristophe Aosta
Sarre Saint Pierre Villeneuve
Saint Nicolas Arvier Avise
In particolare tale zona è così delimitata.
In destra orografica della Dora Baltea:
partendo dal confine territoriale tra i comuni di Montejovet
e Châtillon e risalendo la vallata principale fino al
confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod,
tutto il territorio compreso tra l’alveo della Dora e la
quota altimetrica di 600 metri s.l.m.; dal confine
territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod al confine
territoriale tra i comuni di Avize e La Salle tutto il
territorio compreso tra l’alveo della Dora e la quota
altimetrica di 750 metri s.l.m.
in sinistra orografica della Dora Baltea:
partendo dal confine territoriale tra i comuni di Saint
Vincent e Montjovet e risalendo la vallata principale fino
al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart tutto il
territorio compreso tra l’alveo della Dora e la quota
altimetrica di 700 metri s.l.m.; dal confine territoriale di
Nus e Quart e risalendo la vallata principale fino al
confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto
il territorio compreso tra l’alveo della Dora e la quota
altimetrica di 800 metri s.l.m..
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a d DOC “Valle
d’Aosta o Vallée d’Aoste” devono essere quelle tradizionali
delle zone di produzione di cui all’art. 3 e comunque atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in
buona esposizione sulle coste soleggiate, purché situati
entro i limiti delle quote altimetriche indicate nelle
rispettive zone di produzione.
Sono da escludersi i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di
cui all’art. 2 devono essere quelli generalmente usati o
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini.
La regione autonoma Valle d’Aosta può consentire diverse
forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la
gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi
sulle caratteristiche delle uve.
E’ vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia
l’irrigazione di soccorso.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici naturali
minimi delle relative uve destinate alla vinificazione prima
dell’eventuale appassimento, devono essere le seguenti:
“Valle d’Aosta bianco” 12,00 t/ha. 9,00% vol.
“valle d’Aosta rosso e rosso novello” 12,00 t/ha. 10,00%
vol.
“Valle d’Aosta rosato” 12,00 t/ha. 10,00% vol.
“Valle d’Aosta passito” 10,00 t/ha 10,50% vol.
“Valle d’Aosta Gamay” 12,00 t/ha. 10,50% vol.
“Valle d’Aosta Pinot nero” 10,00 t/ha. 11,00% vol.
“Valle d’Aosta Pino grigio” 10,00 t/ha. 10,50% vol.
“Valle d’Aosta Pinot bianco” 10,00 t/ha. 10,50% vol.
“Valle d’Aosta Chardonnay” 11,00 t/ha. 10,50% vol.
“Valle d’Aosta Mayolet” 10,00 t/ha. 11,00% vol.
“Valle d’Aosta Petite Arvine” 12,00 t/ha. 10,50% vol.
“Valle d’Aosta Merlot” 10,00 t/ha. 10,50% vol.
“Valle d’Aosta Prëmetta” 10,00 t/ha 10,00% vol.
“Valle d’Aosta Fumin” 10,00 t/ha. 10,50% vol.
“Valle d’Aosta Syrah” 10,00 t/ha. 10,50% vol.
“Valle d’Aosta Cornalin” 10,00 t/ha. 10,50% vol.
“Valle d’Aosta Nebbiolo” 10,00 t/ha. 10,50% vol.
“Valle d’Aosta Petit rouge” 10,00 t/ha. 10,50% vol.
“Valle d’Aosta Moscato bianco” 10,00 t/ha. 10,50% vol.
“Valle d’Aosta Moscato bianco passito” 10,00 t/ha 10,50%
vol.
“Valle d’Aosta Traminer aromatico” 10,00 t/ha. 10,50% vol.
“Valle d’Aosta Traminer aromatico passito” 10,00 t/ha 10,50%
vol.
“Valle d’Aosta Gamaret” 10,00 t/ha. 10,50% vol. “Valle
d’Aosta Vuillermin” 10,00 t/ha 10,50% vol.
“ valle d’Aosta Müller Thurgau” 11,00 t/ha 9,00% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie
effettivamente impegnata dalla vite.
Ai limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra
indicati, la produzione dovrà essere riportata, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi.
Oltre detto limite decade la denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
La regione autonoma Valle d’Aosta, annualmente con proprio
decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione e sentite le organizzazioni di categoria
interessate, può fissare produzioni massime per ettaro
inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare ed
allegati, o limitare per talune zone di produzione,
l’utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all’art. 1,
dandone immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art 5
La vinificazione del vino a DOC“Valle d’Aosta
Pinot nero o Vallée d’Aoste Pinot noir” può essere
effettuata anche in bianco.
La DOC “Valle d’Aosta novello o Vallée d’Aoste nouveau” è
riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni a bacca di
colore rosso raccomandati o autorizzati per la Valle d’Aosta
previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di
produzione di cui all’art 3 e deve essere ottenuta con
macerazione carbonica di almeno il 30% delle uve.
La DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” seguita dalla
specificazione di vitigno “Müller Thurgau, Pinot bianco,
Pinot grigio, Chardonnay, Petite Arvine, Moscato bianco,
Traminer aromatico” accompagnata dalla menzione “vendemmia
tardiva” o “vendange tardive” è riservata ai vini ottenuti
da uve sottoposte a parziale appassimento naturale sulla
vite.
Ferme restando le produzioni ad ettaro previste dall’art 4
del presente disciplinare di produzione, le uve destinate
all’ottenimento dei vini con specificazione “vendemmia
tardiva o vendange tardive” non possono superare la resa di
uva in vino del 60% e devono inoltre assicurare un contenuto
zuccherino minimo di
Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Müller Thurgau 220
grammi/litro
Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste altri vitigni” 250
grammi/litro
Per i vini a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” con la
menzione “vendemmia tardiva o vendange tardive” non è
ammessa l’aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati
rettificati.
La DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” con le
specificazioni “passito o flétri, Müller Thurgau passito o
flétri, Moscato bianco passito o flétri” è riservata ai vini
derivanti da uve selezionate e sottoposte ad appassimento
dopo la raccolta in locali idonei, anche termo –
idrocondizionati e/o a ventilazione forzata fino a
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al
26,00%.
Per la produzione di detti vini non è ammessa l’aggiunta di
mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.
I vini passiti o flétri non possono essere immesso al
consumo prima del
1° Novembre dell’anno successivo alla vendemmia
Le rese massime di uva in vino dei vini a DOC “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste” devono essere le seguenti:
Valle d’Aosta rosso, rosato, novello 70%
Valle d’Aosta Gamay 70%
Valle d’Aosta Pinot nero 70%
Valle d’Aosta Mayolet 70%
Valle d’Aosta Merlot 70%
Valle d’Aosta Fumin 70%
Valle d’Aosta Syrah 70%
Valle d’osta Cornalin 70%
Valle d’Aosta Nebbiolo 70%
Valle d’Aosta Petit rouge 70%
Valle d’Aosta Prëmetta 70%
Valle d’Aosta Gamaret 70%
Valle d’Aosta Vuillermin 70%
Valle d’Aosta bianco 70%
Valle d’Aosta Müller Thurgau 70%
Valle d’Aosta Moscato bianco 70%
Valle d’Aosta Pinot grigio 70%
Valle d’Aosta Pinot bianco 70%
Valle d’Aosta Traminer aromatico 70%
Valle d’Aosta Chardonnay 70%
Valle d’Aosta Petite Arvine 70%
Qualora le rese superino le percentuali sopra indicate, ma
non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione
di origine controllata.
Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutta la partita.
Le rese massime di uva in vino dei vini a DOC “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste” seguite dalla specificazione di
vinificazione passito o flétri non devono essere superiori
a:
Valle d’Aosta passito 40%
Valle d’Aosta Moscato bianco passito 40%
Valle d’Aosta Traminer aromatico passito 40%
Qualora le rese superino le percentuali sopra indicate, ma
non il 45%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione
di origine, oltre questo ulteriore limite decade il diritto
alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
Per avere diritto alla DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste”
di cui all’art. 2, i vini devono essere sottoposti ai
seguenti periodi di affinamento obbligatorio:
“Valle d’Aosta Gamay 5 mesi
“Valle d’Aosta Pinot rosso” vinificato in rosso 5 mesi
“Valle d’Aosta Mayolet” 5 mesi
“Valle d’Aosta Merlot” 5 mesi
“Valle d’Aosta Fumin” 5 mesi
“Valle d’Aosta Syrah” 5 mesi
“Valle d’Aosta Cornalin” 5 mesi
“Valle d’Aosta Nebbiolo” 5 mesi
“Valle d’Aosta Petit rouge” 5 mesi
“Valle d’Aosta Gamaret” 5 mesi
“Valle d’Aosta Vuillermin” 5 mesi
a decorrere dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle
uve.
