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Art 1
La indicazione geografica tipica “Valli di Porto
Pino”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Valli di Porto Pino” è riservata ai
seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Valli di Porto Pino” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari.
La IGT “Valli di Porto Pino” con la specificazione di uno dei
vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari
con l’esclusione dei vitigni:
Cannonau
Carignano
Girò
Malvasia
Monica
Moscato
Nasco
Nuragus
Semidano
Vermentino
Vernaccia
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Cagliari, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Valli di Porto Pino” con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche
nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca rossa
alla tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Valli di
Porto Pino” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni
di:
Giba Masainas Narcao Nuxis
Perdaxius Piscinas Santadi Sant’Anna Arresi
Teulada Tratalias Villaperuccio
in provincia di Cagliari.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono
essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Valli di
Porto Pino” seguita o meno dal riferimento del vitigno , non deve
essere superiore a:
Valli di Porto Pino bianco 16,00 tonnellate/ettaro
Valli di Porto Pino rosso e rosato 15,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Trexenta”, seguita
o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Valli di Porto Pino bianco 9,50% vol.;
Valli di Porto Pino rosso 10,00% vol.;
Valli di Porto Pino rosato 10,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Valli di Porto Pino” anche con la
specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo
devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Valli di Porto Pino bianco 10,00% vol.;
Valli di Porto Pino rosso 11,00% vol.;
Valli di Porto Pino rosato 10,50% vol.;
Valli di Porto Pino frizzante 10,50% vol.;
Valli di porto Pino novello 11,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Valli di Porto Pino” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Valli di Porto Pino” può essere utilizzata come ricaduta per i vini
ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del
territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli
Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali
si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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