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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
VALLE DEL CRATI
I.G.T.

VALLE DEL CRATI
I.G.T.
D.M. 27/Ottobre/1995

Art 1
 La indicazione geografica tipica “Valle dei Crati”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2
La IGT “Valle dei Crati” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco passito
rosso
rosso passito
rosso novello
rosato
I vini ad IGT “Valle dei Crati” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza.
I vini ad IGT “Valle dei Crati” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 15%.

Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Valle dei Crati” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Acri Bisignano Castiglione Cosentino Cervicati
Cerzeto Lattarico Luzzi Marano Marchesato
Marano Principato Mongrassano Montaldo Rende
Rose RotaGreca San Benedetto Ullano San Fili
San Martino di Finita Santa Sofia d’Epiro San Vincenzo La Costa Torano Castello
In provincia di Cosenza

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Valle dei Crati” seguita o meno dal riferimento del vitigno , non deve essere superiore a:
Valle dei Crati bianco 15,00 tonnellate/ettaro
Valle dei Crati rosso e rosato 13,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Valle dei Crati”, seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Valle dei Crati bianco 10,00% vol.;
Valle dei Crati rosso 11,00% vol.;
Valle dei Crati rosato 10,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Per la produzione della tipologia “passito”, le uve devono essere sottoposte all’appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
14,00% vol.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia “passito” per la quale non può superare il 50%.

Art 6
 I vini ad IGT “Valle dei Crati” anche con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Valle dei Crati bianco 10,50% vol.;
Valle dei Crati rosso 11,50% vol.;
Valle dei Crati rosato 10,50% vol.;
Valle dei Crati novello 11,00% vol.;
Valle dei Crati passito 15,00% vol.

Art 7
 Alla IGT “Valle dei Crati” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Valle dei Crati” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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