Tutte le altre sottodenominazioni della DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste” possono essere immesse sul mercato a partire
dal
1° Dicembre dell’annata di produzione delle uve
Per tutte i vini aventi tipologia “vendemmia tardiva o
vendange tardive” il periodo di affinamento obbligatorio è
di:
sei mesi
a partire dal 1° Dicembre dell’anno della vendemmia
1
La produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto è
consentita purché risultino rispettati tutti i requisiti
posti dal presente disciplinare di produzione, sia per le
uve destinate separatamente ad una data tipologia sia per le
rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra
tipologia.
Le operazioni di vinificazione e di eventuale affinamento
obbligatorio della DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste”
devono essere effettuate nell’ambito delle rispettive zone
di produzione delle uve di cui all’art 3.
Tuttavia è facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le
suddette operazioni di vinificazione e/o affinamento
obbligatorio siano effettuate anche da aziende aventi
stabilimenti situati al di fuori delle rispettive zone di
produzione ma nell’ambito della regione autonoma Valle
d’Aosta.
Art 6
I vini a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste”,
all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
“Valle d’Aosta bianco” o “Vallée d’Aoste blanc”
colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi
verdognoli
o dorati;
profumo: fresco, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, leggermente acidulo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;
“valle d’Aosta rosso o Vallée d’Aoste rouge”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, fresco, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, talvolta vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta rosato o Vallée d’Aoste rosé”
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: vinoso, fresco, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, talvolta vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta novello o vallée d’Aoste nouveau”
colore: rosso rubino brillante;
profumo: fruttato, persistente;
sapore: asciutto o morbido, fresco, vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
residuo zuccherino massimo: 10,00 gr/l.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“valle d’Aosta Müller Thurgau o Vallée d’Aoste Müller
Thurgau”
colore: giallo verdolino con riflessi paglierini;
profumo: intenso, gradevole, aromatico;
sapore: secco, fruttato, leggermente aromatico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Pinot nero (bianco) o Vallée d’Aoste Pinot
noir (blanc)”
colore: giallo paglierino intenso qualche riflesso rosato;
profumo: fruttato, persistente;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Pinot grigio o Vallée d’Aoste Pinot gris”
colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati;
profumo: caratteristico, molto intenso;
sapore: secco, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Pinot bianco o Vallée d’Aoste Pinot blanc”
colore: giallo paglierino brillante;
profumo: caratteristico, elegante;
sapore: secco, gradevole, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Petite Arvine o Valle d’Aoste Petite Arvine”
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
profumo: fine, fruttato, elegante;
sapore: secco, sapido, vivo, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Chardonnay o Vallée d’Aoste Chardonnay”
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, sapido, pieno, caratteristico, talvolta con
sentore di
essenza legnosa;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Moscato bianco o Vallée d’Aoste Muscat petit
grain”
Colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, caratteristico di Moscato;
sapore: secco, fine, delicato, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Traminer aromatico o Vallée d’Aoste
Gewürztraminer”
Colore: giallo paglierino dorato;
profumo: leggermente aromatico, fine, intenso con sentore di
rosa;
sapore: secco, pieno, vellutato, gradevolmente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Gamay o Vallée d’Aoste Gamay”
colore: rosso rubino vivo;
profumo: fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, fruttato, leggermente tannico, fondo
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“valle d’Aosta Pinot nero o Vallée d’Aoste Pinot noir”
colore: rosso tendente al granata più o meno intenso;
profumo: fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, lievemente tannico, retrogusto
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 gr/l.;
estratto minimo: 18,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Mayolet o Valle d’Aoste Mayolet”:
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: fine e delicato;
sapore: asciutto, morbido, pieno, retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Merlot o Vallée d’Aoste Merlot”:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso, caratteristico, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, austero, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Cornalin o Vallée d’Aoste Cornalin”
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, leggermente tannico, mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Nebbiolo o Vallée d’Aoste Nebbiolo”:
colore: rosso rubino con riflessi granata;
profumo: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente mandorlato, di buon corpo, con
finale tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Syrah o Vallée d’Aoste Syrah”:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico di spezie;
sapore: asciutto, armonico, con sensazioni speziate;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Pino nero rosato o Vallée d’Aoste Pinot noir
rosé”
colore: rosato leggero;
profumo: vinoso, fresco, persistente;
sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l;
“Valle d’Aosta Prëmetta o Vallée d’Aosta Prëmetta”
colore: cerasuolo con riflessi rosati;
profumo: fine, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Fumin o Vallée d’Aoste Fumin”
colore: rosso porpora intenso con riflessi violacei;
profumo: caratteristico di spezie;
sapore: asciutto, austero, fondo amarognolo, talvolta con
sentore
di essenza legnosa;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Petit rouge o Vallée d’Aoste Petit rouge”
colore : rosso rubino vivace ;
profumo: di rosa selvatica, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, mediamente corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Gamaret o Vallée d’Aoste Gamaret”
colore: rosso rubino intensi;
profumo: intenso, leggermente speziato;
sapore: asciutto, tannico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Vuillermin o Vallée d’Aoste Vuillermin”
colore: rosso con riflessi violacei;
profumo: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, pieno, buona tannicità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Pinot grigio vendemmia
tardiva”
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Pinot bianco vendemmia
tardiva”
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Chardonnay vendemmia
tardiva”
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Petite Arvine vendemmia
tardiva”
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Moscato bianco vendemmia
tardiva”
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Traminer aromatico vendemmia
tardiva”
colore: giallo dorato;
profumo: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Müller Thurgau vendemmia
tardiva”:
colore: giallo dorato;
profumo: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.;
Valle d’Aosta o Vallée d’Aosta passito o flétri”
Colore: dorato o ramato a seconda del vitigno prevalente;
profumo: fine, intenso, leggermente aromatico;
sapore: dolce, caldo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 25,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Moscato bianco passito o
flétri”
Colore: giallo oro tendente all’ambrato;
profumo: intenso, caratteristico di moscato;
sapore: dolce, aromatico, tipico del moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 25,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Traminer aromatico passito o
flétri”
Colore: dorato con riflessi rosati;
profumo: intenso, aromatico con eventuali sentori di rosa;
sapore: dolce, caldo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 25,00 gr/l.;
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di
legno, il sapore dei vini può rivelare un sentore o
percezione di legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra descritti per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
I vini a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste”, “Valle
d’Aosta o Vallée d’Aoste Moscato bianco”, “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste Traminer aromatico” ottenuti con parziale
appassimento delle uve, debbono essere designati con la
precisazione concernente il tipo di prodotto utilizzando la
locuzione “passito o flétri”.
In sede di designazione le menzioni geografiche, le
indicazioni di vitigno, di colore e di scelta di
vinificazione devono figurare in etichetta sia in caratter
di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” sia nello stesso campo
visivo della denominazione succitata.
Nella designazione e presentazione della DOC “Valle d’Aosta
vendemmia tardiva o Vallée d’Aoste vendange tardive” deve
essere indicata anche il nome del vitigno della
denominazione di origine da cui discendono.
Nell’etichettatura dei vini a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste”
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve deve
sempre figurare.
La DOC « Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste », senza alcuna
specificazione aggiuntiva può essere rivendicata dagli
iscritti all’Albo dei vigneti della suddetta DOC per
designare vini
bianchi, rossi o rosati provenienti dalle uve aventi le
caratteristiche minime previste dal presente disciplinare di
produzione qualora la regione autonoma Valle d’Aosta con
proprio decreto annuale abbia limitato l’utilizzazione delle
menzioni aggiuntive di cui all’art. 1 del presente
disciplinare.
I vini per i quali all’atto della denuncia delle uve è stata
rivendicata la DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste”
accompagnata da una menzione di cui all’art. 1 possono
essere riclassificato, prima dell’imbottigliamento, con la
DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” senza alcuna menzione
aggiuntiva previa autorizzazione della regione autonoma
Valle d’Aosta e comunicazione da parte della regione
medesima ai competenti servizi di vigilanza.
Alla DOC. “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” di cui all’art. 1
è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva,
selezionato e similari
E’ consentito utilizzare indicazioni geografiche o
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, località, dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal
decreto ministeriale 22/Aprile/1992
Nell’etichettatura dei vini a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste”
è ammessa la menzione vigna o vigne o clos o coteau” seguito
dal toponimo purché il prodotto così designato provenga
dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato
e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricole
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta,
podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia.
Le menzioni consentite nell’etichettatura possono essere
utilizzate nelle lingua italiana e/o francese, in base alle
norme sul bilinguismo in vigore per la regione autonoma
Valle d’Aosta (legge Cost. 26/Febbraio/1948, n. 4)
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a DOC “Valle
d’Aosta o Vallée d’Aoste” designati con o senza menzioni di
cui all’art. 1 in vista della vendita devono essere
confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
Allegato 1
Sottozona Blanc de Morgex et de La Salle
Art 1 La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste” accompagnata dalla specificazione “Blanc
de Morgex et de La Salle” è riservata ai vini ottenuti dalle
uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della
zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato
al disciplinare di produzione dei vini a DOC “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste”.
Art 2 La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta
Blanc de Morgex et de La Salle” o “Vallée d’Aoste Blanc de
Morgex et de La Salle” è riservata al vino prodotto dal
seguente vitigno:
Prié blanc al 100%
coltivato in vigneti della zona delimitata di cui all’art.
3.
Art 3 La zona di produzione delle uve del vino a d.o.c.
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Blanc de Morgex et de La
Salle” comprende la parte idonea del territorio dei comuni
di:
Morgex La Salle
tale zona è così delimitata:
in sinistra orografica della Dora Baltea:
partendo dal confine territoriale tra i comuni di Avize e La
Salle e risalendo la vallata principale fino al confine
territoriale tra i comuni di Morgex e Pré Saint Didier tutto
il territorio compreso tra l’alveo della Dora e la quota
altimetrica di 1300 metri s.l.m.
Art 4 La resa massima di uva per ettaro in coltura
specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino
a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Blanc de Morgex et de
La Salle” e il titolo alcolometrico volumico totale minimo
naturale delle rispettive uve, devono essere rispettivamente
i seguenti:
“Valle d’Aosta Blanc de Morgex e de La Salle” 9,00 t/ha
9,00% vol.
Al limite massimo di produzione di uva per ettaro sopra
indicato, la produzione dovrà essere riportata, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% il limite medesimo.
La regione autonoma Valle d’Aosta, annualmente con proprio
decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione e sentite le organizzazioni di produttori può
fissare una produzione massima per ettaro inferiore a quella
indicata nel presente allegato e l’utilizzo della menzione
aggiuntiva “Blanc de Morgex et de La Salle”, dandone
immediata comunicazione al Ministero per le politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazione di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art 5 La DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Blanc de Morgex
et de La Salle” accompagnata dalla menzione « vendemmia
tardiva o vendange tardive » è riservata ai vini ottenuti da
uve sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.
Fermo restando la produzione massima per ettaro prevista dal
precedente art 4, le uve destinate all’ottenimento dei vini
“vendemmia tardiva o vendange tardive” non possono superare
la resa in uva/vino del 60% e devono inoltre assicurare un
contenuto zuccherino minimo di:
200,00 grammi/litro
Per il vino a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste blanc de
Morgex et de La Salle vendemmia tardiva o vendange tardive”
non è ammessa l’aggiunta di mosti concentrati o mosti
concentrati rettificati.
La DOC “Valle d’Aosta blanc de Morgex et de La Salle
spumante o Vallée d’Aoste blanc de Morgex et de La Salle
mousseux” può essere utilizzata per designare i vini
spumanti naturali ottenuti con vini derivati dal vitigno
Prié Blanc
e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente
disciplinare di produzione.
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente
per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui
lieviti per almeno
9 mesi
e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non
inferiore a
12 mesi
La produzione del vino a DOC “Valle d’Aosta Blanc de Morgex
e de La Salle spumante o Vallée d’Aoste Blanc de Morgex et
de La Salle mousseux” è consentita a condizione che il
medesimo sia posto in commercio nei tipi
Pas dosé, extra brut ,brut, demi – sec
Con indicazione del tenore zuccherino.
Le rese massime di uva in vino dei vini a DOC « Valle
d’Aosta Blanc de Morgex e de La Salle » non devono essere
superiori al 70%.
Qualora le rese superino il 75% o il 65% (vendemmia tardiva)
le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di
origine, oltre tali ulteriori limiti decede il diritto alla
denominazione di origine per tutto il prodotto.
Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento
obbligatorio dei vini a d.o.c. “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste
Blanc de Morgex et de La Salle” debbono essere effettuate
nell’ambito del rispettivo territorio di produzione delle
uve di cui al precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazione tradizionali, è in
facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali
– Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazione di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni di
vinificazione e/o di invecchiamento obbligatorio siano
effettuate anche da aziende aventi stabilimenti situati al
di fuori della rispettiva zona di produzione delle uve, ma
nell’ambito del territorio della regione autonoma della
Valle d’Aosta, previo parere dell’assessorato agricoltura,
forestazione e risorse naturali e della Regione medesimo.
La resa massima dell’uva in vino finito per la produzione
della d.o.c. “Valle d’Aosta o
La DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Blanc de Morgex et de
La Salle” può essere immessa al consumo a partire dal
1° Dicembre dell’anno di produzione delle uve
Nella vinificazione dei vini a DOC “Valle d’Aosta o Vallée
d’Aoste Blanc de Morgex et de La Salle” sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti,
atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Le operazioni di elaborazione dei vini destinati alla
produzione degli spumanti, devono essere effettuate entro la
zona di vinificazione di cui al comma due del presente
articolo, che comprende il territorio della regione autonoma
della Valle d’Aosta
Art 6 I vini a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Blanc de
Morgex et de La Salle” all’atto dell’immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche :
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Blanc de Morgex et de La
Salle”
colore : giallo paglierino tendente al verdognolo ;
profumo: delicato, con sottofondo di erbe di montagna;
sapore: secco, acidulo, leggermente frizzante, molto
delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Blanc de Morgex et de La
Salle spumante”
spuma : fine e persistente ;
colore: giallo paglierino scarico;
profumo: delicato, fine, lievemente aromatico, con sentore
di lievito;
sapore: da secco a semisecco, fresco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Blanc de Morgex et de La Salle vendemmia
tardiva o Vallée d’Aoste et de La Salle vendange tardive » :
colore : giallo dorato ;
profumo: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: dolce o amabile, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 %vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.;
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di
legno, il sapore dei vini può rilevare un lieve sentore di
legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7 La DOC “Valle d’Aosta bianco o Vallée d’Aoste blanc”
può essere rivendicata dagli iscritti all’albo dei vigneti
della suddetta denominazione per designare i vini bianchi
provenienti dalle uve aventi le caratteristiche minime
previste dal presente disciplinare di produzione, qualora la
regione autonoma Valle d’Aosta con proprio decreto annuale
abbia limitato l’utilizzazione della menzione aggiuntiva
“Blanc de Morgex et de La Salle”.
Il vino per il quale all’atto della denuncia delle uve è
stata rivendicata la DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste
Blanc de Morgex et de La Salle” può essere riclassificato,
prima dell’imbottigliamento, con la DOC “Valle d’Aosta
bianco o Vallée d’Aoste blanc” previa autorizzazione della
regione autonoma Valle d’Aosta e comunicazione da parte
della regione medesima ai competenti servizi di vigilanza.
In sede di designazione dei vini a DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste” accompagnati dalla specificazione della
sottozona “Blanc de Morgex et de La Salle”, la medesima
menzione deve figurare in etichetta alla stessa altezza del
nome geografico “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” oppure al
di sotto della dicitura “denominazione di origine
controllata” e pertanto non può essere intercalata tra
quest’ultima dicitura ed il nome geografico principale.
In ogni caso la predetta menzione aggiuntiva della sottozona
deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per la DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste” della stessa evidenza e riportati sulla
medesima base colorimetrica.
L’indicazione dell’annata di produzione delle uve deve
sempre figurare sull’etichetta.
ALLEGATO 2
Sottozona ENFER D’ARVIER
Art 1 La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste” accompagnata dalla menzione della
sottozona “Enfer d’Arvier” è riservata al vino rosso
ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2, prodotte dai
vigneti nella zona delimitata dal successivo art. 3 e
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente allegato al disciplinare di produzione della DOC
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste”.
Art 2 La denominazione di origine controllata “Valle d’Asta
o Vallée d’Aoste” accompagnata dalla menzione “Enfer d’Arvier”
è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vigneti aventi,
nell’abito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Petit rouge minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la
regione autonoma della Valle d’Aosta, presenti nei vigneti,
da soli o congiuntamente, fino al massimo del 15%.
Art 3 La zona di produzione delle uve atte a produrre il
vino a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Enfer d’Arvier”
comprende parte del territorio collinare del comune di:
Arvier
Già delimitata con D.P.R. 2/06/1972.
sinistra della Dora Baltea:
ad est con il territorio comunale di Villeneuve, a nord con
quello di Saint Nicolas, ad ovest con quello di Avise ed a
sud con il corso della Dora Baltea.
destra della Dora Baltea:
comprende le località Monbet e Bouse confinanti a nord e ad
ovest con il torrente Dora di Valgrisanche e la Dora Baltea,
ad est e sud con la vecchia statale n. 26 e con il ponte
sulla Dora di Valgrisanche e la località Sorpier confinante
a nord con il corso della Dora Baltea, ad est con il
Torrente Dora di Valgrisanche, a sud con il viadotto della
superstrada per il Monte Bianco e ad ovest con la strada
carreggiabile di Montaverin.
Art 4 La resa massima di uva per ettaro in coltura
specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino
a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Enfer d’Arvier” deve
essere la seguente:
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Enfer d’Arvier” 9,00 t/ha
I titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve
devono essere superiori a:
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Enfer d’Arvier 11,00% vol.;
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Enfer d’Arvier superiore”
12,00% vol.
Al limite massimo sopra indicato, la produzione dovrà essere
riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la
produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La regione autonoma Valle d’Aosta, annualmente con proprio
decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione e sentite le organizzazioni dei produttori può
fissare un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato nel presente allegato, o limitare
l’utilizzo della menzione aggiuntiva “Enfer d’Arvier”
dandone immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art 5 Le operazioni di vinificazione e di eventuale
invecchiamento obbligatorio della DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste Enfer d’Arvier” devono essere effettuate
nell’ambito della rispettiva zona di produzione delle uve di
cui all’art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è in facoltà del Ministero per le politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini consentire che le
suddette operazioni di vinificazione e/o invecchiamento
obbligatorio siano effettuate anche da aziende aventi
stabilimenti situati al di fuori della rispettiva zona di
produzione delle uve ma nell’ambito del territorio della
regione autonoma Valle d’Aosta, previo parere
dell’assessorato all’agricoltura, forestazione e risorse
naturali e della regione medesima.
La resa massima di uva in vino finito della DOC “Valle
d’Aosta o Vallée d’Aoste Enfer d’Arvier” non deve essere
superiore al 70%.
Qualora le rese superino il 75%, le eccedenze non avranno
diritto alla denominazione di origine, oltre tali ulteriori
limiti decede il diritto alla denominazione di origine per
tutto il prodotto.
La DOC “Valle d’Aosta Enfer d’Arvier o Vallée d’Aosta Enfer
d’Arvier” accompagnata dalla menzione “superiore o supérieur”
è riservata al vino proveniente da uve che assicurino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,00%
e siano immessi al consumo con almeno un grado alcolico
superiore a quello della tipologia normale, qualora abbia
superato un periodo minimo di invecchiamento previsto dal
presente disciplinare.
Per avere diritto alla DOC “Valle d’Asta o Vallée d’Aoste
Enfer d’Arvier” il vino deve essere sottoposto ad un periodo
di affinamento obbligatorio di:
5 mesi a decorrere
dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle uve
La DOC “Valle d’Aosta Enfer d’Arvier o Vallée d’Aosta Enfer
d’Arvier” accompagnata dalla menzione “superiore o supérieur”
è riservata al vino qualora abbia superato un periodo minimo
di invecchiamento di
8 mesi
a decorrere dal 1° Dicembre dell’anno di produzione delle
uve
Nella vinificazione del vino a DOC “Valle d’Aosta o Vallée
d’Aoste Enfer d’Arvier” sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire le sue
peculiari caratteristiche.
Art 6 Il vino a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Enfer d’Arvier”
all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
Valle d’Aosta Enfer d’Arvier o Vallée d’Aosta Enfer d’Arvier:
colore: rosso granata piuttosto intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, di giusto corpo, gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
Valle d’Aosta Enfer d’Arvier superiore o Vallée d’Aoste
Enfer d’Arvier supérieur:
colore : rosso granata piuttosto intenso ;
profumo: ampio, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, di giusto corpo, gradevolmente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di
legno, il sapore può rilevare un lieve sentore di legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7 la denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste” senza alcuna menzione aggiuntiva può
essere rivendicata dagli iscritti all’Albo dei vigneti della
suddetta denominazione per designare vini rossi provenienti
dalle uve aventi le caratteristiche minime previste dal
presente disciplinare di produzione, qualora la regione
autonoma Valle d’Aosta
con proprio decreto annuale, abbia limitato l’utilizzazione
della menzione aggiuntiva “Enfer d’Arvier”
Il vino per il quale all’atto della denuncia annuale delle
uve è stata rivendicata la DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste
Enfer d’Arvier” può essere riclassificato, prima
dell’imbottigliamento, con la DOC “Valle d’Aosta rosso o
Vallée d’Aoste rouge” senza la menzione aggiuntiva “Enfer d’Arvier”
previa autorizzazione della regione autonoma Valle d’Aosta e
comunicazione da parte della regione medesima ai competenti
organi di vigilanza.
In sede di designazione del vino a DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste” accompagnata dalla menzione aggiuntiva
“Enfer d’Arvier”, la medesima menzione deve figurare in
etichetta in etichetta alla stessa altezza del nome
geografico “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” oppure al di
sotto della dicitura “denominazione di origine controllata”
e pertanto Nella designazione e presentazione dei vini a DOC
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Enfer d’Arvier” può essere
utilizzata la menzione complementare “superiore o supérieur”
solo alle condizioni previste dal presente allegato al
disciplinare di produzione.
Nella designazione dei vini a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste
Enfer d’Arvier” le dimensioni dei caratteri utilizzati per
la dicitura “superiore o supérieur” non superare quelle dei
caratteri utilizzati per indicare la denominazione di
origine controllata quindi
non può essere intercalata tra quest’ultima dicitura ed il
nome geografico principale.
In ogni caso la menzione geografica “Enfer d’Arvier” deve
figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per la DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste” della stessa evidenza e sulla medesima base
colorimetrica.
L’indicazione dell’annata di produzione delle uve deve
sempre figurare in etichetta.
ALLEGATO 3
Sottozona TORRETTE
Art 1 La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste” accompagnata dalla menzione della
sottozona “Torrette” è riservata al vino rosso ottenuto da
uve di cui al seguente art. 2 e prodotte nella zona delimita
dal successivo art. 3, che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di
produzione della d.o.c. “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste”.
Art 2 La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste” accompagnata dalla menzione della
sottozona “Torrette” è riservata al vino rosso ottenuto
dalle uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Petit rouge minimo 70%
possono concorre le uve di altri vitigni a bacca rossa
idonei alla coltivazione per la regione autonoma della Valle
d’Aosta presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 30%.
Art 3 La zona di produzione delle uve atte a produrre il
vino a DOC “Valle d’Aosta o Valle d’Aoste Torrette”
comprende la parte idonea del territorio dei comuni di:
a destra della Dora Baltea:
Charvensod Gressan Jovençan
Aymavilles Villenueve Introd
A sinistra della Dora Baltea :
Quart Saint – Cristophe Aosta
Sarre Saint – Pierre Villeneuve
Tale zona è così delimitata :
in destra orografica della Dora Baltea:
partendo dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e
Charvensod e risalendo la vallata principale fino al confine
territoriale tra i comuni di Introd ed Arvier tutto il
territorio compreso tra l’alveo della Dora Baltea e la quota
altimetrica di 800 metri s.l.m.;
in sinistra della Dora Baltea:
partendo dal confine territoriale tra i comuni di Nus e di
Quart e risalendo la vallata principale fino al confine
territoriale tra i comuni di Villeneuve ed Arvier tutto il
territorio compreso tra l’alveo della Dora Baltea e la quota
altimetrica di 1000 metri s.l.m.-, escludendo la zona
situata a nord del confine territoriale tra i comuni di
Aosta e Gignod ed Aosta e Roisan.
Art 4 La resa massima di uva in vino finito in coltura
specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino
a DOC ”Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Torrette” ed il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo delle relative uve
destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente:
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Torrette” 10,00 tonn/ettaro
10,50% vol.
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Torrette superiore” 10,00
tonn/ettaro 11,50% vol.
Ai limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra
indicati, la produzione dovrà essere riportata, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi.
La regione autonoma Valle d’Aosta, annualmente con proprio
decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione e sentite le organizzazioni di categoria
interessate può fissare produzioni massime per ettaro
inferiori a quelle indicate dal presente allegato al
disciplinare di produzione, o limitare l’utilizzo della
menzione aggiuntiva “Torrette”, dandone immediata
comunicazione al Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valutazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art 5 Le operazioni di vinificazione e di eventuale
invecchiamento obbligatorio dei vini a DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste Torrette” devono essere effettuate
nell’ambito del rispettivo territorio delimitato dal
precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è in facoltà del Ministero per le politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini consentire che tali
operazioni di vinificazione e/o invecchiamento obbligatorio
siano effettuate anche da aziende aventi stabilimenti
situati al di fuori della rispettiva zona di produzione ma
nell’ambito territoriale della regione autonoma Valle
d’Aosta, previo parere dell’assessorato all’agricoltura,
forestazione e risorse naturali e della regione medesima.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%.
Qualora le rese superino il 75%, le eccedenze non avranno
diritto alla denominazione di origine, oltre tali ulteriori
limiti decede il diritto alla denominazione di origine per
tutto il prodotto.
La DOC “Valle d’Aosta Torrette o Vallée d’Aosta Torrette”
accompagnata dalla menzione “superiore o supérieur” è
riservata ai vini provenienti da uve che assicurino un grado
alcolico superiore a quello previsto dall’art 4 e siano
immessi in commercio con un grado alcolico superiore a
quello stabilito nell’art 6 per la tipologia normale,
qualora abbiano superato il periodo minimo di invecchiamento
sotto indicato.
Per avere diritto alla DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste
Torrette” i vini devono essere sottoposti ad un periodo di
invecchiamento minimo obbligatorio di:
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Torrette” 5 mesi
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Torrette superiore” 8 mesi
a decorrere dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle
uve.
Nella vinificazione dei vini a DOC “Valle d’Aosta o Vallée
d’Aoste Torrette” sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
Art 6 I vini a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Torrette”
all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Torrette”
colore: rosso vivace con riflessi violacei;
profumo: di rosa selvatica, tendente al mandorlato;
sapore: asciutto, vellutato, di buon corpo, con fondo
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Torrette superiore o Vallée d’Aoste Torrette
superieur”
colore: rosso intenso con riflessi granata;
profumo: caratteristico, con sentore di lampone, con l’età
si fa
mandorlato;
sapore: asciutto, vellutato, di buon corpo, con fondo
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di
legno, il sapore dei vini può rilevare un lieve sentore di
legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7 La DOC « Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste rouge » può
essere rivendicata dagli iscritti all’Albo dei vigneti della
suddetta denominazione per designare i vini rossi
provenienti dalle uve aventi le caratteristiche minime
previste dal presente disciplinare di produzione qualora la
regione autonoma Valle d’Aosta con proprio decreto annuale
abbia limitato l’utilizzazione della menzione geografica
“Torrette” di cui al presente allegato.
I vini per i quali all’atto della denuncia delle uve è stata
rivendicata la DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Torrette”
possono essere riclassificati, prima dell’imbottigliamento,
con la d.o.c. “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” senza alcuna
menzione aggiuntiva “Torrette”, previa autorizzazione della
regione autonoma Valle d’Aosta e comunicazione da parte
della regione medesima ai competenti organi di vigilanza.
In sede di designazione dei vini a DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste” accompagnati dalla menzione della sottozona
“Torrette”, la medesima menzione deve figurare in etichetta
alla stessa altezza del nome geografico “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste” oppure al di sotto della dicitura
“denominazione di origine controllata” e pertanto non
possono essere intercalati tra quest’ultima dicitura ed il
nome geografico principale.
In ogni caso la menzione della sottozona “Torrette” deve
figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per la DOC “Valle d’Asta o
Vallée d’Aoste” della stessa evidenza e sulla medesima base
colorimetrica.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Valle
d’Aosta o Vallée d’Aoste Torrette” può essere utilizzata la
menzione complementare “superiore o supérieur” solo alle
condizioni previste dal presente allegato al disciplinare di
produzione.
Nella designazione dei vini a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste
Torrette” le dimensioni dei caratteri utilizzati per la
dicitura “superiore o supérieur” non superare quelle dei
caratteri utilizzati per indicare la denominazione di
origine controllata.
L’indicazione dell’annata di produzione delle uve è
obbligatoria.
ALLEGATO 4
Sottozona NUS
Art 1 La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste” accompagnata dalla menzione della
sottozona “Nus” è riservata ai vini ottenuti dalle uve di
cui al seguente art. 2, prodotte nella zona delimitata dal
successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di
produzione della DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste”.
Art 2 La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste” accompagnata dalla menzione della
sottozona “Nus” è riservata ai vini bianchi, passiti o rossi
ottenuti dalle uve prodotte in vigneti aventi la seguente
composizione ampelografica:
“Valle d’Aosta Malvasia o Vallée d’Aoste Malvoisie”
“Valle d’Aosta Malvasia passito 0 Vallée d’Aoste Malvoisie
flétri”
Pinot grigio (clone autoctono denominato localmente
Malvasia) al 100%
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Nus” rosso o rouge
Vien de Nus e Petit rouge minimo 70% di cui almeno il 40% di
Vien de Nus;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la
regione autonoma della Valle d’Aosta, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.
Art 3 La zona di produzione dei vini a DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste Nus” comprende la parte idonea del territorio
dei comuni di:
in destra orografica della Dora Baltea:
Fénis
In sinistra della Dora Baltea:
Nus Quart Saint – Cristophe
Aosta
la zona è così delimitata:
in destra orografica della Dora Baltea:
partendo dal confine territoriale tra i comuni di Chambave e
Fénis e risalendo la vallata principale fino al confine
territoriale tra i comuni di Fénis e Saint – Marcel tutto il
territorio compreso tra l’alveo della Dora Baltea e la quota
altimetrica di 650 metri s.l.m.;
in sinistra della Dora Baltea:
partendo dal confine territoriale tra i comuni di Verrayes e
Nus e risalendo la vallata principale fino al confine
territoriale tra i comuni di Aosta e Sarre tutto il
territorio compreso tra l’alveo della Dora Baltea e la quota
altimetrica di 850 metri s.l.m..
Art 4 Le rese massime di uva per ettaro in coltura
specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini
a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Nus” ed i livelli
alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve
destinate alla vinificazione prima dell’eventuale
appassimento, devono essere le seguenti:
“Valle d’Aosta Malvasia o Vallée d’Aoste Malvoisie” 8,00
t/ha 11,00% vol.
“Valle d’Aosta Malvasia passito”
“Vallée d’Aoste Malvoisie flétri” 8,00 t/ha 11,00% vol.
« Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Nus » 10,00 t/ha 10,50%
vol.
Ai limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra
indicati, la produzione dovrà essere riportata, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti massimi medesimi.
La regione autonoma Valle d’Aosta, annualmente con proprio
decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione e sentite le organizzazioni dei produttori può
fissare produzione massime per ettaro inferiori a quelle
stabilite dal presente allegato, o limitare l’utilizzo della
menzione aggiuntiva “Nus”,dandone immediata comunicazione al
Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini.
Art 5 Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC
“Valle d’Aosta Malvasia passito” o “Vallée d’Aoste Malvoisie
flétri” è riservata ai vini derivanti da uve selezionate e
sottoposte ad appassimento dopo la raccolta in locali
idonei, anche termo – idrocondizionati e/o ventilazione
forzata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non
inferiore al:
26,00%
Per la produzione di detti vini non è ammessa l’aggiunta di
mosti concentrati o mosti concentrati e rettificati.
Il vino non deve essere immesso al consumo prima del:
1° dicembre dell’anno successivo a quello di produzione
delle uve
Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento
obbligatorio della DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Nus”
devono essere effettuate nell’ambito della rispettiva zona
di produzione delle uve delimitata dall’art. 3 del presente
allegato.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è in facoltà del Ministero per le politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini consentire che le
suddette operazioni di vinificazione e/o invecchiamento
obbligatorio siano effettuate anche in aziende aventi
stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione
delle uve ma nell’ambito territoriale della regione autonoma
della Valle d’Aosta, previo parere favorevole
dell’assessorato agricoltura, forestazione e risorse
naturali e della regione medesima.
Le rese massima di uva in vino finito della DOC “Valle
d’Aosta o Vallée d’Aoste Nus” non devono essere superiori a:
“Valle d’Aosta Nus Malvasia o Vallée d’Aoste Nus Malvoisie”
70%
“Valle d’Aosta Nus Malvasia passito o Vallée d’Aoste Nus
Malvoisie flétri” 40%
“Valle d’Aosta Nus rosso o Vallée d’Aoste Nus rouge” 70%
Qualora la resa uva/vino superi tali limiti ma non il 75% o
il 45%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine, oltre detti limiti decade il diritto alla
denominazione di origine per tutto il prodotto.
La DOC “Valle d’Aosta Nus o Vallée d’Aoste Nus” accompagnata
dalla menzione “superiore o supérieur” è riservata al vino
provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 11,50% vol.;
e siano immessi al consumo con un grado alcolico superiore
di un grado della tipologia normale e che abbiano effettuato
un invecchiamento obbligatorio minimo come di seguito
precisato.
Per avere diritto alla DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste
Nus”, i vini devono essere sottoposti ai seguenti periodi di
affinamento e/o invecchiamento obbligatorio:
“Valle d’Aosta Nus rosso o Vallée d’Aoste Nus rouge” 5 mesi
“valle d’Aosta Nus rosso superiore o Vallée d’Aoste rouge
supérieur” 8 mesi
“Valle d’Aosta Nus Malvasia passito o Vallée d’Aoste
Malvoisie flétri” 12 mesi
Il periodo di invecchiamento e/o affinamento decorre dal:
1° dicembre dell’anno di produzione delle uve.
Nella vinificazione dei vini a DOC “Valle d’Aosta o Vallée
d’Aoste Nus” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
Art 6 I vini della DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Nus”
all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
“Valle d’Aosta Nus Malvasia o Vallée d’Aoste Nus Malvoisie”
colore: giallo dorato con riflessi ramati;
profumo: caratteristico, molto intenso;
sapore: secco, gradevole, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol.;
acidità totale minima: 4,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Nus Malvasia passito o Vallée d’Aoste Nus
Malvoisie flétri”
colore: giallo dorato con riflessi ramati sino all’ambrato;
profumo: gradevole intenso;
sapore: amabile o dolce, molto alcolico, retrogusto di
castagna, talvolta con sentore di essenza legnosa;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 25,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Nus rosso o Vallée d’Aoste Nus rouge”
colore: rosso intenso con riflessi granata;
profumo: vinoso, intenso, persistente;
sapore: asciutto, vellutato, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
Valle d’Aosta Nus rosso superiore o Vallée d’Aoste Nus rouge
supérieur”:
colore: rosso intenso con riflessi granata;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7 I vini a DOC “Valle d’Aosta Nus Malvasia o Vallée d’Aoste
Nus Malvoisie ” ottenuti con parziale appassimento delle
uve, debbono essere designati con la precisazione
concernente il tipo di prodotto utilizzando la locuzione
“passito o flétri”.
La DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” senza alcuna
specificazione aggiuntiva può essere rivendicata dagli
iscritti all’Albo dei vigneti della suddetta denominazione
per designare vini bianchi, rossi o rosati provenienti dalle
uve aventi le caratteristiche minime previste dal presente
disciplinare di produzione qualora la regione autonoma Valle
d’Aosta, con proprio decreto annuale, abbia limitato
l’utilizzazione della menzione aggiuntiva della sottozona
“Nus”
I vini per i quali all’atto della denuncia delle uve è stata
rivendicata la DOC “Valle d’Aosta Nus o Vallée d’Aoste Nus”
accompagnata dalla menzione del vitigno “Malvasie” ad
esclusione della tipologia “passito o flétri”, o dalla
specificazione del colore, possono essere riclassificati,
prima dell’imbottigliamento con la DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste” senza alcuna menzione aggiuntiva previa
autorizzazione della regione autonoma Valle d’Aosta e
comunicazione da parte della regione medesima ai servizi di
vigilanza.
In sede di designazione dei vini a DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste” accompagnati dalle menzioni della sottozona
“Nus”, di vitigno e tipologia, le medesime menzioni devono
figurare in etichetta alla stessa altezza del nome
geografico “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” oppure al di
sotto della dicitura “denominazione di origine controllata”
e pertanto non possono essere intercalate tra quest’ultima
dicitura ed il nome geografico principale.
In ogni caso le predette menzioni geografiche, di cui
all’art. 2, devono figurare in etichetta in caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” della stessa evidenza e
sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione dei vini a DOC “Valle d’Aosta Malvasia o
Vallée d’Aoste Malvoisie” le dimensioni dei caratteri
utilizzati per le dicitura “passito o flétri” non debbono
essere superiori a quelle dei caratteri utilizzati per
indicare la DOC.
L’indicazione dell’annata di produzione delle uve è
obbligatoria.
ALLEGATO 5
Sottozona CHAMBAVE
Art 1 La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste” accompagnata dalla menzione della
sottozona “Chambave” è riservata ai vini ottenuti dalle uve
di vitigni di cui al prossimo art. 2 prodotte nella zona
delimitata del successivo art, 3, che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato
al disciplinare di produzione della DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste”.
Art 2 La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste” accompagnata dalla menzione della
sottozona “Chambave” è riservata ai vini bianchi e rossi
ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Valle d’Aosta Chambave Moscato o Vallée d’Aoste Chambave
Muscat”
“Valle d’Aosta Chambave Moscato passito o Vallée d’Aoste
Chambave Muscat flétri”
Moscato bianco (cloni autoctoni) al 100%
“Valle d’Aosta Chambave rosso o Vallée d’Aoste Chambave
rouge”
Petit rouge minimo 70%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca rossa, autorizzati e/o raccomandati
per la regione autonoma Valle d’Aosta, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.
Art 3 La zona di produzione dei vini a d.o.c. “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste Chambave” comprende la parte idonea del
territorio dei comuni di:
in destra orografica della Dora Baltea:
Châtillon Pontey Chambave
In sinistra orografica della Dora Baltea:
Montjovet Saint Vincent Châtillon Saint Denis Chambave
Verrayes
Tale zona è così delimitata:
in destra orografica della Dora Baltea:
partendo dal torrente Moriola discendente dal Monte
Barbeston fino alla Dora Baltea e risalendo la vallata
principale fino al confine territoriale tra i comuni di
Chambave e Frénis tuto il territorio compreso tra la Dora
Baltea e la quota altimetrica di 700 metri s.l.m.;
in sinistra orografica della Dora Baltea:
partendo dal minor segmento che unisce la Dora Baltea alla
frazione Champerioux del comune di Montjovet e proseguendo
da tale frazione, con la strada comunale che attraversando
la frazione Estaod collega la strada statale n. 26 alla
strada tra Cillian ed Emarèse fino al confine territoriale
tra i comuni di Verrayes e Nus tutto il territorio compreso
tra l’alveo della Dora Baltea e la quota altimetrica di 750
metri s.l.m..
Art 4 Le rese massime di uva per ettaro in coltura
specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini
di cui all’art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici
naturali minimi delle relative uve destinate alla
vinificazione prima dell’eventuale appassimento, devono
essere le seguenti:
“Valle d’Aosta Chambave Moscato”
“Vallée d’Aoste Chambave Muscat” 10,00 t/ha. 10,50% vol.
« Valle d’Aosta Chambave Moscato passito »
“Vallée d’Aoste Chambave Muscat flétri” 10,00 t/ha. 10,50%
vol.
« Valle d’Aosta Chambave rosso »
“Vallée d’Aoste Chambave rouge” 10,00 t/ha. 10,50% vol.
Ai limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra
indicati, la produzione dovrà essere riportata, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi.
La regione autonoma Valle d’Aosta, annualmente con proprio
decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione e sentite le organizzazioni dei produttori può
fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle
stabilite dal presente allegato, o limitare l’utilizzo della
menzione aggiuntiva “Chambave” dandone immediata
comunicazione al Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art 5 La DOC“Valle d’Aosta Chambave Moscato passito o Vallée
d’Aoste Chambave Muscat flétri”, è riservata ai vini
derivanti da uve selezionate e sottoposte ad appassimento
dopo la raccolta in locali idonei, anche termo –
idrocondizionati e/o ventilazione forzata fino a raggiungere
un contenuto zuccherino non inferiore a:
26,00%
Per la produzione di detto vino non è ammessa l’aggiunta di
mosti concentrati o mosti concentrati e rettificati.
Il vino sopra indicato non deve essere immesso al consumo
prima del:
1° dicembre dell’anno successivo a quello di produzione
delle uve
Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento
obbligatorio della DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste
Chambave” devono essere effettuate nell’ambito della
rispettiva zona di produzione delle uve di cui al precedente
art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è in facoltà del Ministero per le politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini consentire che le
suddette operazioni siano effettuate anche da aziende aventi
stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata ma
nell’ambito del territorio della regione autonoma Valle
d’Aosta, previo parere favorevole dell’assessorato
all’agricoltura, forestazione e risorse naturali e della
regione medesima.
Le rese massime di uva in vino finito della d.o.c. “Valle
d’Aosta o Vallée d’Aoste Chambave” devono essere le
seguenti:
“Valle d’Aosta Chambave Moscato”
“Vallée d’Aosta Chambave Muscat” 70%
“Valle d’Aosta Chambave rosso”
“Vallée d’Aosta Chambave rouge” 70%
« Valle d’Aosta Chambave Moscato passito »
“Vallée d’Aoste Chambave Muscat flétri” 40%
Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma
non oltre il 75% e il 45%, l’eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine, oltre detti limiti decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
La DOC Valle d’Aosta Chambave o Vallée d’Aoste Chambave”
accompagnata dalla menzione “superiore o supérieur” è
riservata ai vini provenienti da uve che assicurino un
titolo alcolometrico naturale minimo di:
11,50%
e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico
volumico totale minimo come richiesto dall’art 6, qualora
abbiano superato il periodo minimo di invecchiamento
previsto dal presente articolo.
Per avere diritto alla DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aosta
Chambave” i vini devono essere sottoposti ai seguenti
periodi di affinamento e/o invecchiamento obbligatorio di:
« Valle d’Aosta Chambave rosso »
“Vallée d’Aoste Chambave rouge” 5 mesi
« Valle d’Aosta Chambave rouge superiore » 8 mesi
“Valle d’Aosta Chambave Moscato passito”
“Vallée d’Aoste Chambave Muscat flétri” 12 mesi
a decorrere dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle
uve
Nella vinificazione dei vini a DOC “Valle d’Aosta o Vallée
d’Aoste Chambave” sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
Art 6 I vini a d.o.c. “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste
Chambave” all’atto dell’immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Valle d’Aosta Chambave Moscato”
“Vallée d’Aoste Chambave Muscat”
colore : giallo paglierino ;
profumo: intenso, caratteristico di moscato;
sapore: secco, fine, delicato, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Chambave Moscato passito”
“Vallée d’Aoste Chambave Muscat flétri”
colore : giallo oro tendente all’ambrato ;
profumo: intenso, caratteristico di moscato;
sapore: amabile o dolce, aromatico, tipico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 25,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Chambave rosso”
“Vallée d’Aoste Chambave rouge”
colore : roso rubino ;
profumo: caratteristico, tendente alla viola;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Chambave superiore”
“Vallée d’Aoste Chambave supérieur”:
colore : rosso rubino tendente al granata ;
profumo: caratteristico, tendente alla viola;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.;
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di
legno, il sapore dei vini può rilevare un lieve sentore di
legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7 I vini a DOC “Valle d’Aosta Chambave Moscato o Vallée
d’Aoste Chambave Muscat”
ottenuti con parziale appassimento delle uve debbono essere
designati con la precisazione concernente il tipo di
prodotto utilizzando la locuzione “passito o flétri”.
La DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” senza alcuna
menzione aggiuntiva sia di sottozona che di vitigno ad
esclusione della tipologia “passito o flétri” può essere
rivendicata dagli iscritti all’Albo dei vigneti della DOC
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Chambave” per designare vini
bianchi e rossi provenienti dalle uve aventi le
caratteristiche minime previste dal presente disciplinare di
produzione qualora la regione autonoma Valle d’Aosta con
proprio decreto annuale abbia limitato l’utilizzazione della
menzione aggiuntiva “Chambave”.
I vini per i quali all’atto della denuncia delle uve è stata
rivendicata la DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Chambave”,
ad eccezione della tipologia “passito o flétri”, possono
essere riclassificati, prima dell’imbottigliamento, con la
DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” senza alcuna menzione
aggiuntiva previa autorizzazione della regione autonoma
Valle d’Aosta e comunicazione da parte della regione
medesima ai competenti organi di vigilanza.
I sede di designazione dei vini a DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste” accompagnati dalla menzione aggiuntiva “Chambave”,
la medesima menzione deve figurare in etichetta alla stessa
altezza del nome geografico Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste
oppure al di sotto della dicitura “denominazione di origine
controllata” e pertanto non può essere intercalata tra
quest’ultima dicitura ed il nome geografico principale,
In ogni caso la predetta menzione geografica deve figurare
in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste”
della stessa evidenza e sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione dei vini a DOC “Valle d’Aosta Chambave
Moscato o Vallée d’Aoste Chambave Muscat” la dimensioni dei
caratteri utilizzati per la dicitura “passito o flétri” non
debbono essere superiori a quelli utilizzati per indicare la
d.o.c.
L’indicazione dell’annata di produzione delle uve è
obbligatoria.
ALLEGATO 6
Sottozona ARNAD MONTJOVET
Art 1 La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste” accompagnata dalla menzione aggiuntiva
della sottozona “Arnad – Montjovet” è riservata ai vini
rossi ottenuti da uve dei vitigni di cui al prossimo art. 2,
prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3, che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente allegato al disciplinare di produzione della DOC
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste”.
Art 2 La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste” accompagnata dalla menzione della
sottozona “Arnad – Montjovet” è riservata al vino ottenuto
dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo (localmente detto Picoutener o Picotendro) minimo
70%
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione
per la regione autonoma Valle d’Aosta, presenti nei vigneti,
da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.
Art 3 La zona di produzione della d.o.c. “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste Arnad – Montjovet” comprende idonei a
conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative
previste dal presente disciplinare;
tale zona comprende parte del territorio dei seguenti
comuni:
in destra orografica della Dora Baltea:
Hône Arnad Issogne
Champdepraz Montjovet
In sinistra orografica della Dora Baltea:
Arnad Verrès Challand – Saint Victor
Montjovet.
Tale zona è così delimitata :
in destra orografica della Dora Baltea:
partendo dal confine territoriale tra i comuni di Donnas e
Hône e risalendo la vallata principale fino al confine
territoriale tra i comuni di Monthovet e Châtillon, tutto il
territorio compreso tra l’alveo della Dora Baltea e la quota
altimetrica di 600 metri s.l.m.;
in sinistra orografica della Dora Baltea:
partendo dal confine territoriale tra i comuni di Bard e
Arnad e risalendo la vallata principale fino al minor
segmento che unisce la Dora Baltea alla frazione Champerioux
del comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione, con
la strada comunale che, attraversando la frazione Estaod,
collega la strada statale n. 26 tra Cillian ed Emarèse,
tutto il territorio compreso tra l’alveo della Dora Baltea e
la quota altimetrica di 700 metri s.l.m..
Art 4 La resa massima di uva per ettaro in coltura
specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino
a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Arnad – Montjovet” ed
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle
relative uve destinate alla vinificazione devono essere i
seguenti:
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Arnad – Montjovet” 8,00
t/ha. 10,50% vol.
“Valle d’Aosta Arnad – Montjovet superiore”
“Vallée d’Aoste Arnad – Montjovet supérieur” 8,00 t/ha
11,50% vol.
Ai limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra
indicati, la produzione dovrà essere riportata, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi.
La regione autonoma Valle d’Aosta, annualmente con proprio
decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione e sentite le organizzazioni di categoria
interessate, può fissare un limite di produzione massimo per
ettaro inferiore a quelli stabiliti dal presente allegato, o
limitare l’utilizzo della menzione aggiuntiva “Arnad –
Montjovet”, dandone immediata comunicazione al Ministero per
le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art 5 Le operazioni di vinificazione e di eventuale
invecchiamento obbligatorio del vino a d.o.c. “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste Arnad – Montjovet” devono essere effettuate
nell’ambito della rispettiva zona di produzione delle uve di
cui al precedente art. 3.
Tuttavia, tento conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è in facoltà del Ministero per le politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini che le suddette
operazioni siano effettuate anche da aziende aventi
stabilimenti al di fuori della zona di produzione ma
nell’ambito del territorio della regione autonoma della
Valle d’Aosta, previo parere dell’assessorato
all’agricoltura, forestazione e risorse naturali e della
regione medesima.
La resa massima di uva in vino della DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste Arnad – Montjovet” non può essere superiore
al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma
non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione
di origine, oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La DOC “Valle d’Aosta Montjovet o Vallée d’Aoste Montjovet”
accompagnata dalla menzione “superiore o supérieur” è
riservata al vino derivante da uve che abbiano un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di almeno:
11,50%
e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico
volumico totale minimo come richiesto all’art 6, qualora
abbia superato il periodo minimo di invecchiamento previsto
dal presente articolo.
Per avere diritto alla d.o.c. “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste
Arnad – Montjovet”, il vino deve essere sottoposto ai
seguenti periodi di invecchiamento obbligatorio:
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Arnad – Montjovet” 5 mesi
“Valle d’Aosta Arnad – Montjovet superiore”
“Vallée d’Aoste Arnad – Montjovet supérieur” 12 mesi
a decorrere dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle
uve.
Nella vinificazione dei vini a DOC “Valle d’Aosta o Vallée
d’Aoste Arnad – Montjovet” sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
Art 6 I vini a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Arnad –
Montjovet”, all’atto dell’immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Arnad – Montjovet”
colore: rosso rubino brillante con riflessi granata;
profumo: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;
sapore: asciutto, morbido, fondo amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“Valle d’Aosta Arnad – Montjovet superiore”
“Vallée d’Aoste Arnad – Montjovet supérieur”
colore : rosso rubino brillante con riflessi granata ;
profumo: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;
sapore: asciutto, morbido, fondo amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di
legno, il sapore dei vini può rilevare un lieve sentore di
legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7 La DOC « Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste » può essere
rivendicata dagli iscritti all’Albo dei vigneti della
suddetta denominazione per designare il vino rosso
proveniente dalle uve aventi le caratteristiche minime
previste dal presente disciplinare di produzione qualora la
regione autonoma Valle d’Aosta con proprio decreto annuale
abbia limitato l’utilizzazione della menzione geografica
“Arnad – Montjovet”.
Il vino per il quale all’atto della denuncia delle uve è
stata rivendicata la DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste
Arnad – Montjovet” può essere riclassificato, prima
dell’imbottigliamento, con la DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste”
senza la specificazione della sottozona, previa
autorizzazione della regione autonoma Valle d’Aosta e
comunicazione da parte della medesima regione ai competenti
organi di vigilanza.
In sede di designazione del vino a d.o.c. “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste Arnad – Montjovet” la menzione della
sottozona deve figurare in etichetta alla stessa altezza del
nome geografico “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste” oppure al
di sotto della dicitura
“denominazione di origine controllata” e pertanto non può
essere intercalata tra quest’ultima dicitura ed il nome
geografico principale.
In ogni caso la predetta menzione geografica deve figurare
in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste”
della stessa evidenza e sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione del vino a DOC “Valle d’Aosta o Valle d’Aoste
Arnad – Montjovet” può essere utilizzata la menzione
complementare “superiore o superieur” solo alle condizioni
previste dal presente allegato al disciplinare di
produzione.
Nella designazione del vino a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste
Arnad – Montjovet” le dimensioni dei caratteri utilizzati
per la dicitura “superiore o supérieur” non debbono superare
quelle dei caratteri utilizzati per indicare la
denominazione di origine controllata.
L’indicazione dell’annata di produzione delle uve è
obbligatoria.
ALLEGATO 7
Sottozona DONNAS
Art 1 La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste” accompagnata dalla menzione della
sottozona “Donnas” è riservata al vino rosso ottenuto dalle
uve dei vitigni di cui al seguente art.2, prodotte nella
zona delimitata dal prossimo art. 3, che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato
al disciplinare di produzione della DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste”.
Art 2 La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta
o Vallée d’Aoste” accompagnata dalla menzione della
sottozona “Donnas” è riservata al vino rosso ottenuto dalle
uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale,
la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo (localmente designato Picoutener o Picotendro)
minimo 85%
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le
uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione
per la regione autonoma Valle d’Aosta, presenti nei vigneti,
da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Art 3 La zona di produzione delle uve del vino a d.o.c.
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Donnas” comprende i
territori collinari dei comuni di:
Donnas Pont Saint Martin Perloz
Bard
Tale zona è così delimitata:
in destra orografica della Dora Baltea:
il cono di deiezione del torrente Valbona, nel comune di
Donnaz;
in sinistra orografica della Dora Baltea:
a monte della strada statale n. 26, fino ad un’altitudine di
700 metri s.l.m..
Art 4 La resa massima di uva per ettaro in coltura
specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino
a d.o.c. “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Donnas” ed il
titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle relative
uve destinate alla vinificazione, devono essere i seguenti:
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Donnas” 7,50 tonn/ettaro
11,00% vol.
Al limite massimo di produzione di uva per ettaro sopra
indicati, la produzione dovrà essere riportata, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% il limite medesimo.
La regione autonoma Valle d’Aosta, annualmente con proprio
decreto, tenuto conto delle situazioni ambientali di
coltivazione e sentite le organizzazioni di categoria
interessate può fissare un limite di produzione massimo per
ettaro inferiore a quello stabilito dal presente allegato al
disciplinare di produzione, o limitare l’utilizzo della
menzione aggiuntiva “Donnas”, dandone immediata
comunicazione al Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art 5 Le operazioni di vinificazione e di eventuale
invecchiamento obbligatorio della DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste Donnas” devono essere effettuate nell’ambito
della rispettiva zona di produzione delle uve di cui al
precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è in facoltà del Ministero per le politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini consentire che le
suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio siano effettuate anche da aziende aventi
stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata ma
nell’ambito del territorio della regione autonoma Valle
d’Aosta, previo parere dell’assessorato all’agricoltura,
forestazione e risorse ambientali e della regione medesima.
La resa massima dell’uva in vino finito della DOC “Valle
d’Aosta o Vallée d’Aoste Donnas” non deve essere superiore
al 70%.
Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non
il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine, oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione di origine per tutto il prodotto.
La DOC “Valle d’Aosta Donnas o Valle d’Aoste Donnas”
accompagnata dalla menzione “superiore o supérieur” è
riservata ai vini derivanti da uve che abbiano un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:12,00%
e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico
volumico totale minimo come stabilito all’art 6, qualora
abbiano superato il periodo minimo di invecchiamento
previsto dal presente articolo.
Per avere diritto alla DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste
Donnas” il vino deve essere sottoposto al seguente periodo
di invecchiamento obbligatorio:
“Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Donnas” 24 mesi
di cui almeno 10 in botti di legno.
“Valle d’Aosta Donnas superiore o Vallée d’Aoste Donnas
supérieur” 30 mesi
di cui almeno 12 mesi in botti di legno
a decorrere dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle
uve
Nella vinificazione del vino a DOC “Valle d’Aosta o Vallée
d’Aoste Donnas” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
Art 6 Il vino a DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste Donnas”
all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
“Valle d’Aosta Donnas o Vallée d’Aoste Donnas”:
colore: rosso rubino brillante, tendente al granata chiaro
con
l’invecchiamento;
profumo: fine, caratteristico, si fa mandorlato con l’età;
sapore: asciutto, vellutato, di giusto corpo, armonico,
leggermente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 23,00 gr/l.;
“Valle d’Aoste Donnas superiore o Vallée d’Aoste Donnas
supérieur”:
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: fine, caratteristico, speziato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico con fondo
gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumi totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 23,00 gr/l.;
In relazione alla obbligatoria conservazione in recipienti
di legno, il sapore dei vini può rilevare un lieve sentore
di legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7 La DOC « Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste » senza alcuna
menzione aggiuntiva può essere rivendicata dagli iscritti
all’Albo dei vigneti della suddetta denominazione per
designare vini rossi provenienti dalle uve aventi le
caratteristiche minime previste dal presente disciplinare di
produzione qualora la regione autonoma Valle d’Aosta con
proprio decreto annuale abbia limitato l’utilizzazione della
menzione aggiuntiva “Donnas”.
Il vino per il quale all’atto della denuncia delle uve è
stata rivendicata la DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste
Donnas” può essere riclassificato, prima
dell’imbottigliamento, con la DOC “Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste”
senza la menzione aggiuntiva della sottozona previa
autorizzazione della regione autonoma Valle d’Aosta e
comunicazione da parte della medesima regione ai competenti
servizi di vigilanza.
In sede di designazione dei vini a DOC “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste” accompagnata dalla menzione della sottozona
“Donnas”, la medesima menzione deve figurare in etichetta
alla stessa altezza del nome geografico “Valle d’Aosta o
Vallée d’Aoste” oppure al di sotto della dicitura
“denominazione di origine controllata” e pertanto non può
essere intercalata tra quest’ultima dicitura ed il nome
geografico principale.
In ogni caso la predetta menzione della sottozona deve
figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per la denominazione “Valle
d’Aosta o Vallée d’Aoste” della stessa evidenza e sulla
medesima base colorimetrica.
L’indicazione dell’annata di produzione delle uve è
obbligatoria.
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